Ordinanza emessa il 5 aprile 2006 dalla Corte di appello militare - Sezione distaccata di Verona nel procedimento penale a carico di Balbo Luciano Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Inammissibilita' dell'appello propost...

LA CORTE MILITARE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 97/2004 R.G. nei confronti di Balbo Giovanni nato il 27 novembre 1965 a Butera (Caltanissetta) (atto n. 191. p.l.s.A) e residente a Cormons (Gorizia) in via Bancaria n. l/c , appuntato scelto CC, in seguito agli appelli proposti dal p.g.m. in data 7 gennaio 2004 e dal difensore (14 gennaio 2004) avverso la sentenza n. 108/03 emessa il 6 novembre 2003 dal T. M. di Padova con la quale il Balbo veniva: a) assolto per il reato di "Insubordinazione con violenza" (art. 189 c.p.m.p.) "Insubordinazione con minaccia" (art. 186 c.p.m.p.), "Abbandono di posto, aggravato" (artt. 120 e 147, comma 2 c.p.m.p.) perche' il fatto non sussiste: b) veniva condannato alla pena di mesi uno di r.m. convertita con la multa di Euro 1162,00 (millecentosessantuadue,00) e al pagamento delle spese processuali per il reato di "Insubordinazione con ingiuria" (art. 189 c.p.m.p.).

Concesso il beneficio della non menzione.

Ordinanza pronunciata alla pubblica udienza del 3 aprile 2006, nel procedimento a carico di Balbo Giovanni.

Sentito il p.g.m. che ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della recente legge 20 febbraio 2006, n. 46, in vigore dal 9 marzo 2006, nella parte in cui ha modificato l'art. 593 c.p.p. ed abolito la facolta' del pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, per contrasto con le seguenti norme della Costituzione:

  1. il comma 1 dell'art. 3, istitutivo del principio di eguaglianza e rappresentante - sub specie dei parametri di "razionalita" (esigenza di coerenza del sistema normativo) e "ragionevolezza" (congruita' della soluzione normativa) - il termine di raffronto fondamentale ai fini della valutazione della legittimita' costituzionale del nuovo art. 593 c.p.p.;

  2. il comma 2 dell'art. 111 (introdotto ex art. 1 della legge cost. 23 novembre 1999, n. 2), contenente la norma secondo cui "Ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parita', davanti a giudice terzo e imparziale (...)";

  3. il comma 7 del medesimo art. 111, che garantisce la funzione di legittimita' della Corte suprema di cassazione, prevedendo che contro tutte le sentenze e i provvedimenti in materia di liberta' personale "e' sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge";

  4. l'art. 112, stabilente il principio per cui, nel nostro ordinamento, "Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale".

    Sentita la difesa dell'imputato che si e' rimessa al giudizio di questa Corte, espressamente richiedendo che in caso di accoglimento della questione di legittimita' costituzionale si disponga la sospensione dell'intero giudizio di gravame; e cioe' anche di quello che concerne l'appello presentato dal difensore avverso il capo della decisione che ha condannato l'imputato per il connesso reato di insubordinazione con ingiuria.

    La Corte osserva

    1. - Il presente giudizio di gravame trae origine, per quanto qui rileva, dall'appello presentato dalla procura generale militare in sede avverso la sentenza, datata 6 novembre 2003, con la quale il Tribunale militare di Padova ha assolto Balbo Giovanni dal reato di abbandono di posto con la formula dell'insussistenza del fatto.

    Nelle more della trattazione di questo processo in secondo grado e' entrata in vigore la legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha escluso il potere della parte pubblica di impugnare con il mezzo dell'appello le sentenze di proscioglimento, salvo il caso della prova nuova scoperta nel periodo che va dalla deliberazione della sentenza di primo grado alla scadenza del termine per impugnare, cosi' innovando l'art. 593 c.p.p.

    Tale legge ha altresi' espressamente disciplinato il regime transitorio (differentemente da quanto era accaduto con la provvisoria precedente modificazione introdotta allo stesso art. 593 c.p.p. dall'art. 18, legge 24 novembre 1999, n. 468) ed ha disposto, al primo comma dell'art. 10, l'applicazione della nuova normativa anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, prevedendo, nei successivi commi 2 e 3, le modalita' della dichiarazione di inammissibilita' degli appelli avverso le sentenze di proscioglimento non definite, con contestuale restituzione nei termini per proporre, in tali casi, il ricorso per cassazione.

    Oggi questa Corte dovrebbe pertanto deliberare l'ordinanza di inammissibilita' di cui al secondo comma dell'art. 10, in applicazione di quanto disposto dall'art. 10 delle legge n. 46 del 2006 e con un provvedimento che costituisce puntuale espressione dell'esercizio della giurisdizione.

    Risulta pertanto di tutta evidenza la "rilevanza" del dubbio di illegittimita' costituzionale prospettato dal p.g.m. in ragione del fatto che la possibilita' di definire il presente processo con una statuizione diversa dalla specifica ordinanza di inammissibilita' contemplata dalla disposizione transitoria e' preclusa dalla nuova formulazione dell'art. 593 (quale modificata dall'art. 1 della legge n. 46/2006); ordinanza di inammissibilita' che e' quindi idonea a porre fine al giudizio di gravame e della quale si sospetta il contrasto con alcune norme della Costituzione.

    E' altresi' convincimento di questo giudice che la eccezione sollevata dal p.g.m. debba essere accolta e che sia doveroso sottoporre la relativa questione alla Corte costituzionale, affinche' esprima il suo giudizio in ordine alla conformita' a Costituzione della nuova normativa.

    Si ritiene sin d'ora opportuno precisare, inoltre, che i dubbi di legittimita' costituzionale che si andranno a proporre si basano su argomenti rilevanti nell'ambito di una pluralita' di parametri costituzionali - con conseguente intreccio dei conseguenti profili di "non manifesta infondatezza" - ed investono direttamente la disciplina "a regime" dettata dalla legge n. 46/2006, ossia la regola della inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero; ma e' evidente che il loro accoglimento travolgerebbe anche la disciplina transitoria dettata per gli appelli gia' proposti, che ha la sua ragion d'essere proprio nella sopravvenuta introduzione di quella regola.

    Non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale.

    La recente legge 20 febbraio 2006, n. 46, in vigore dal 9 marzo 2006, modificando l'art. 593 c.p.p., ha abolito la facolta' del pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, salvo ipotesi marginali "nuove prove ... sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado" che non ricorrono nel presente caso.

    Contro tali sentenze, dunque, l'ufficio del p.m. puo' di regola proporre il solo ricorso per Cassazione, del quale - al contempo - la nuova legge ha ampliato i presupposti di rituale instaurazione - con la modifica delle lettere d) ed e) dell'art. 606 c.p.p.).

    E' convincimento di questo giudice che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge n. 46/1996, sollevata dal rappresentante della procura generale militare in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Carta costituzionale, non sia manifestamente infondata.

    Violazione dell'art. 111, secondo comma, prima parte, della Costituzione.

    Il primo e fondamentale profilo di contrasto fra il nuovo art. 593 c.p.p. e le norme costituzionali riguarda il principio della parita' delle parti nel processo penale, consacrato nell'art. 111, seconco comma, Cost., rispetto al quale appare inconciliabile una disciplina dell'appello che introduce pesanti elementi di turbativa nell'equilibrio...

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