Concorso straordinario, per titoli ed esami, per l'ammissione di 13 giovani all'11? corso A.U.F.P., per il conseguimento della nomina a tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo tecnico-logistico - specialita' medicina dell'Arma dei carabinieri.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri;

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato o al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo o di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza;

Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile, la quale, tra l'altro, demanda ad un decreto ministeriale la definizione annuale delle aliquote, dei ruoli, dei Corpi, delle categorie, delle specialita' e delle specializzazioni di ciascuna Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita';

Visto il decreto del Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle lauree universitarie;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente il riordino dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto del Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la determinazione delle lauree universitarie specialistiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, concernente la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'articolo 23, comma 5, del sopracitato decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni concernenti i criteri e le modalita' per l'arruolamento degli ufficiali in ferma prefissata, nonche' la durata dei relativi corsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale sono state apportate «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Visto 27 maggio 2005, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, che, nel definire, tra l'altro, i ruoli dell'Arma dei carabinieri nei quali avverra' nel 2006 il reclutamento del personale femminile, ha fissato al 100% l'aliquota massima di detto personale che potra' essere ammesso ai corsi allievi ufficiali in ferma prefissata dell'Arma stessa;

Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare;

Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e il bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Ravvisata la necessita' di indire un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di tredici allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo tecnico-logistico, specialita' medicina dell'Arma dei carabinieri, con riserva di rideterminarne eventualmente il numero in funzione della consistenza delle categorie degli ufficiali ausiliari dell'Arma stessa, per esigenze attualmente non valutabili e non prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2006 e 2007;

Ritenuto opportuno prevedere che alle prove concorsuali successive a quella di selezione culturale venga ammesso un numero di concorrenti idonei via via decrescente, sufficiente, comunque, a garantire una adeguata selezione e la copertura dei posti a concorso;

Decreta:

Articolo 1

Posti a concorso

  1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per l'ammissione di tredici giovani all'11° corso A.U.F.P. per il conseguimento della nomina a tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo tecnico-logistico, specialita' medicina dell'Arma dei carabinieri, con inizio nel mese di dicembre 2006/gennaio 2007.

    Il periodo di previsto inizio del corso potra' essere modificato per sopraggiunte esigenze organizzative e logistiche degli Istituti addestrativi.

  2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare concorrenti sia di sesso maschile, che di sesso femminile. Pertanto le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i sessi.

  3. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in funzione della consistenza delle categorie degli ufficiali ausiliari dell'Arma dei carabinieri.

    Articolo 2

    Requisiti

  4. Possono concorrere a domanda per l'ammissione all'11° corso A.U.F.P., ausiliari del ruolo tecnico-logistico, specialita' medicina dell'Arma dei carabinieri di cui al presente decreto i concorrenti che:

    1. siano in possesso della cittadinanza italiana;

    2. godano dei diritti civili e politici;

    3. non abbiano superato, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, di cui al successivo articolo 3, comma 1, lettera c), il 32° anno di eta'. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si applicano al limite di eta' sopraindicato;

    4. siano in possesso della laurea magistrale in medicina e chirurgia. I concorrenti, inoltre, dovranno essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine professionale.

      Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle lauree magistrali precedentemente indicate.

      Saranno considerate, inoltre, valide anche le lauree che, per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, siano dichiarate equipollenti a quelle suindicate con provvedimento legislativo o amministrativo. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di...

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