Ordinanza emessa il 14 marzo 2006 dalla Corte di appello di Milano nel procedimento penale a carico di Rabbito Mariano ed altri Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione - Applicabilita' delle nuove norme ai procedimenti in corso...

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'eccezione di illegittimita' costituzionale proposta dal p.g. relativamente agli artt. 1 e 10 legge n. 46/2006;

Sentite le parti, osserva.

Con sentenza 11 dicembre 2003 il Tribunale di Varese, in composizione collegiale, assolveva Mariano Rabbito, Paolo Rabito, Bruno Vanzini, Rolando Gnocchi e Leonardo Rabbito dai reati come loro rispettivamente ascritti perche' il fatto non sussiste, nonche' Emilio Angelo Perego dal delitto ascrittogli perche' il fatto non costituisce reato.

Avverso tale sentenza proponeva appello il p.m. con atto 25 marzo 2004, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna di tutti gli imputati per i delitti loro originariamente contestati.

In data 9 marzo 2006 e' entrata in vigore la legge n. 46/2006, il cui art. 10 impone che venga dichiarata l'inammissibilita' dell'appello proposto dal p.m. prima dell'entrata in vigore della stessa legge, dandogli facolta' di proporre ricorso per Cassazione contro la stessa sentenza.

Si tratta di una norma transitoria, che tende ad equiparare la situazione dei processi per i quali e' gia' stato proposto l'appello a quella dei processi per i quali, dal 9 marzo 2006, vige il divieto di appello avverso le sentenze di proscioglimento, come introdotto dall'art. 1 della stessa legge, che ha modificato l'art. 593 c.p.p..

Il p.g. sostiene, come da motivi depositati e allegati alla presente ordinanza, da intendersi parte integrante, l'illegittimita' costituzionale della normativa richiamata con riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione.

La questione e' sicuramente rilevante, perche' l'eventuale declaratoria di illegittimita' costituzionale delle norme indicate consentirebbe l'esame del gravame, da dichiarare altrimenti inammissibile.

Quanto alla non manifesta infondatezza, la Corte ritiene di poterne individuare la ricorrenza esclusivamente con riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, condividendo integralmente i motivi addotti dal p.g. nell'esposizione scritta qui allegata da intendersi trascritta.

Non ritiene invece pertinente il riferimento all'art. 112 Cost. dal momento che la Corte costituzionale ha gia' manifestato il convincimento che il potere di appello del p.m. non puo' riportarsi all'obbligo di esercitare l'azione penale, come se ne fosse una proiezione necessaria ed ineludibile (Corte costituzionale sent. n. 280/95).

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46 in riferimento agli artt. 3 e 111, comma 2 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e ordina a cura della cancelleria che l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato.

Si da' atto che la presente ordinanza viene letta in pubblica udienza.

Milano, addi' 14 marzo 2006

Il Presidente: Beretta

Allegato

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

presso la Corte d'Appello di Milano n. 3662/2004 R.G.A. procedimento penale a carico di Rabbito Mariano + 5.

QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

Alla Corte d'Appello

Sez. 4 penale

SEDE

Il Procuratore Generale Letti gli atti del procedimento penale a carico di Rabbito Mariano + 5, chiamato a giudizio in grado d'appello all'udienza del 14 marzo 2006,

O s s e r v a che con sentenza in data 11 dicembre 2003 il Tribunale di Varese assolse Rabbito Mariano, Rabito Paolo, Rabbito Leonardo, Vanzini Bruno e Gnocchi Rolando dai reati di riciclaggio loro ascritti perche' il fatto non sussiste e assolse Perego Emilio Angelo dal reato di favoreggiamento personale perche' il fatto non costituisce reato.

Con atto in data 25 marzo 2004 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese propose rituale appello avverso tale sentenza, chiedendo l'integrale riforma di essa e la conseguente condanna degli imputati per i reati loro ascritti.

Il processo in grado d'appello, dopo un primo rinvio dovuto alla omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio per l'imputato Rabito...

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