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(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 29 del

3 luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' e oggetto della legge

  1. La regione Campania con la presente legge in adempimento a quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio tartuficolo campano, disciplina sul territorio regionale, la raccolta, la coltivazione, la conservazione e la commercializzazione dei tartufi nonche' la tutela dell'ambiente naturale in cui essi si riproducono.

  2. I tartufi destinati al consumo da freschi appartengono ai generi e alle specie elencati all'art. 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, con le modifiche apportate dalla legge 17 maggio 1991, n. 162.

    Art. 2.

    Esercizio delle funzioni amministrative

  3. La regione Campania esercita le funzioni amministrative per l'attuazione della presente legge avvalendosi delle province per i territori di rispettiva competenza territoriale.

  4. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono svolte nell'ambito di indirizzi generali e di coordinamento adottati dalla giunta regionale. La giunta regionale esercita anche le necessarie azioni di promozione e valorizzazione del patrimonio tartuficolo campano e di tutela e conservazione ambientale dei territori direttamente interessati.

  5. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, con apposito regolamento, si stabiliscono le modalita' attuative dei contenuti della legge stessa.

    Art. 3.

    Disciplina della raccolta

  6. La raccolta dei tartufi e' libera nei boschi naturali e nei terreni non coltivati nel rispetto delle modalita' e dei limiti stabiliti con la presente legge.

  7. Per tartufaia naturale si intende qualsiasi formazione vegetale di origine naturale che produce spontaneamente tartufi. Per tartufaia controllata si intende la tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti ed eventualmente incrementata con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene. Per tartufaia coltivata si intende un impianto specializzato, realizzato ex novo con piante tartufigene e sottoposto ad appropriate cure colturali.

  8. Nelle aree rimboschite o imboschite, diverse dalle tartufaie controllate o coltivate, la raccolta dei tartufi e' consentita dopo otto anni dalla data del rimboschimento.

  9. Il regolamento regionale di cui al comma 3 dell'art. 2 riporta le prescrizioni tecniche cui attenersi per lo svolgimento delle operazioni di miglioramento delle tartufaie esistenti e per la costituzione di nuove tartufaie.

  10. Nessun limite di raccolta e' posto nelle tartufaie controllate o coltivate al proprietario, all'usufruttuario ed al coltivatore del fondo, ai membri delle rispettive famiglie, ai lavoratori da loro dipendenti regolarmente assunti per la coltivazione del fondo, nonche', per i terreni condotti in forma associata, ai soci degli organismi di conduzione ed ai loro familiari.

  11. Gli interessati, per esercitare il diritto di cui al comma 5, sono tenuti ad esporre apposite tabelle, non soggette a tasse di registro, delimitanti le tartufaie stesse. Le tabelle rispondono alle prescrizioni contenute nell'art. 3 della legge n. 752/1985, e successive modifiche.

  12. Al fine di salvaguardare ed incentivare la raccolta, la produzione e la commercializzazione dei tartufi e di preservare l'ambiente idoneo alla tartuficoltura, i titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo o per l'impianto di nuove tartufaie. Nel caso di contiguita' dei loro fondi, la tabellazione di cui al comma 6 puo' essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.

  13. I consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo di cui al comma 7, sono costituiti con atto pubblico.

    Art. 4.

    Riconoscimento delle tartufaie

  14. Le province, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano l'attestazione di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate, a seguito del parere della competente commissione tecnica provinciale per la tutela del tartufo di cui all'art. 8.

  15. Il riconoscimento delle tartufaie controllate ha validita' quinquennale ed e' rinnovabile, previo parere da parte della commissione tecnica provinciale di cui all'art. 8.

  16. La giunta regionale provvede, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, all'emanazione dei criteri e degli indirizzi operativi per il rilascio delle attestazioni di riconoscimento, da parte degli enti .di competenza, delle tartufaie controllate o coltivate.

  17. Nel rispetto degli indirizzi operativi regionali, le province istituiscono appositi albi delle tartufaie riconosciute con le modalita' di cui all'art. 13.

    Art. 5.

    Ambiti di raccolta dei tartufi

  18. La giunta regionale provvede, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad identificare e delimitare, con apposita cartografia, le zone geografiche di raccolta dei tartufi, sentite le province, le comunita' montane interessate, gli istituti universitari competenti in materia e le associazioni micologiche maggiormente rappresentative a livello regionale, con il concorso degli organi tecnici del corpo forestale dello Stato.

  19. In attuazione di quanto disposto all'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nei terreni gravati da uso civico e' confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti, secondo le modalita' previste dal piano di assestamento forestale approvato dalla giunta regionale.

  20. Se i comuni o le associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendono concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, i subentranti presentano all'ente di competenza territoriale un piano di conservazione delle tartufaie da sottoporre al preventivo parere della commissione tecnica provinciale per la tutela del tartufo di cui all'art. 8.

  21. Nelle aziende faunistico-venatorie e turistico-venatorie, istituite ai sensi della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8 e negli agriturismi, l'attivita' di ricerca e raccolta dei tartufi e' consentita, secondo le modalita' di cui all'art. 6, con l'ausilio di un solo cane per cercatore, esclusivamente nei periodi in cui la caccia e' vietata.

    Art. 6.

    Modalita' di ricerca e raccolta

  22. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.

  23. La ricerca dei tartufi...

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