Ordinanza emessa il 25 febbraio 2006 dal tribunale di Parma nel procedimento civile promosso dalla PARMALAT S.p.A. in amministrazione straordinaria contro Banca Agricola Mantovana Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza - Imprese insolventi ammesse alla procedura in base alla c.d. (d.l. 347/2003,...

IL TRIBUNALE

Nel procedimento n. 7867/2004 R.G. proposto da Parmalat S.p.A. in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario straordinario dott. Enrico Bondi contro Banca Agricola Mantovana S.p.A.;

Letti gli atti e a scioglimento della riserva;

Ai sensi dell'art 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 ha pronunciato la presente ordinanza.

Premesso che con atto di citazione ritualmente notificato, Parmalat S.p.A. in amministrazione straordinaria conveniva in giudizio, avanti l'intestato tribunale, Banca Agricola Mantovana S.p.A. promuovendo azione nei confronti della stessa ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, d.l. n. 347/2003 (e successive modificazioni), 49, d.lgs. n. 270/1999 e 67 l.fall. chiedendo, "relativamente al conto corrente ordinario n. 79774-60, revocarsi ex art. 67, secondo comma l. fall. (norma applicabile in virtu' del richiamo operato dal combinato disposto degli artt. 6, d.l. n. 347/2003 e 49 d.lgs. n. 270/1999) ciascuno e tutti i pagamenti ricevuti da Banca Agricola Mantovana S.p.A. per effetto delle rimesse e degli accrediti in genere contabilizzati sul conto, a far data dal 24 dicembre 2002 e portati in diminuzione dalla esposizione del predetto c/c ordinario quale si presentava all'epoca di ciascuna delle rimesse, come analiticamente elencate al pun-to II,1) dell'atto di citazione, e per l'effetto condannarsi la Banca convenuta a restituire e versare a parte attrice i relativi importi per un totale in linea capitale di Euro 98.075.584,08 o per la diversa somma che risultera' dovuta ai sensi di legge oltre agli interessi legali anche anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c. e al maggior danno ex art. 1224 secondo comma c.c. derivante da svalutazione monetaria...";

che si costituiva in giudizio Banca Agricola Mantovana S.p.A. che contestava, sotto vari profili, in fatto e in diritto, il fondamento della domanda proposta e cosi' concludeva "Piaccia al tribunale, previa, se del caso, rimessione degli atti alla Corte di Giustizia delle Comunita' europee sulla interpretazione degli artt. 3, lett. g), 10, 86 e 87 del trattato istitutivo della Comunita' europea (con riferimento alla legge n. 39/2004 e/o al suo art. 6), o alla Corte costituzionale sulla legittimita' dell'art. 6 della legge n. 39/2004, dichiarare inammissibili o comunque respingere le domande, con vittoria di spese ed onorari";

Rilevato che questo tribunale ha gia' avuto modo di pronunciarsi sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, d.l. 23 dicembre 2003, n. 347 - convertito con modifiche nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificata dal d.l. 3 maggio 2004, n. 119, conv. con modifiche nella legge 5 luglio 2004, n. 166, dal d.l. 28 febbraio 2005, n. 22, conv. con mod. nella legge 29 aprile 2005, n. 71 - nella parte in cui consente l'esercizio delle azioni revocatorie previste dagli artt. 49 e 91, d.lgs. n. 270 in costanza di un programma di ristrutturazione, con provvedimento, in data 18 novembre 2005, che qui di seguito integralmente si riporta:

"1. - Dedotta incostituzionalita' dell'art. 6 cit. legge per contrarieta' ai principi di cui all'art. 3 Cost.

La Corte costituzionale ha, in piu' occasioni, sancito che il principio di eguaglianza inibisce al legislatore di operare arbitrarie discriminazioni fra soggetti in situazioni identiche o affini; il giudizio di legittimita' costituzionale, ai sensi dell'art. 3 Cost. ha, pertanto, ad oggetto la ragionevolezza delle classificazioni legislative.

Onde valutare il rispetto del principio di uguaglianza, e' fondamentale l'esatta identificazione degli interessi sottesi alle norme messe a raffronto: se coinvolgono interessi omogenei per essere gli stessi partecipi di fattispecie identiche/analoghe, assicurando una tutela di diversa intensita' (senza che esista un ulteriore interesse tutelando, atto a giustificare l'opzione per l'apprestamento di due diversi regimi), la norma che tutela in maniera diversa gli interessi comuni ad entrambe, dovra' reputarsi irragionevole e contraria al precetto costituzionale di cui all'art. 3 cit.; laddove, invece, gli interessi sottesi non siano omogenei, dovra' considerarsi irragionevole una disciplina di tipo analogo, che non tenga conto delle disuguaglianze fra le situazioni di fatto disciplinate.

La giurisprudenza costituzionale ha, piu' volte, dichiarato l'illegittimita' di norme di legge per violazione del solo art. 3 Cost., senza la necessita' di rilevarne il conflitto con altri valori costituzionali (cosi', ad es., le sentenze n. 260 del 23 luglio 1997, n. 162 del 28 maggio 2001, n. 254 del 20 giugno 2002), in ragione dell'evidente rilevanza assegnata al principio di ragionevolezza nel senso indicato, quale parametro fondativo del precetto costituzionale di eguaglianza.

Nell'ipotesi in esame, vanno messi a raffronto gli articoli 6 e 4-bis del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, conv. con mod. in legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificata dal d.l. 3 maggio 2004, n. 119, conv. con mod. in legge 5 luglio 2004, n. 166 e dal d.l. 28 febbraio 2005, n. 22, conv. con mod. in legge 29 aprile 2005, n. 71, e gli artt. 49 e 78 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (c.d. legge Prodi bis).

Entrambi i provvedimenti regolano la procedura di amministrazione straordinaria, applicabile alle imprese di grandi dimensioni che versino in stato di insolvenza, perseguendone la ristrutturazione economica e finanziaria, a salvaguardia degli interessi dei lavoratori e dei fornitori, oltre che dei creditori; si differenziano nelle sole fasi di ingresso e nei requisiti dimensionali di ammissione alla procedura (cfr. artt. 1, d.l. n. 347/2003 e 2 d.lgs. n. 270/1999 citt.), in termini di personale ed ammontare dei debiti, senza che a tali differenze possa assegnarsi il rango della ragionevolezza costituzionalmente necessario a preservarne il sindacato sotto il profilo indicato.

In particolare, come osservato dalla unanime dottrina, comparando i richiamati presupposti, si ricava che in tutti i casi in cui risulta applicabile la legge Marzano e' sempre applicabile anche la legge Prodi bis, e l'opzione per l'una o per l'altra procedura e' rimessa, dal legislatore interamente alla impresa insolvente, la quale...

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