Disposizioni in materia di amministrazione e contabilita' del consiglio regionale della Campania.

Titolo I
NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 29 del

3 luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. La presente legge disciplina l'ordinamento contabile del consiglio regionale e stabilisce le norme per la gestione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento del consiglio stesso, in armonia con la legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 - Ordinamento contabile della Regione Campania - e con l'Art. 30 dello Statuto regionale.

  2. La presente legge disciplina le forme di controllo sugli atti dei dirigenti del consiglio regionale.

    Titolo II
    CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE

    Capo I

    Bilancio di previsione

    Art. 2.

    Procedimento

  3. Il bilancio annuale di previsione del consiglio regionale, articolato in Unita' Previsionali di Base, di seguito denominate UPB, e' approvato dal consiglio regionale in apposita seduta, su proposta dell'ufficio di presidenza, entro il 30 settembre di ciascun anno, unitamente alla relazione previsionale e programmatica con la quale sono individuate le linee di attivita' per l'anno di riferimento.

  4. La proposta di bilancio, assieme alla relazione di cui al comma 1, e' approvata dall'ufficio di presidenza entro il 15 settembre dell'anno precedente quello cui il bilancio si riferisce.

  5. Ai fini della formazione del bilancio, i dirigenti responsabili di ciascun settore comunicano entro il 31luglio al segretario generale e al dirigente responsabile in materia di bilancio e ragioneria i fabbisogni presunti delle rispettive strutture per l'anno seguente.

  6. L'approvazione del bilancio di previsione del consiglio regionale precede l'approvazione del bilancio di previsione della Regione, in modo che quest'ultimo riporti le UPB definite nel bilancio del consiglio e il relativo ammontare.

    Art. 3.

    Struttara del bilancio

  7. Le previsioni del bilancio annuale del consiglio regionale sono formulate in termini di competenza e di cassa.

  8. Il bilancio si compone degli stati di previsione, rispettivamente per le entrate e per le spese, e del quadro generale riassuntivo.

  9. Gli stati di previsione indicano per ciascuna UPB:

    1. l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

    2. l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

    3. l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzione tra riscossioni e pagamenti in conto competenza o in conto residui.

  10. Nella parte entrata del bilancio e' iscritto l'eventuale avanzo di amministrazione presunto al termine dell'esercizio precedente, nonche' l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

  11. I fondi corrispondenti alle UPB sono riportati in piu' interventi, a loro volta suddivisi in capitoli, per ciascuno dei quali sono indicati i dati di cui al comma 3, le norme di riferimento e l'eventuale carattere obbligatorio delle spese.

  12. I capitoli di spesa possono essere ulteriormente disaggregati secondo criteri analitici funzionali.

    Art. 4.

    Variazioni al bilancio

  13. Le variazioni al bilancio che comportano un aumento o una diminuzione del fabbisogno indicato nelle UPB destinate al funzionamento del consiglio regionale sono determinate con deliberazione dell'ufficio di presidenza e indicate al presidente della giunta regionale, che provvede agli adempimenti conseguenti.

  14. L'ufficio di presidenza, con propria deliberazione, approva entro il 30 ottobre eventuali ulteriori variazioni al bilancio di previsione del consiglio che si rendono necessarie:

    1. a seguito dell'approvazione del rendiconto di cui al Capo V, relativo all'esercizio precedente;

    2. relativamente ai capitoli e alle ulteriori disaggregazioni stabilite per l'esercizio in corso, ai sensi dell'Art. 3, commi 5 e 6, nonche' alle relative previsioni di spesa.

  15. Le variazioni al bilancio apportate dall'ufficio di presidenza, ai sensi del comma 1, sono comunicate al consiglio regionale.

  16. Nell'ambito degli stanziamenti definiti dal bilancio di previsione e dalle successive variazioni, il segretario generale, di concerto con il dirigente del settore bilancio e ragioneria, assegna ai singoli dirigenti responsabili di settore le risorse da destinare al finanziamento degli atti di rispettiva competenza.

  17. I dirigenti assegnatari delle risorse finanziarie, ai fini delle variazioni al bilancio del consiglio, segnalano periodicamente alla struttura competente in materia di bilancio e ragioneria, i fabbisogni ulteriori e le economie determinatesi nel corso dell'attuazione delle attivita' programmate.

  18. L'eventuale maggior fabbisogno che si rende necessario nel corso della gestione e' deliberato dal consiglio, su proposta dell'ufficio di presidenza e comunicato a cura del presidente del consiglio alla giunta per i successivi adempimenti.

    Art. 5.

    Fondo di riserva

  19. Nel bilancio di previsione e' iscritto un fondo di riserva da utilizzare per la integrazione degli stanziamenti dei capitoli di bilancio o per l'introduzione di nuovi capitoli di bilancio, in corrispondenza a spese non prevedibili al momento dell'approvazione del bilancio.

  20. Per le variazioni al bilancio occorrenti ai fini della utilizzazione del fondo di riserva si applica la disposizione di cui all'Art. 4, commi 2 e 3.

    Art. 6.

    Servizio di tesoreria e di cassa

  21. Il servizio di tesoreria e di cassa per la gestione delle risorse finanziarie che confluiscono nel bilancio del consiglio regionale e' affidato, sulla base di uno specifico capitolato e tramite apposita convenzione, ad uno o piu' soggetti individuati attraverso licitazione privata, alla quale vengono invitati non meno di sette primari istituti di credito.

  22. La convenzione ha la durata massima di cinque anni e non puo' essere rinnovata tacitamente.

    Capo II
    Gestione delle entrate

    Art. 7.

    Realizzazione delle entrate

  23. Dopo l'approvazione del bilancio annuale della Regione, la giunta regionale versa al consiglio i fondi corrispondenti alla UPB destinata al funzionamento del consiglio regionale. Il versamento e' disposto con le modalita' stabilite di intesa tra la giunta e l'ufficio di presidenza del consiglio.

  24. Nel caso di esercizio provvisorio, il versamento e' commisurato alla durata dello stesso.

  25. Nel bilancio del consiglio regionale confluiscono, con le modalita' previste dalla legge regionale, anche entrate connesse ad attivita' direttamente svolte dal Consiglio, tra cui i proventi da vendita di beni, da atti di liberalita', da corrispettivi per contratti, da convenzioni, da sponsorizzazioni e dagli interessi attivi maturati sul conto di tesoreria.

  26. Le entrate del consiglio regionale si realizzano attraverso le fasi, anche riassunte in un unico atto, dell'accertamento, della riscossione e del versamento.

  27. L'accertamento e' a cura del dirigente responsabile del settore competente in materia di bilancio e ragioneria o da un funzionario incaricato appartenente al medesimo settore.

    Art. 8.

    Minori entrate e residui attivi

  28. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali di gestione.

  29. Sono residui attivi le somme accertate e non riscosse o non versate entro il termine dell'esercizio.

  30. I residui attivi sono annualmente sottoposti ad accertamento o riaccertamento in sede di predisposizione del rendiconto di cui al Capo V.

    Art. 9.

    Ordini di incasso

  31. Gli ordini di incasso sono disposti a mezzo di reversali firmate dal dirigente responsabile del settore competente in materia di bilancio e ragioneria o dal funzionario da esso incaricato appartenente al medesimo settore.

  32. Nella reversale sono indicati:

    1. l'esercizio finanziario di riferimento;

    2. la data di emissione;

    3. il numero d'ordine progressivo;

    4. la gestione in conto competenza o in conto residui;

    5. il capitolo cui e' imputata l'entrata;

    6. il debitore o i debitori, la ragione sociale e il codice fiscale o partita IVA;

    7. la somma da riscuotere, indicata in cifre e lettere;

    8. la causale del credito;

    9. la situazione del capitolo al quale e' riferita l'entrata;

    10. gli estremi dell'atto di accertamento.

  33. Le reversali sono emesse in doppio esemplare e in ordine strettamente cronologico.

    Capo III
    Gestione delle spese

    Art. 10.

    Realizzazione delle spese

  34. Le spese del consiglio regionale si realizzano attraverso le fasi, anche contestuali, dell'impegno, della liquidazione, della ordinazione e del pagamento.

    Art. 11.

    I m p e g n o

  35. L'impegno di spesa e' assunto con determina del dirigente responsabile del settore competente per materia, nei limiti degli stanziamenti dei capitoli o delle altre articolazioni del bilancio ad esso assegnate. I compiti del dirigente in ordine all'assunzione dell'impegno sono:

    1. provvedere alla completezza e regolarita' della documentazione richiamata nell'atto amministrativo o ad esso allegata;

    2. proporre la corretta imputazione della spesa sui pertinenti capitoli di bilancio;

    3. provvedere alla corretta applicazione della normativa fiscale in materia di imposte dirette, indirette, tasse e contributi aventi natura obbligatoria.

  36. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme che, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo idoneo, sono dovute dal consiglio regionale a creditori determinati o determinabili, sempre che la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

  37. Con l'approvazione del bilancio e delle successive variazioni, formano impegno sui relativi stanziamenti dell'esercizio, senza necessita' di ulteriori atti, le somme dovute:

    1. per il trattamento economico dei membri del consiglio e della giunta...

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