Istituzione delle commissioni ai sensi dell'Art. 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 e disciplina del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree di particolare preg...

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 21 del

5 luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione delle commissioni

  1. In attuazione di quanto previsto dall'Art. 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (Disposizioni coirettive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio) e' istituita presso ciascuna provincia una commissione con il compito di formulare ed inviare alla Regione proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) e delle aree indicate alle lettere c) e d) dell'Art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004, come modificato dal decreto legislativo n. 157/2006.

  2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 136, 138, 139, 140 e 141 del decreto legislativo n. 42/2004, come modificato dal decreto legislativo n. 157/2006.

    Art. 2.

    Composizione e durata

  3. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto:

    1. il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana;

    2. il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio competente per territorio;

    3. il soprintendente per i beni archeologici della Toscana, competente per territorio;

    4. due dirigenti preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio.

  4. Oltre ai membri di diritto indicati al comma 1, della commissione fanno altresi' parte quattro membri nominati con decreto del Presidente della giunta regionale con particolare e qualificata professionalita' ai sensi del comma 3 di cui:

    1. due designati direttamente dalla Regione;

    2. uno designato da ciascuna provincia;

    3. uno, in rappresentanza dei comuni della provincia, designato dal consiglio delle autonomie locali (CAL) secondo il procedimento indicato all'art. 3.

  5. I quattro membri nominati ai sensi del comma 2 e i relativi supplenti sono scelti tra le seguenti categorie di soggetti:

    1. i due designati dalla Regione tra docenti universitari o altri soggetti con particolare, pluriennale e qualificata professionalita' ed esperienza nella tutela del paesaggio;

    2. quello designato da ciascuna provincia e quello designato dal CAL tra i responsabili degli uffici di pianificazione...

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