Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 27 giugno 2006 (della Regione Toscana) Paesaggio (tutela del) - Codice dei beni culturali e del paesaggio - Novella dei commi 1 e 3 dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 - Individuazione ex lege, con vigenza illimitata, delle categorie di beni da tutelare con vincolo pa...

Ricorso per la Regione Toscana in persona del presidente pro tempore, autorizzato con delibera della giunta regionale n. 451 del 19 giugno 2006, rappresentata e difesa, come da mandato in calce al presente atto, dall'avv. Lucia Bora dell'Avvocatura regionale e dall'avv. Fabio Lorenzoni del Foro di Roma, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via del Viminale n. 43;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, recante "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio" (attuativo dell'art. 10, comma 4, della legge delega 6 luglio 2002, n. 137), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 97 del 27 aprile 2006, S.O. n. 102/2006, con particolare riferimento agli articoli:

art. 12, che sostituisce l'art. 142, d.lgs. n. 42/2004, con particolare riferimento ai commi 1 e 3 del novellato art. 142;

art. 13, che sostituisce l'art. 143, d.lgs. n. 42/2004, con particolare riferimento al comma 4 del novellato art. 143;

art. 16, che sostituisce l'art. 146, d.lgs. n. 42/2004, con particolare riferimento ai commi 3 e 8 del novellato art. 146; art. 25, che modifica l'art. 157, d.lgs. n. 42/2004, nella parte in cui inserisce al comma 1 del suddetto art. 157 la lettera f-bis);

art. 26, che sostituisce l'art. 159, d.lgs. n. 42/2004, con particolare riferimento al comma 3 del novellato art. 159; per contrasto con gli articoli 76, 114, 117 e 118 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, per i profili di seguito indicati.

Con il decreto legislativo n. 157/2006, sono state modificate alcune norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004, relative alla tutela dei beni paesaggistici. Con dette modifiche, si realizza un sistema teso a rafforzare la partecipazione dello Stato nell'esercizio delle funzioni amministrative gia' attribuite alle regioni in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio.

Il decreto in parola ha ricevuto il parere negativo da parte della Conferenza unificata, seduta del 26 gennaio 2006 (doc. 1), la quale ha in particolare modo evidenziato, da una parte, la violazione del principio di leale collaborazione nella fase di redazione del decreto legislativo in esame e, dall'altra, l'inammissibile accentramento della gestione delle funzioni amministrative in materia di tutela paesaggistica operato dal decreto in parola, il quale ha avuto l'effetto di "espropriare" - di fatto - le regioni (e gli enti locali, da queste delegati) di potesta' riconosciute alle stesse gia' a partire dal 1977, e cio' in contrasto con la valorizzazione delle autonomie che si e' realizzata negli ultimi anni, anche a livello costituzionale.

Va preliminarmente osservato che la materia in oggetto coinvolge profili aventi un'incidenza su una pluralita' di interessi e di oggetti, che non ricadono solo nell'esclusiva competenza statale in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali, ma attengono anche a molteplici ambiti di competenza concorrente delle regioni (cioe', il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali).

Come piu' volte messo in evidenza dalla Corte costituzionale, infatti, "La tutela dei beni culturali, inclusa nel secondo comma dell'art. 117 Cost. sotto la lettera s) tra quelle di competenze legislativa esclusiva dello Stato, e' materia che condivide con altre alcune peculiarita'. Essa ha un proprio ambito materiale, ma nel contempo contiene l'indicazione di una finalita' da perseguire in ogni campo in cui possano venire in rilevo beni culturali. Essa costituisce anche una materia-attivita', come questa Corte l'ha gia' definita (v. sentenza n. 26 del 2004), condividendo alcune caratteristiche con la tutela dell'ambiente, non a caso ricompresa sotto la stessa lettera s) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione. In entrambe assume rilievo il profilo teleologico della disciplina.

In tale ordine di idee questa Corte ha affermato che "la tutela dell'ambiente", piu' che una "materia" in senso stretto, rappresenta un compito nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare standard di protezione uniformi, validi in tutte le regioni e non derogabili da queste; e che cio' non esclude affatto la possibilita' che leggi regionali, emanate nell'esercizio della potesta' concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione o di quella "residuale", di cui all'art. 117, quarto comma, possano assumere tra i propri scopi anche finalita' di tutela ambientale (v. sentenza n. 307 del 2003, paragrafo 5 del Considerato in diritto, nonche' sentenze n. 407 del 2002, n. 222 del 2003 e n. 62 del 2005). D'altra parte, mentre non e' discutibile che i beni immobili di valore culturale caratterizzano e qualificano l'ambiente - specie dei centri storici cui la norma impugnata si riferisce - ha rilievo l'attribuzione della valorizzazione dei beni culturali alla competenza concorrente di Stato e regioni.

Ai fini del discrimine delle competenze, ma anche del loro intreccio nella disciplina dei beni culturali, elementi di valutazione si traggono dalle norme del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e paesaggistici). Tale testo legislativo ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (art. 4, comma 1) e, nel contempo, stabilisce, pero', che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le citta' metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (art. 1, comma 3). Inoltre, a rendere evidente la connessione della tutela e valorizzazione dei beni culturali con la tutela dell'ambiente, sono le lettere f) e g) del comma 4 dell'art. 10 del suindicato codice, le quali elencano, tra i beni culturali, le ville, i parchi, i giardini, le vie, le piazze e in genere gli spazi aperti urbani di interesse artistico o storico.

Con riguardo a tale ultimo rilievo e' anche sotto altro, piu' specifico, aspetto che viene in evidenza la competenza regionale.

La materia del governo del territorio, comprensiva dell'urbanistica e dell'edilizia (v. sentenze n. 362 del 2003 e n. 196 del 2004), rientra tra quelle di competenza legislativa concorrente. Spetta percio' alle regioni, nell'ambito dei principi fondamentali determinati dallo Stato, stabilire la disciplina degli strumenti urbanistici. Ora, non v'e' dubbio che tra i valori che gli strumenti urbanistici devono tutelare abbiano rilevanza non secondaria quelli artistici, storici, documentari e comunque attinenti alla cultura nella polivalenza di sensi del termine" (cfr. Corte cost., sent. n. 232/2005).

Di recente, la Corte costituzionale nella sentenza n. 182/2006 (avente ad oggetto la l.r. della Toscana n. 1/2005, in relazione al d.lgs. n. 42/2004, nella versione antecedente...

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