Ordinanza emessa il 25 marzo 2006 dal tribunale di Perugia nel procedimento penale a carico di Ayari Ramzi Ben Abdelhamid Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990 (in materia di traffico e detenzi...

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento a carico di Ayari Ramzi Ben Abdelhamid, nato a Tripoli (Libia) il 2 febbraio 1982, imputato del reato di cui all'art. 73, primo comma d.P.R. n. 309/1990 per aver illecitamente detenuto una modica dose di hashish, parte della quale ceduta ad Ayari Nourredine - capo 3 dell'epigrafe -, oltre che dei delitti di resistenza continuata e aggravata a pubblici ufficiali (capo 1) e di lesioni personali pluriaggravate in danno del Carabiniere Pulera' Bruno (capo 2), fatti commessi in Perugia in data 5 marzo 2006;

Rilevato che al predetto e' stata contestata la recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma c.p.;

Atteso che in concreto, valutate le modalita' del fatto, la quantita' di stupefacente detenuta e ceduta e l'offensivita' della condotta, potrebbe risultare applicabile l'attenuante di cui all'art. 73, quinto comma d.P.R. n. 309/1990 (nel testo da ultimo modificato in base all'art. 4-bis della legge 21 febbraio 2006, n. 49, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272), che prevede una pena oscillante da anni uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa ad anni sei di reclusione ed euro 26.000,00 di multa in luogo della pena edittale oscillante tra un minimo di anni sei di reclusione ed euro 26.000,00 di multa e un massimo di anni venti di reclusione ed euro 260.000,00 di multa;

Considerato che ai sensi dell'art. 69, quarto comma c.p., come modificato dall'art. 3 legge n. 251/2005, essendo ravvisabile la recidiva reiterata, l'attenuante potrebbe al piu' essere reputata equivalente, con la conseguenza che per il fatto dovrebbe in sede di condanna irrogarsi una pena minima di anni sei di reclusione ed euro 26.000,00 di multa;

Considerato che l'imputato, all'esito della convalida del suo arresto in flagranza, una volta introdotto il giudizio direttissimo ha fatto richiesta di giudizio abbreviato condizionato e che, alla odierna udienza, al termine dell'assunzione delle prove testimoniali ammesse e a seguito degli interventi conclusivi da parte del p.m. e della difesa, questo giudice deve statuire in ordine alla sussistenza o meno di penale responsabilita' in relazione alle tre imputazioni ascritte;

Considerato che nella elaborazione del giudizio oggetto del decidere viene in evidenza la recente riformulazione dell'art. 69, quarto comma c.p., disposizione la quale il giudicante opina possa porsi in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.,

Osserva quanto segue

  1. - Il legislatore dispone...

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