Ordinanza del 20 gennaio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 luglio 2006) emessa dal giudice di pace di Cairo Montenotte nel procedimento civile promosso da Orilia Massimo contro Polizia Municipale di Cairo Montenotte Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice del...

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 21 dicembre 2004 la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado recante il n. 300-C R.G.2004, promossa da Orilia Massimo residente in Cairo Montenotte (Savona).

Contro Polizia Municipale di Cairo Montenotte (Savona), in persona del Sindaco pro tempore, avente ad oggetto: opposizione a verbale di accertamento.

In fatto

Con ricorso depositato in data 3 agosto 2004, il ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento, elevato in data 19 maggio 2004 dalla Polizia Municipale di Cairo Montenotte, per violazione dell'art. 142, comma 8 c.d.s., con conseguente irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 135,55 (oltre euro 7,00 per spese accessorie e di notificazione).

Parte ricorrente all'udienza del 21 dicembre 2004, insisteva nelle eccezioni di illegittimita' costituzionale dell'art. 126-bis del c.d.s. per evidente contrasto con gli artt. 3, 24, 27 della Costituzione, laddove l'articolo stesso al comma 2 prevede che nel caso di mancata identificazione del conducente del veicolo la segnalazione deve essere fatta al proprietario del veicolo stesso, salvo che il medesimo non comunichi i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

Nel merito, parte ricorrente sosteneva nel ricorso la nullita' del verbale di accertamento sia in quanto mancante della data di redazione, sia per la mancata contestazione immediata dell'infrazione, pur non sussistendo nella fattispecie i casi di impossibilita' previsti dalla legge; in relazione al sostenuto secondo motivo di nullita', il ricorrente affermava, inoltre, che i motivi della mancata contestazione immediata indicati nel verbale fossero mera clausola di stile, non pertinenti al caso specifico.

Concludeva, pertanto, per la sospensione del giudizio e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previa sospensione dell'esecutorieta' del provvedimento opposto, e nel merito per l'annullamento del verbale impugnato.

I n d i r i t t o

Nel caso in esame il collegamento giuridico tra la questione da giudicare e la norma ritenuta incostituzionale appare evidente; infatti, ove si ritenesse che l'art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), introdotto dall'art. 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214 fosse conforme alla Costituzione, si dovrebbe applicare...

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