Ordinanza emessa il 19 gennaio 2006 dal giudice di pace di Teano nel procedimento civile promosso da Poste Italiana S.p.A. contro Mancino Mario Poste - Buoni postali fruttiferi - Riduzione dei tassi d'interesse disposta con decreto ministeriale - Estensione della variazione ai titoli gia' emessi di una o piu' serie precedenti - Possibilita', pur...

IL GIUDICE DI PACE

A norma dell'art. 133, comma 1 del d.lgs. 15 febbraio 1998, n. 51, ha pronunziato la seguente ordinanza prevista dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella causa civile recante il n. 1175/C/05, vertente tra Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti conferita per atto notar Pierluigi Ambrosone di Roma rep. n. 26120, racc. 5391 del 13 febbraio 2001, dall'avv. Maria Rosaria Librera, entrambi elettivamente domiciliati presso l'Ufficio postale di Teano, opponente e il sig. Mancino Mario, rappresentato e difeso per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Bruno Ruggiero, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Teano al viale Italia Cond. Vittoria, opposto.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 12 luglio 2005 la S.p.A. Poste Italiane proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 100/2005 emesso il 13 maggio 2005 dal Giudice di pace di Teano, con il quale veniva ingiunto all'opponente di pagare all'opposto la somma di Euro 1.000,00 oltre interessi dalla maturazione del credito al saldo, nonche' le spese legali di procedura, liquidate in complessive Euro 421,00 oltre IVA e CPA. Riferiva l'opponente che l'opposto era cointestatario del buono postale fruttifero serie "N" n. 003.339 emesso presso l'Ufficio postale di Sparanise il 6 luglio 1981 e che lo stesso, in data 12 marzo 2005, per il tramite dell'avv. Bruno Ruggiero, richiese al Direttore dell'Ufficio postale emittente la riscossione della somma di Euro 2.525,45 quale credito maturato alla data della richiesta. In data 21 marzo 2005 il Direttore del predetto Ufficio comunicava al richiedente che il montante realmente maturato non era quello riportato sul retro del buono cosi' come richiesto, bensi' ad Euro 2.377,83. L'opposto con nota del 4 aprile 2005 sempre diretta al Direttore dell'Ufficio postale di Sparanise, chiedeva di conoscere le motivazioni della difformita' tra l'importo riportato sul retro del buono e la somma effettivamente rimborsabile ed anticipava la volonta' di adire le vie giudiziali onde ottenere il pagamento dell'intero importo ritenuto spettante. Effettivamente il sig. Mancino, con ricorso per concessione di decreto ingiuntivo, chiedeva al giudice di pace adito di ingiungere alla S.p.A. Poste Italiane di corrispondergli l'importo di Euro 1.000,00 a parziale soddisfacimento dell'intero credito risultante alla data della riscossione calcolato sulla base della tabella riportata a tergo del buono postale fruttifero, con riserva di agire per l'intero pagamento del residuo ritenuto spettantegli. Il Giudice di pace di Teano, in accoglimento del ricorso, con decreto ingiuntivo n. 100/2005 emesso il 13 maggio 2005, ingiungeva alla S.p.A. Poste Italiane di pagare al sig. Mancino Mario la somma di Euro 1.000,00 oltre interessi e spese di procedimento. Tutto cio' premesso, la S.p.A. Poste Italiane proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo notificato in data 3 giugno 2005, eccependo, in via principale, l'inammissibilita' dell'azione, nonche' l'inammissibilita' ed infondatezza della domanda di adempimento parziale. In via gradata e nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda, in quanto il Ministero del tesoro, con d.m. del 13 giugno 1986, nell'istituire una nuova serie ordinaria di buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q" all'art. 6 prevedeva che l'aliquota degli interessi fissati per detti buoni serie "Q" fosse applicata anche a quelli della serie "N" emessi precedentemente. Tale disposizione venne applicata, sia pure in difformita' del principio della irregolarita' delle leggi, in base all'art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (c.d. Codice postale), cosi' come modificato con d.l. n. 460/1974, convertito in legge n. 558/1974, che, al primo comma, recita testualmente: "le variazioni del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata...

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