Disciplina generale delle attivita' commerciali.

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 16 del

23 maggio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Principi generali e finalita'

  1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attivita' commerciale nel territorio della Sardegna in armonia con i principi comunitari e costituzionali.

  2. Ai fini della presente legge il commercio comprende: il commercio all'ingrosso, il commercio al dettaglio su aree private e su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande.

  3. La presente legge persegue le seguenti finalita':

    a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la liberta' d'impresa e la libera circolazione delle merci;

    b) la tutela del consumatore;

    c) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle microimprese, delle piccole e medie imprese e delle loro iniziative associate;

    d) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane con particolare attenzione alle funzioni del commercio per la valorizzazione della qualita' sociale delle citta' e dei territori;

    e) favorire l'associazionismo tra le micro, piccole e medie imprese;

    f) favorire la crescita di attivita' commerciali, in particolare di piccole e medie dimensioni, che integrino e valorizzino la qualita' delle citta', dei piccoli comuni e la loro rivitalizzazione, la riqualificazione e il riuso di aree urbane, la loro attrattivita', vivibilita' e sicurezza, nonche' evitare lo spopolamento dei piccoli comuni e mantenere un'offerta adeguata;

    g) favorire la nascita di centri commerciali naturali, intesi come insieme di attivita' commerciali, artigianali e di servizi, di cui all'Art. 36, che svolgono attivita' integrate secondo un indirizzo comune e sono individuati giuridicamente nelle forme del consorzio o dell'associazione; possono aderire alla formazione dei centri commerciali naturali il comune, gli enti pubblici e privati e le associazioni di categoria; il centro commerciale naturale ha la finalita' di valorizzare e riqualificare il commercio nelle aree urbane in armonia con il contesto culturale, sociale, architettonico, con particolare riferimento al rilancio economico-sociale dei centri storici;

    h) per l'emanazione degli atti attuativi della presente legge la previa consultazione delle parti sociali: associazioni dei consumatori, delle imprese, delle amministrazioni locali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

    i) la valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme e lo sviluppo qualificato delle attivita' imprenditoriali con particolare riguardo all'aggiornamento professionale degli operatori;

    l) la promozione e lo sviluppo della concertazione come metodo di relazione e di collaborazione tra gli enti locali, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori.

  4. La Regione, nel perseguimento dei suddetti obiettivi, adotta politiche attive a favore del commercio, con utilizzo di risorse proprie da definirsi con successiva legge regionale, anche attraverso l'azione dei consorzi fidi e di garanzia, nonche' di fondi statali e comunitari. Gli interventi concorrono al mantenimento ed allo sviluppo della rete commerciale con particolare attenzione alle piccole e medie imprese ubicate nei centri minori, nelle zone rurali e di montagna, nei centri storici, con il finanziamento di progetti finalizzati a:

    a) creare una rete distributiva tradizionale nei centri storici e nei quartieri del centro urbano caratterizzati da fenomeni di desertificazione commerciale;

    b) fornire servizi di supporto all'attivita' commerciale funzionali alle esigenze conseguenti alla particolare localizzazione degli esercizi;

    e) migliorare la capacita' di attrazione delle aree interessate e la loro accessibilita';

    d) armonizzare le attivita' commerciali con la fornitura di servizi pubblici di ogni genere;

    e) realizzare un qualificato livello di animazione economica, sociale e culturale.

    Art. 2.

    Requisiti per l'esercizio dell'attivita' commerciale

  5. Non possono esercitare l'attivita' commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

    a) coloro che sono stati dichiarati falliti;

    b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che in concreto sia stata applicata una pena superiore al minimo edittale;

    c) coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro II del Codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

    d) coloro che hanno riportato due o piu' condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513-bis, 515, 516, 517 del Codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

    e) coloro che sono sottoposti ad una misura di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o di tendenza.

  6. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 1 e' effettuato sulla base delle disposizioni previste dal Codice di procedura penale e dalle vigenti norme sulla documentazione e semplificazione amministrativa.

  7. L'attivita' commerciale puo' essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.

  8. Per l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di commercio o di somministrazione di alimenti e bevande e' necessario possedere uno dei seguenti requisiti:

    a) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale per il commercio istituito o riconosciuto dalla Regione; tali corsi, approvati congiuntamente dagli assessori competenti in materia di commercio e di formazione professionale, possono essere gestiti tramite rapporti convenzionali dalle organizzazioni imprenditoriali del commercio, o da enti da queste costituiti, piu' rappresentative a livello provinciale;

    b) aver esercitato in proprio, o in qualita' di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla somministrazione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore in qualita' di coadiutore familiare regolarmente iscritto come tale all'INPS, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attivita' di vendita all'ingrosso o al dettaglio nel settore nel quale s'intende avviare la nuova attivita' commerciale o di somministrazione;

    c) essere stato iscritto nell'arco degli ultimi cinque anni al registro degli esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio).

  9. Nel caso di societa' i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificamente preposta all'attivita'.

  10. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ed alle societa' costituite in conformita' con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale all'interno dell'Unione europea, si applica quanto disposto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attivita' professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche. Ai sensi dell'Art. 6 del decreto legislativo n. 229 del 2002, sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari provvede la Camera di commercio competente per territorio.

    Titolo II
    COMMERCIO AL DETTAGLIO

    Capo I

    Commercio su aree private

    Art. 3.

    D e f i n i z i o n i

  11. Il commercio all'ingrosso e' l'attivita' svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad altri utilizzatori professionali o in grande. Tale attivita' non e' soggetta al rilascio delle autorizzazioni di cui all'Art. 4.

  12. Il commercio al dettaglio e' l'attivita' svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende direttamente al consumatore finale; l'esercizio ditale attivita' e' disciplinato dall'Art. 4.

  13. La superficie di vendita di un esercizio commerciale e' l'area destinata all'esposizione ed alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita esclusivamente quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, nonche' quella antistante la barriera casse quando non ospiti prodotti destinati alla vendita.

  14. La galleria e' lo spazio di passaggio tra gli esercizi commerciali che compongono il centro commerciale nella quale e' vietata ogni forma di vendita.

  15. Il centro commerciale e' la grande struttura di vendita, promossa o progettata o realizzata o gestita con una politica commerciale unitaria, con piu' esercizi commerciali, inseriti in una o piu' strutture funzionalmente collegate, anche se separate da strade o spazi pubblici, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica e dall'eventuale presenza di altre tipologie di attivita'.

  16. La superficie di un centro commerciale e' data dalla somma delle...

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