Ordinanza emessa il 10 maggio 2006 dal tribunale di Roma nel procedimento civile promosso da Fabbri Fabrizio contro Alitalia S.p.A. Lavoro e occupazione - Dipendenti di imprese di navigazione aerea - Assistenti di volo - Diritti derivanti dal contratto di lavoro - Prescrizione col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzio...

IL TRIBUNALE

Nella causa n. 213120/2005 tra Fabbri Fabrizio e Alitalia S.p.A., a scioglimento della riserva assunta in data 9 maggio 2006, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Con ricorso depositato il 27 maggio 2005 Fabbri Fabrizio, dipendente dell'Alitalia spa con qualifica di assistente di volo P1 ha convenuto in giudizio la societa' datrice di lavoro per sentir accertare l'inadempimento contrattuale derivante dal mancato avviamento ai corsi di addestramento per assistenti di volo responsabili di prima, effettuati dopo il 1994 ed il conseguente diritto ad ottenere il riconoscimento della qualifica di assistente di volo responsabile di prima - ora purser di prima - sin dal 1 febbraio 1995, con la condanna della convenuta ad attribuire la qualifica superiore dal 1 febbraio 1995 col pagamento delle differenze retributive tra le due qualifiche pari a lire 62.411.565; costituendosi l'Alitalia ha eccepito in via pregiudiziale l'estinzione per prescrizione delle differenze invocate previa sollevazione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 937 codice della navigazione in relazione all'art. 3 Costituzione; ha inoltre contestato nel merito la pretesa.

Osserva il giudice che:

l'art. 937 c.n. - secondo cui il termine biennale di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo decorre dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione successivamente alla cessazione o risoluzione del rapporto di lavoro - e' la norma applicabile al caso di specie stante il suo rapporto di specialita' rispetto alla regola generale di cui all'art. 2948 nr. 4 c.c., confermato dall'art. 1, comma 2 c.n.;

l'art. 937 c.n. non consente il decorso della prescrizione in corso di rapporto quand'anche esso sia assistito dalla stabilita' reale ex art. 18 legge n. 300/1970, norma ormai applicabile anche alle imprese di navigazione aerea per effetto della sentenza Corte cost. n. 41/1991;

al tempo della sua entrata in vigore l'art. 937 c.n. era inserito in un sistema nel quale i rapporti di lavoro aereo non erano garantiti da alcuna forma di stabilita', potendo essere risolti ad nutum (come d'altronde la generalita' dei rapporti di lavoro tra privati); inoltre il termine prescrizionale decorreva anche in corso di rapporto ex art. 2948 n. 4 c.c. testo vigente anche prima dell'intervento della Corte costituzionale suddetto; pertanto in tale contesto la norma apprestava una forma di tutela necessaria, assicurando la piu' sollecita...

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