Ordinanza emessa il 18 maggio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 luglio 2006) dal tribunale di Napoli nel procedimento civile promosso da Schioppa Renato contro Banca Intesa S.p.A. Societa' - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizion...

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 22389/2004 R.G. tra Schioppa Renato rappresentato e difeso dal prof. avv. Francesco Fimmano' e dagli avv. Leandro Traversa e Piergiuseppe Di Nola ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Fimmano' e associati in Napoli al Centro direzionale, isola E 2, Palazzo Futura, scala B, attore;

E Banca Intesa, S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Pisani Massamormile presso cui e' elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Caracciolo n. 10, convenuta.

Premesso in fatto

Con citazione ritualmente notificata Schioppa Renato, premesso di essere titolare del contratto di deposito n. 9271009 e del contratto di c/c n. 5790, entrambi intrattenuti presso Banca Intesa S.p.A. (gia' Banca Commerciale italiana S.p.A.), esponeva che in data 31 luglio 2001 aveva sottoscritto un ordine di acquisto di titoli obbligazionari emessi dalla Cirio Finance (controllata da Cirio Finanziaria S.p.A.) per un ammontare di Euro 155.000,00. Precisava che l'operazione ebbe luogo nella sede secondaria di Banca Intesa S.p.A. del Centro direzionale di Napoli per effetto di sollecitazione all'investimento operata da quest'ultima.

Deduceva di essere estraneo al mondo della finanza, di essere un imprenditore che aveva deciso di affidare tutti i propri risparmi a Banca Intesa S.p.A. premurandosi pero' di vederli investiti solo in titoli "sicuri", tant'e' che i risparmi dell'attore inizialmente, come da sua indicazione, erano stati investiti esclusivamente in titoli di Stato o in fondi Nextra, titoli cioe' non particolarmente redditizi, ma caratterizzati da un bassissimo profilo di rischio. Esponeva che nel luglio 2001 era stato contattato dalla convenuta, che gli propose di diversificare i propri investimenti, acquistando obbligazioni Cirio, e che in particolare Francesca Sciarrino, dipendente di Banca Intesa S.p.A., all'epoca dei fatti impiegata presso la sede secondaria del Centro direzionale di Napoli, informo' l'attore della possibilita' di investire nei c.d. bond cirio, specificando che il responsabile del settore "private" di Banca Intesa, il dott. Lezzi, gli raccomandava espressamente tale operazione che era un investimento sicuro, come quelli precedentemente effettuati, sicche' l'attore si fido' di quanto raccomandatogli dalla sua banca.

Tanto premesso, lo Schioppa evidenziava che la convenuta aveva contravvenuto a numerosi obblighi, soprattutto di natura dichiarativa, che l'ordinamento pone sull'intermediario nella circolazione degli strumenti finanziari nel tentativo di bilanciare la sproporzione tra le parti contrattuali: in particolare, Banca Intesa S.p.A. non aveva fatto sottoscrivere al correntista, all'atto dell'apertura del deposito titoli, tanto il c.d. documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari quanto alcun contratto di mandato per la negoziazione di strumenti finanziari, adempiendo al proprio obbligo informativo solo in data 31 ottobre 2002; evidenziava altresi' che la banca aveva violato l'art. 28 del regolamento CONSOB n. 11522/98, aveva sollecitato l'attore ad investire in titoli obbligazionari Cirio, pur sapendo che questi ultimi, attesa l'assenza di qualunque prospetto informativo, erano destinati al mercato degli investitori professionali e non certo a quello dei risparmiatori.

L'attore deduceva inoltre che la convenuta aveva violato gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza previsti dall'art. 21 T.U.F., che aveva tenuto un comportamento assolutamente indifferente alla tutela del risparmiatore, tant'e' che, nonostante l'ordine di acquisto fosse stato effettuato per un complessivo ammontare di Euro 155.000,00, la banca acquisto' invece, in nome e per conto dello Schioppa, titoli obbligazionari per Euro 170.000,00, come successivamente comunicato allo Schioppa. Aggiungeva che la banca aveva dimostrato il piu' assoluto disprezzo di ogni forma di buona fede e di collaborazione nell'esecuzione del contratto, non avendo risposto all'istanza dell'attore del 9 gennaio 2004, con cui si chiedeva alla convenuta la documentazione completa relativa alla transazione in esame. Rilevava che la banca non aveva adempiuto all'obbligo di informare il cliente dell'esistenza di un conflitto di interessi dovuto al duplice ruolo di soggetto erogatore del credito e di intermediario finanziario, come invece previsto dall'art. 27, secondo comma, Reg. CONSOB 11522/98.

Deduceva che, qualora avesse saputo dell'interesse in conflitto, certamente non avrebbe acquistato i titoli in oggetto, stante la sua reticenza agli investimenti "sospetti". Aggiungeva che tutte le suddette disposizioni costituiscono norme imperative che comportano la nullita' del contratto ad esse contrario e che la violazione delle stesse determina l'illiceita' della causa con conseguente nullita' del contratto ex art. 1343 c.c.

Conveniva pertanto in giudizio la Banca Intesa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore., perche' i predetti contratti stipulati tra le parti fossero dichiarati nulli, invalidi, inefficaci e/o comunque fossero annullati e conseguentemente perche' la convenuta fosse condannata a restituire il corrispettivo pattuito ovvero la maggiore somma determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di' del dovuto al saldo. In alternativa chiedeva che fosse dichiarato che i fatti prospettati...

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