Ordinanza emessa il 15 febbraio 2006 dal tribunale di Teramo nel procedimento penale a carico di Trosini Settimio ed altri Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative comportanti un regime piu' favorevole in tema di termini di prescrizione dei reati - Disciplina transitoria - Inapplicabilita' delle nuove norme ai processi gia' pendenti in ...

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza decidendo sull'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 10 terzo comma della legge n. 251/2005 per contrasto con gli artt. 3, 25 e 111 della Cost., formulata dai difensori degli imputati (come da verbale di udienza, da ritenersi integralmente riportato), ed alla quale il p.m. si e' associato, osserva quanto segue.

Gli odierni 43 prevenuti sono stati rinviati a giudizio per il reato di cui agli articoli 110, 112, 81 capoverso, 476 capoverso; 479 e 61 n. 2 codice penale per fatti commessi dal 1991 al 1994 (con apertura del dibattimento avvenuta all'udienza del 30 giugno 2004, mentre, attualmente, si sta procedendo all'esame degli imputati stessi, richiesto dal p.m., per poi passare, nelle udienze successive, all'audizione dei testi indicati dai difensori). In considerazione del tipo di delitto contestato, la prescrizione, in applicazione dell'articolo 157 codice penale (nella formulazione anteriore alla legge n. 251/2005), e' pari a 15 anni, quanto alla minima, e a 22 anni e 6 mesi, quanto alla massima (salvo che, in sede di decisione, non si reputino applicabili le circostanze attenuanti generiche, nel qual caso la prescrizione minima e' pari a 10 anni e la prescrizione massima e' pari a 15 anni).

Con le modifiche apportate dalla legge 251/2005 (art. 161 c.p. vigente), la prescrizione concernente il reato in esame e' divenuta sensibilmente piu' breve: infatti, la prescrizione minima e' pari a 10 anni (ossia, coincidente con il massimo della pena edittale in quanto superiore a 6 anni), mentre la prescrizione massima e' pari a 12 anni e 6 mesi (dovendosi aggiungere un quarto del periodo di prescrizione minima, salvo i casi di recidiva - che, nel caso in esame non e' stata contestata e, comunque, non sembrano ricorrere le ipotesi di cui all'art. 99, secondo comma c.p. per gli unici quattro imputati, ossia, Diomede Davide, Mattiello Arcangelo, Tucci Emidio e Rasicci Tommaso che, a differenza di tutti gli altri incensurati, risultano gravati da un unico precedente penale).

Per alcuni dei prevenuti (in particolare, per Trosini Settimio, Di Francesco Anna, Di Francesco Lucio, Incaini Domenico, D'Adamo Carlo, Malavolta Giustino, Di Pietro Sergio, Delli Rocili Marino, Foschi Alderico, Pelusi Costantino, Ciammella Sara, Scoscina Pietro, Ponziani Giancarla, Trisolino Massimiliano, Toscani Mauro, Verzilli Gianni, Adamoli Maddalena e, limitatamente ai verbali redatti dai predetti, Di Felice Renato, Miri Geremia, Matriello Arcangelo, Di Giovanni Vincenzo, Tuoni Emidio e Di Francesco Anna - quali soggettiche inducevano i predetti a commettere i falsi -), qualora dovesse applicarsi il termine massimo di prescrizione previsto dalla legge 251/2005, tutte le fattispecie delittuose loro contestate - risalenti agli anni 1991 e/o 1992 e/o fino ai primi giorni del mese di aprile del 1993 - sarebbero indubbiamente gia' prescritte (per gli altri imputati, invece, non si pone, almeno alla data odierna, un problema di intervenuta prescrizione tenuto conto anche della sospensione che si e' avuta ex articolo 5 della legge n. 134/2003 nel periodo che va dall'udienza del 24 settembre 2003 all'udienza del 21 gennaio 2004). Ne consegue che per la posizione degli imputati dinanzi citati l'eccezione di incostituzionalita' dell'articolo 10, terzo comma della legge n. 251/2005 (che testualmente recita "Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano piu' brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi gia' pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonche' dei processi gia' pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione") assume un indubbio rilievo, visto che...

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