Regolamento di esecuzione del titolo II, capo II, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati) concernente il rilascio e l'utilizzo del contrassegno sui prodotti geneticamente n...

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto

Adige n. 22/ del 30 maggio 2006)

LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'Art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 2003, n. 670, recante ´Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adigeª, ai sensi del quale il Presidente della provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'Art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle legge approvate dal consiglio provinciale;

Visto il titolo II, capo II, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4: sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti genericamente non modificati;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 630 di data 31 marzo 2006, con la quale e' stato approvato lo schema del ´Regolamento di esecuzione del titolo II, capo II, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati)ª concernente il rilascio e l'utilizzo del contrassegno sui prodotti geneticamente non modificati e revoca della deliberazione n. 1815, di data 26 agosto 2005;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. Il presente regolamento detta le norme di esecuzione del titolo II, capo II, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati), di seguito denominata legge provinciale; in particolare il presente regolamento disciplina:

    1. i modelli del contrassegno;

    2. le modalita' e le procedure per il rilascio e per l'apposizione sui prodotti derivanti dalle produzioni agro-alimentari del Trentino di un contrassegno riportante la dicitura ´geneticamente non modificatoª (non OGM o di un contrassegno riportante la dicitura ´carne, latte, formaggio, yogurt e altro, di animali alimentati con mangimi geneticamente non modificatiª, di seguito denominati ´contrassegnoª;

    3. la composizione dei mangimi geneticamente. non modificati utilizzati nell'alimentazione animale e la tecnica di alimentazione degli animali da cui si ricavano prodotti per i quali e' richiesto l'utilizzo del contrassegno;

    4. le modalita' e la periodicita' per l'effettuazione dei controlli sulle imprese che utilizzano il contrassegno.

    Art. 2.

    Prodotti oggetto di contrassegnazione

  2. Ai sensi dell'Art. 80, comma 1, della legge provinciale, per alimentari mangimi, sementi, piantine e concimi prodotti in Trentino, si intendono quelli prodotti e confezionati in provincia di Trento, anche se nella loro composizione sono utilizzati, in misura non prevalente rispetto al prodotto principale, ingredienti prodotti ai di fuori del territorio provinciale; nel prosieguo del presente regolamento gli alimentari sono denominati alimenti.

  3. Si intendono, altresi', prodotti in Trentino ai sensi dell'Art. 80, comma 1, della legge provinciale gli, alimenti prodotti nei territori previsti dai disciplinari di produzione per le produzioni riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 2081/1992, sempreche' il loro confezionamento sia effettuato nel territorio provinciale.

  4. Possono essere oggetto di contrassegnazione i prodotti geneticamente non modificati come definiti dall'Art. 80, comma 2, della legge provinciale, la cui produzione e confezionamento siano effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

  5. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'Art. 80, comma 3 della legge provinciale, la contrassegnazione di alimenti e di mangimi come prodotti genericamente non modificati puo' essere concessa anche in presenza, accidentale o tecnicamente inevitabile, di organismi geneticamente modificati, purche' tale presenza risulti inferiore di almeno un decimo, arrotondato alla prima cifra decimale per difetto, rispetto al limite fissato dalla normativa comunitaria vigente per l'etichettatura di tali prodotti.

  6. Ai sensi dell'Art. 85, comma 1, della legge provinciale sono considerati carne, latte e loro derivati quelli provenienti da animali alimentati con foraggi e mangimi aventi caratteristiche conformi a quanto previsto dall'Art. 8.

    Art. 3.

    Contrassegno

  7. Ai sensi degli articoli 79, comma 1 e 85, comma 1, il contrassegno e' costituito dal logo descritto nell'allegato A del presente regolamento per le tipologie:

    1. ´non OGMª per i prodotti di origine vegetale e loro derivati;

    2. ´Carne, latte, formaggio, yogurt...

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