Ordinanza emessa il 3 aprile 2006 dal tribunale di Cagliari nel procedimento penale a carico di Steri Luigi ed altro Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quar...

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, pronunciata alla pubblica udienza del 3 aprile 2006 nel procedimento iscritto al n. 748/06 R.G. Trib. nei confronti di Steri Luigi e Sitzia Silvio imputati: in concorso con Pinna Giovanni giudicato separatamente del reato p. e p. dagli artt. 1110 c.p., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 perche' in concorso fra loro, illecitamente cedevano a Ledda Marco n. 15 flaconi di metadone da 20 mg cadauno.

Con la recidiva reiterata per Steri e Sitzia.

In San Sperate il 24 marzo 2006.

Con decreto del 25 marzo 2006 la Procura della Repubblica di Cagliari disponeva che Steri Luigi, Sitzia Silvio e Pinna Giovanni, arrestati il giorno precedente, fossero presentati al tribunale in composizione monocratica per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio accusandoli del delitto sopra indicato.

Disposto il giudizio direttissimo a seguito della convalida dell'arresto, il Pinna faceva domanda di applicazione pena - la sua posizione veniva pertanto separata - mentre il processo nei confronti dello Steri e del Sitzia proseguiva nelle forme del rito abbreviato. Disposto il rinvio al 3 aprile 2006 per la discussione, il pubblico ministero domandava la condanna degli imputati per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, T.U. Stup., mentre il difensore ne domandava l'assoluzione ed in subordine che fosse sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, comma 4 c.p.

Come emerge dall'esame degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, i Carabinieri della Stazione di San Sperate nel pomeriggio del 24 marzo 2006 erano presenti in abiti civili e automobile di copertura nel parcheggio antistante al centro commerciale Emmezeta, nello svolgimento di un servizio mirato alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Ad un certo punto nel parcheggio aveva fatto ingresso una autocisterna adibita al trasporto del latte e, dato che il luogo era destinato alla sosta dei clienti del centro commerciale e non all'ingresso dei fornitori e che l'autista era rimasto a bordo del mezzo facendo frequente uso del telefono cellulare, i militari si erano insospettiti ed erano rimasti in osservazione. Dopo 15 minuti - erano le 15,30 circa - a poca distanza dall'autocisterna si era fermata una Renault Megan con a bordo tre persone: mentre l'autista, poi identificato per Pinna Giovanni, era rimasto al posto di guida senza spegnere il motore, il passeggero anteriore, Steri Luigi, era sceso dall'auto e si era diretto verso l'autocisterna consegnando all'autista una busta di plastica contenente quindici flaconi di metadone da 20 mg ciascuno (cosi' si apprendeva dalla successiva perquisizione e dalle dichiarazioni spontanee rese dal conducente dell'autocisterna) in cambio di una banconota da 50 euro. Nel frattempo il Sitzia, passeggero posteriore, era sceso dall'auto e controllava che l'operazione andasse a buon fine.

Dalle emergenze processuali la cessione di sostanza stupefacente dallo Steri all'autista della autocisterna e' risultata in modo certo, essendo stata oggetto di osservazione diretta da parte dei militari. Gli elementi acquisiti sono inoltre univoci nel senso del concorso del Sitzia. L'incontro con il conducente della autocisterna era stato infatti programmato - l'acquirente e' rimasto in attesa per un quarto d'ora ed ha effettuato diverse telefonate verosimilmente al venditore per prendere accordi - circostanza nota agli altri occupanti del veicolo che hanno fornito all'autore materiale della cessione un contributo rilevante alla commissione del reato: il Pinna, conducente dell'auto, ha atteso lo Steri col motore acceso per rendere piu' rapido l'allontanamento, mentre il Sitzia e' sceso dall'auto per controllare che non vi fossero pericoli e che l'operazione andasse a buon fine, come confermato dal fatto che alla vista degli operanti ha subito avvisato il Pinna che ha tentato un cenno di fuga.

Il fatto integra il reato di cui all'art. 73, comma 1 T.U. Stup. cosi' come novellato dal d.l. n. 272/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49/2006 che ha ridisegnato la fattispecie.

Le maggiori novita' sono rappresentate dalla equiparazione delle droghe leggere alle droghe pesanti e dalla previsione di due distinti reati, uno relativo alle condotte sinteticamente sussumibili nella produzione e cessione di stupefacenti e l'altro relativo alla detenzione e alle condotte connesse a quest'ultima.

Nella disciplina vigente prima della modifica le sostanze stupefacenti di rilievo penale erano classificate in quattro tabelle delle quali la prima conteneva, in particolare, l'oppio e le sostanze di sintesi equiparabili per struttura chimica ed...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT