Ordinanza emessa il 23 novembre 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 luglio 2006) dal tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Bignami Giuseppe ed altri Processo penale - Dibattimento - Rinnovazione per mutamento del giudice persona fisica - Dichiarazioni gia' assunte nella precedente istruzione dibattimentale - Utilizza...

IL TRIBUNALE

Nel processo penale a carico di Bignami Giuseppe + 6 (02620/01 R.G.);

Rilevato che il p.m. a seguito del mancato consenso dei difensori degli imputati all'utilizzazione delle deposizioni testimontali assunte nel corso delle udienze dibattimentali precedenti a quella del 26 ottobre 2005, nella quale il Collegio giudicante ha mutato parzialmente composizione, ha sollevato eccezione di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3, 25, 101 e 111 Cost., del combinato disposto dei artt. 511, 514 e 525, comma 2, c.p.p., cosi' come interpretati dalle SS.UU. della Corte di cassazione nella sentenza 15 gennaio - 17 febbraio 1999, e, in particolare, nella parte in cui non prevedono che, nel caso si mutamento totale o parziale del giudicante, le dichiarazioni assunte nella precedente istruzione dibattimentale, quando l'esame del dichiarante possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti, siano utilizzabili per la decisione mediante semplice lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190-bis c.p.p.

Ritenuta la questione non manifestamente infondata, per le seguenti ragioni.

Le SS.UU. della Corte di cassazione hanno, con la sentenza ricordata in epigrafe, affermato il principio che, indispensabile la rinnovazione del dibattimento per evitare la nullita' assoluta, di cui all'art. 525 c.p.p., la testimonianza raccolta dal giudicante nella sua originaria composizione, sebbene ritualmente trasfusa nei verbali agli atti del fascicolo per il dibattimento, non e' utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, quando l'esame del dichiarante possa aver luogo e sia stato (anche solo genericamente) richiesto da una parte;

La suddetta interpretazione del combinato disposto degli artt. 511, 514 e 525 c.p.p. appare contrastare con i principi costituzionali stabiliti negli artt. 3, 25, 101, 111, innanzitutto alla luce delle a gomentazioni svolte nell'ordinanza del Tribunale di Sala Consilina 15 novembre 2004, pubblicata al n. 18 nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2005, argomentazioni che, per economia di esposizione, devono essere qui integralmente richiamate;

La siffatta interpretazione, comunque, non appare affatto imposta dalla lettera della norma, poiche' la dizione "a meno che l'esame non abbia luogo", con la quale si conclude il capoverso dell'art. 525 c.p.p., non legittima affatto la sola indicazione del caso dell'obiettiva impossibilita' della riassunzione (anzi, appare ultronea, in presenza della specfica...

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