Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitoralita'.
Principi
Giulia n. 28 del 12 luglio 2006
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Principi e finalita'
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La Regione Friuli-Venezia Giulia, con riferimento ai principi sanciti dagli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione e nel rispetto dei trattati internazionali in materia, sostiene la famiglia quale nucleo fondante della societa' e valorizza il ruolo dei genitori nei compiti di cura, educazione, crescita e tutela del benessere dei figli.
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Per realizzare le condizioni necessarie a promuovere e garantire lo sviluppo e la piena valorizzazione della famiglia e dei suoi membri nei diversi momenti del loro ciclo vitale, nonche' la promozione del benessere della famiglia e della persona nell'ambito del suo contesto familiare, con la presente legge, la Regione sviluppa quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di politiche sociali e nel campo della tutela e promozione delle responsabilita' familiari.
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Alle finalita' di cui al comma 2 concorrono il potenziamento dell'offerta dei servizi e dei progetti realizzati ai sensi della presente normativa e ai sensi delle norme regionali di settore in materia di promozione dei diritti della persona, di politica abitativa, di gestione del territorio, di servizi e di prestazioni sociali e sociosanitarie, di istruzione, di formazione, di credito e di lavoro.
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Gli interventi di carattere economico di cui alla presente legge sono tesi a riconoscere il valore sociale della genitorialita', della cura e della relazione familiare.
Art. 2.
O b i e t t i v i
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La Regione, in armonia con quanto disposto dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale):
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promuove e sostiene il diritto delle famiglie al libero svolgimento delle proprie funzioni sociali ed educative, anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione alla progettazione degli interventi e dei servizi sociali;
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promuove l'associazionismo familiare e le esperienze di auto-organizzazione sociale dei nuclei familiari e li valorizza come soggetto unitario nella fruizione delle prestazioni;
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tutela il benessere delle relazioni familiari, con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere sull'equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto, promuovendo e sostenendo la solidarieta' tra le generazioni, la parita' tra uomo e donna e la corresponsabilita' nei doveri di cura dei figli, dell'educazione e dell'assistenza parentale in famiglia, con specifica attenzione alle famiglie con gravi situazioni sociali o economiche, alle giovani coppie, alle famiglie numerose con figli e alle famiglie con presenza di persone disabili o di anziani non autosufficienti, ai nuclei monogenitoriali e alle famiglie in crisi;
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riconosce l'alto valore sociale della maternita' e della paternita', tutelando il diritto alla procreazione, valorizzando e sostenendo l'esercizio delle responsabilita' genitoriali.
Art. 3.
Principi e strumenti per la programmazione
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I soggetti responsabili per la realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge e gli strumenti di cui detti soggetti si avvalgono nello svolgimento delle proprie funzioni sono definiti dalla legislazione regionale vigente in materia sociale e sanitaria, secondo il principio di sussidiarieta' orizzontale e verticale.
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Fatto salvo il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia sociale e sanitaria stabiliti dallo Stato, la pianificazione regionale attua, per ciascun livello territoriale, il coinvolgimento di tutte le famiglie, senza discriminazioni per condizioni economiche, sociali, culturali, etniche o religiose.
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Al fine dell'adeguamento degli strumenti legislativi e di programmazione alle effettive esigenze, la Regione, attraverso l'Osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all'Art. 26 della legge regionale n. 6/2006, verifica l'efficacia degli interventi realizzati e analizza l'evolversi delle problematiche e delle condizioni di vita delle famiglie.
Capo II
Servizi e azioni a sostegno delle famiglie e della genitorialita'
Art. 4.
Interventi sociosanitari integrati
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Il Servizio sociale dei comuni e le Aziende per i servizi sanitari, attraverso programmi specifici di attivita' individuati nei Piani di zona (PDZ), nei Programmi delle attivita' territoriali (PAT) e nei Piani attuativi locali (PAL), assicurano:
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il supporto alle funzioni di educazione, accudimento e di reciproca solidarieta' svolte dalle famiglie con un'appropriata scelta di servizi;
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la promozione delle risorse di solidarieta' delle famiglie e tra le famiglie, delle reti parentali e delle solidarieta' sociali a loro collegabili;
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lo sviluppo e l'articolazione di servizi di facile accessibilita', per collocazione territoriale e orario, destinati all'orientamento del nucleo familiare in relazione al sistema dei servizi e delle prestazioni cui esso ha diritto, in coerenza con quanto previsto all'Art. 5, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 6/2006;
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il potenziamento dei servizi consultoriali, tesi a garantire un'offerta ampia di sostegni alle piu' diverse difficolta' delle relazioni familiari.
Art. 5.
Sostituzione dell'Art. 3 della legge regionale n. 81/1978
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L'Art. 3 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81 (Istituzione dei consultori familiari), come sostituito dall'Art. 2, primo comma, della legge regionale n. 18/1979, e' sostituito dal seguente:
Art. 3 (Compiti del servizio). - 1. Il consultorio familiare, nel rispetto dei principi etici e culturali degli utenti e delle loro convinzioni personali, tenendo conto della loro appartenenza etnico - linguistica, in collaborazione con i servizi e le strutture sanitarie e sociali del territorio, al fine di garantire l'integrazione degli interventi e la continuita' assistenziale, opera per assicurare:
a) l'informazione sui diritti spettanti alla donna e all'uomo in base alla normativa vigente in materia di tutela sociale della maternita' e della paternita', nonche' interventi riguardanti la procreazione responsabile, garantendo la diffusione dell'informazione sulle deliberazioni dei comitati di bioetica nazionale e locale;
b) la collaborazione con le strutture preposte delle Aziende per i servizi sanitari, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliere universitarie, con il Policlinico universitario di Udine e con gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), per la prevenzione e riduzione delle cause di infertilita' e abortivita' spontanea e lavorativa, nonche' delle cause di potenziale danno per il nascituro, in relazione alle condizioni ambientali, ai luoghi di' lavoro e agli stili di vita;
c) l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale per le donne e le coppie in caso di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare attenzione alle minorenni, ai sensi degli articoli 1, 2, 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza);
d) l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale, anche domiciliare, alle donne e alle famiglie in situazione di rischio sanitario e psicosociale, prima del parto e nel periodo immediatamente successivo, anche su segnalazione dei punti nascita, nonche' attraverso la promozione di reti di auto-aiuto;
e) l'informazione riguardo ai problemi della sterilita' e dell'infertilita', nonche' l'informazione alle coppie che ricorrono alle tecniche di riproduzione medicalmente assistita, l'attivita' di orientamento verso i centri che la praticano e il raccordo operativo con gli stessi;
f) la consulenza e l'assistenza psicologica e sociale nelle situazioni di disagio familiare derivante da nuovi assetti familiari, da separazioni e da divorzio, anche attraverso la predisposizione di percorsi di mediazione familiare, adeguatamente certificati secondo standard europei e internazionali;
g) l'informazione e lo studio psicosociale di coppia rivolto alle coppie disponibili all'adozione nazionale e internazionale, nonche' il sostegno nel periodo di affido preadottivo;
h) l'assistenza psicologica e sociale e gli interventi sociosanitari al singolo e alla coppia in riferimento a difficolta' di ordine relazionale, sessuale e affettivo nelle diverse fasi del ciclo vitale;
i) le prestazioni sanitarie e psicologiche, anche riabilitative e post-traumatiche, alle vittime di violenza sessuale intra ed eterofamiliare e ai minori vittime di grave trascuratezza e maltrattamento, in collaborazione con i servizi sociosanitari per l'eta' evolutiva preposti, all'interno dei progetti personalizzati elaborati dai comuni;
j) la collaborazione con il Servizio sociale dei comuni per le prestazioni di carattere sociosanitario relative agli affidamenti familiari;
k) la realizzazione di programmi di educazione e promozione della salute, con particolare riguardo ai temi dell'identita' sessuale, dei rapporti tra i generi e della sessualita' responsabile per gli adolescenti e i giovani, in attuazione dei programmi aziendali di prevenzione e in concorso con la scuola, con i centri e i luoghi di aggregazione e con l'associazionismo;
l) la somministrazione, anche ai minori, previa prescrizione medica, qualora prevista, dei mezzi necessari per conseguire le finalita' liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile;
m) l'assistenza psicologica, sociale e sanitaria relativa alle problematiche sessuali, relazionali e affettive degli adolescenti.
2. La Regione, le aziende per i servizi sanitari e i comuni attuano gli interventi di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di' programmazione previsti dalla legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti...
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