Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 luglio 2006 (della Provincia autonoma di Trento) Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Enumerazione dettagliata di materie, ascritte alla competenza esclusiva dello Stato, nelle quali le Regioni non possono prev...

Ricorso della Provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale pro tempore Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della giunta provinciale 23 giugno 2006, n. 1302, rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 26569 del 23 giugno 2006, rogata dal dott. Tommaso Sussarellu, ufficiale rogante della provincia, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli di Trento e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, in via Confalonieri, n. 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 5, commi 1, 2 e 4 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, supplemento ordinario n. 107/L, per violazione dell'art. 8, n. 1), 17), 19), e dell'art. 16 dello Statuto speciale; del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e degli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; dell'art. 117, terzo, quarto e sesto comma, della Costituzione in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; del principio di leale collaborazione, nei modi e per i profili di seguito illustrati.

F a t t o

La Provincia autonoma di Trento e' dotata di potesta' legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse provinciale (art. 8, n. 17, dello Statuto), nonche' in materia di ordinamento degli uffici provinciali (art. 8, n. 1) e di assunzione diretta di servizi pubblici (art. 8, n. 19). Nelle medesime materie, la provincia dispone della correlativa potesta' amministrativa, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto.

L'art. 1 decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opero pubbliche) trasferisce alle province autonome "le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di urbanistica, di edilizia comunque sovvenzionata, di utilizzazione delle acque pubbliche, di opere idrauliche, di opere di prevenzione e pronto soccorso per calamita' pubbliche, di espropriazione per pubblica utilita', di viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, esercitato sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciali".

L'art. 19 tiene ferma la competenza statale in ordine ad alcune categorie di opere pubbliche. Tuttavia, l'art. 2, comma 2, dispone che, "in caso di delega alle province di funzioni concernenti la realizzazione di opere pubbliche di competenza statale, le province stesse procederanno alle espropriazioni ed occupazioni necessarie in nome e per conto dello Stato sulla base della disciplina vigente per le opere pubbliche di loro competenza". E l'art. 19-bis stabilisce che "ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate con il presente decreto le province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, applicano la normativa provinciale in materia di organizzazione degli uffici, di contabilita', di attivita' contrattuale, di lavori pubblici e di valutazione di impatto ambientale".

La Provincia di Trento ha piu' volte legiferato in materia di lavori pubblici.

Si possono ricordare, a questo proposito, la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attivita' contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), e, piu' in generale, la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), e la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Provincia autonoma di Trento).

La provincia ha, inoltre, esercitato la potesta' regolamentare con il decreto del presidente della giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26) e con il decreto del presidente della giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. (Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23).

Nella materia dei contratti pubblici e' stato ora emanato sulla base dell'art. 25 legge n. 62/2005 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004), il qui impugnato d.lgs. n. 163/2006.

L'art. 4, comma 1 (non impugnato), di tale decreto stabilisce che "le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potesta' normativa nelle materie oggetto del presente codice nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e delle disposizioni relative a materie di competenza esclusiva dello Stato".

Il comma 3 individua in termini che sembrano imperativi le "materie di competenza esclusiva dello Stato". Infatti, esso dispone che "le regioni, nel rispetto dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti; alle procedura di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione; al subappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; alle attivita' di progettazione e ai piani di sicurezza; alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilita' e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilita' amministrative; al contenzioso" (enfasi aggiunta). Si precisa ancora che "resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa, i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi, forniture".

Il comma 5 dell'art. 4 (anch'esso non impugnato) dispone che "le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione".

L'art. 5 del decreto legislativo riguarda l'attuazione regolarmentare delle norme.

Al comma 1 esso stabilisce che "lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato" (enfasi aggiunta). Il comma 2 dispone che il regolamento "indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'art. 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e province autonome".

Il comma 4 regola la procedura di adozione del regolamento definito quale regolamento governativo dal comma 3, disponendo che esso sia...

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