Ordinanza emessa il 15 marzo 2006 dalla Corte di appello militare Sezione distaccata di Verona, nel procedimento penale a carico di Di Fiore Francesco Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere - Preclusione - Inammissibilita' dell'appe...

LA CORTE MILITARE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 97/2005 R.G. nei confronti di Di Fiore Francesco, nato il 23 maggio 1962 a Palermo, domiciliato per le notifiche presso il proprio difensore di fiducia avv. Piergiorgio Bertoli del foro di Udine con studio in via Carducci n. 3, vice brigadiere C.C. in congedo, libero, in seguito all'appello proposto dal p.m. preso il Tribunale militare di Padova in data 7 giugno 2005 avverso la sentenza n. 36/2005 emessa l'8 marzo 2005 dal G.u.p. presso il Tribunale militare di Padova con la quale, per il reato di diffamazione aggravata continuata (artt. 227 e 47 n. 2 e 4 c.p.m.p., 81 c.p.), veniva dichiarato non luogo a procedere, perche' il fatto non costituisce reato.

La Corte, nell'udienza camerale del 13 marzo 2006, nel procedimento di appello a carico Di Fiore Francesco, nato il 23 maggio 1962 a Palermo, imputato del reato di diffamazione aggravata continuato e prosciolto dal G.u.p. presso il Tribunale militare di Padova con sentenza di non luogo a procedere, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Sentito il pubblico ministero, che ha sollevato, depositando memoria scritta, la questione di legittimita' costituzionale, per violazione degli articoli 3, 111 e 112 della Costituzione, della norma contenuta nell'articolo 428 del codice di procedura penale, quale modificata dall'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, nella parte in cui ha soppresso la possibilita' che il pubblico ministero proponga appello avverso la sentenza di non luogo a procedere;

Sentito il difensore di parte civile, che ha prospettato, depositando altresi' memoria scritta, analoga questione di legittimita' costituzionale, per violazione delle medesime norme costituzionali indicate dal pubblico ministero ed altresi' per ritenuta violazione delle norme contenute negli articoli 24 e 97 Cost.

Sentita la difesa dell'imputato, che ha dichiarato di non opporsi;

O s s e r v a

Rilevanza della questione di legittimita' costituzionale.

Il presente giudizio di gravame trae origine dall'appello presentato dalla Procura militare di Padova avverso la sentenza, datata 8 marzo 2004, con la quale il G.u.p. presso il Tribunale della stessa sede ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti del vice brigadiere in congedo Di Fiore Francesco, in applicazione della causa di non punibilita' prevista dall'articolo 598 del codice penale (c.d. immunita' giudiziaria).

L'atto di appello sopra indicato si presenta provvisto di tutti i requisiti di ammissibilita' richiesti dalla disciplina vigente al momento della sua presentazione; sotto questo specifico profilo deve ritenersi che costituisca un mero errore materiale la conclusiva richiesta di una sentenza di condanna ivi formulata, in quanto non vi e' alcun dubbio, alla luce del chiaro tenore degli argomenti in cui si compendiano i motivi di gravame, che il p.m. ha inteso richiedere il rinvio a giudizio dell'imputato.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, il presente giudizio di gravame e' destinato a concludersi con una ordinanza di inammissibilita' dell'appello, in quanto detta norma ha disposto la applicabilita' della nuova disciplina ai procedimenti in corso e prescritto che ai medesimi debba porsi fine, salvo la possibilita' di un ricorso per cassazione, con un atto di declaratoria di inammissibilita' del giudizio di gravame.

La ordinanza di inammissibilita' costituisce, quindi e fatta salva la questione di legittimita' costituzionale, l'unico possibile epilogo del presente giudizio, posto che non e' altresi' consentito a questo giudice rilevare ulteriori cause di inammissibilita', peraltro insussistenti, e dichiararle con autonoma ordinanza.

Di conseguenza appare evidente la rilevanza della prospettata questione di legittimita' costituzionale, in ragione del fatto che la possibilita' di definire il presente processo con una statuizione diversa dalla specifica ordinanza di inammissibilita' contemplata dalla disposizione transitoria e' preclusa dalla nuova formulazione dell'articolo 428, di cui si sospetta il contrasto con alcune norme della Costituzione.

Non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale.

Ritiene la Corte che siano da condividere i rilievi e le osservazioni addotti dal pubblico ministero, ed in parte ribaditi nella memoria presentata dal difensore di parte civile, a sostegno del prospettato dubbio di legittimita' costituzionale in ordine alla nuova formulazione dell'articolo 428, c.p.p. ed alla connessa disposizione transitoria di cui all'articolo 10 della legge n. 46 del 2006.

In particolare e' da condividersi l'assunto che la nuova norma sui limiti oggettivi alla impugnabilita' della sentenza di non luogo a procedere sia in contrasto con le seguenti disposizioni della Carta costituzionale:

  1. il comma 1 dell'art...

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