Ordinanza emessa il 9 marzo 2006 dal giudice di pace di Scicli nel procedimento civile promosso da T.G. contro comando Vigili Urbani di Scicli Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere la violazione amministrativa di cui all'ar...

IL GIUDICE DI PACE

Ascioglimento della riserva;

Letto il ricorso iscritto al n. 86 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2005, depositato il 3 novembre 2005 promosso da T. G. rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Cannata, come da mandato a margine dell'atto introduttivo, con cui si impugna il verbale di contestazione n. 1387 del 20 ottobre 2005, per violazione dell'art. 171, commi 1, 2 e 3, del codice della strada, della polizia municipale del Comune di Scicli, notificatogli nella qualita' sia di genitore esercente la potesta' sul figlio minore D. conducente del ciclomotore, sia nella qualita' di responsabile in solido per la violazione commessa dal figlio;

Esaminata la documentazione allegata, accertato che il ricorso e' stato tempestivamente proposto;

Considerata la richiesta di parte ricorrente e ritenuto che, in effetti, si pone la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies, del d.lgs n. 285 del 1992, come introdotto dal decreto-legge n. 115 del 2005, convertito dalla legge n. 168 del 2005, in combinato disposto con l'art. 171, comma 3 tacitamente modificato, dello stesso decreto legislativo, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria del ciclomotore o del motoveicolo nel caso in cui sia stato adoperato per commettere la violazione amministrativa della guida senza avere indossato il casco protettivo, di cui all'art. 171, del citato decreto legislativo;

Ritenuto che si pone la questione di legittimita' costituzionale del comma 6 dell'art. 213, dello stesso decreto legislativo, nella parte in cui non prevede la esclusione della confisca obbligatoria del ciclomotore o motociclo qualora il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione amministrativa e alla quale non possa ascriversi quantomeno una responsabilita' a titolo di colpa;

Ritenuto che nel caso di specie il collegamento giuridico tra la res giudicanda e le norme su indicate ritenute incostituzionali appare rilevante, poiche' la confisca obbligatoria e' giustificata nel verbale contestato proprio sulla base di tali norme, la cui applicazione e' decisiva ai fini della definizione della causa, in quanto e' oggetto di odierna contestazione.

Ritenuto che nel caso de quo deve ritenersi non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme menzionate, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, per il motivo della irragionevolezza e sproporzionalita' della misura di sicurezza...

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