Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 21 giugno 2006 (della Regione Marche) Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Modifiche e integrazioni delle norme tecniche in materia ambientale - Competenza del Ministro...

Ricorso della Regione Marche, in persona del presidente pro tempore della giunta regionale, a cio' autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 673 del 5 giugno 2006 (all. doc. n. 1), rappresentata e difesa dall'avv. prof. Gustavo Visentini del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, piazza Barberini n. 12, come da procura speciale per atto del notaio Stefano Sabatini di Ancona, n. rep. 40.858 del 7 giugno 2006 (all. doc. n. 2);

Contro lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, Supp. ordinario n. 96/2006, con riferimento ai seguenti artt.: 3, comma 4; 6, comma 6 e art. 17; 7, commi 3 e 8; 10, commi 3 e 5; 25, comma 1, lettera a); 35, comma 1, lettera b); 42, commi 1 e 3; 25, comma 1, lettera b); 51, comma 3; 57, commi 4 e 6; 58, comma 3, lettere a) e d); 61, comma 1, lettere d) e e); 63 (autorita' di bacino distrettuale) e 64 (distretti idrografici); 65; 75, comma 5; 77, comma 5; 87, comma 1; 91, commi 2 e 6; 113 e 114, commi 1; 116; 148, comma 5; 149, comma 6; 154; 155; 159, comma 2; 160, comma 2, lettere f) e g); 181, commi 7, 8, 9, 10 e 11; 183, comma 1, lettera f) e q); 185, comma 1; 186; 189, commi 1 e 3; 195, commi 1, 1ettera f), comma 2, lettere &ib;b), e), l), m) e s); 196, comma 1, lettera d); 199, commi 9 e 10; 201, comma 6; 202, comma 1; 203, comma 2, lettera c); 208, comma 10; 212, commi 2 e 3; 214, commi 2 e 3; 215, commi 1, 3 e 4; 216, commi 1, 3 e 4; 238, comma 3, 6, 7, 8, 9 e 10; 240, comma 1, lettera b); 241; 242, commi 2, 3, 4, 5, 7; 252, commi 3 e 4; per violazione degli artt. 11, 76, 117, 118, 119 Cost., del principio di leale collaborazione, del principio di ragionevolezza, nonche' dei principi e delle norme del diritto comunitario, nei modi e per i profili di seguito indicati.

F a t t o

  1. Considerazioni preliminari.

1.1. - In data 3 aprile 2006 e' stato emanato il decreto legislativo n. 152 del 2006, indicato in epigrafe con cui il Governo ha esercitato la delega legislativa contenuta nella legge 15 dicembre 2004, n. 308, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004 - Supp. ordinario n. 187. La legge delega autorizzava il Governo ad emanare entro 18 mesi - quindi entro l'11 luglio 2006 - uno o piu' decreti "di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici".

A norma dell'art. 1, comma 4, della legge delega, i decreti legislativi avrebbero dovuto essere adottati "sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

Il comma 8 dell'articolo di legge sopra citato richiedeva che nella redazione dei decreti legislativi venissero rispettati "i principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonche' delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarieta".

Come di seguito esposto, tutti i principi e criteri sopra indicati sono stati violati nella redazione ed emanazione del d.lgs. n. 152/2006.

La violazione di legge peraltro non ha riguardato solo il contenuto delle singole disposizioni normative ma anche, e non di minore importanza, il procedimento attraverso il quale il Governo ha provveduto all'emanazione del citato d.lgs. n. 152/2006.

1.2. - Sinteticamente, infatti, si fa presente quanto segue.

Lo schema di decreto e' stato approvato, a seguito dei pareri delle Commissioni parlamentari, nella seduta del Consiglio dei ministri del 18 novembre 2005. Nel corso della seduta della Conferenza unificata del 24 novembre 2005, i rappresentanti delle regioni e degli enti locali chiedevano di essere informati sullo stato di attuazione della delega legislativa: in risposta il Ministro La Loggia comunicava che, data la lunghezza, la Relazione al decreto non sarebbe stata illustrata oralmente ma depositata agli atti "in modo che possa essere visionata e vi sia tutto il tempo necessario a fare eventuali osservazioni".

Il testo del decreto legislativo e' stato trasmesso, senza gli allegati, alle regioni con nota della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 29 novembre 2005. Il parere sul decreto legislativo e' stato richiesto alle regioni e agli enti locali dal Governo entro il 15 dicembre 2005: cio' nonostante la "mole" e complessita' del testo di legge e degli allegati. Successivamente, nonostante le numerose richieste di rinvio del termine per formulare il prescritto parere, il Governo ha rifiutato ogni ipotesi di sospensione dell'iter arrivando ad affermare che un ritardo nello stesso avrebbe precluso la possibilita' di eserciate la delega in scadenza nel mese di dicembre 2005 (!) (in realta' come detto la scadenza era fissata nel giorno 11 luglio 2006).

Nell'impossibilita' di un esame approfondito del testo e degli allegati, il parere non e' stato espresso.

Cio' nonostante il Consiglio dei ministri, nella seduta del 19 gennaio 2006 approvava "in via definitiva" il testo del decreto legislativo.

Nella successiva riunione della Conferenza unificata del 26 gennaio 2006, i presidenti delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM presentavano un ordine del giorno recante il parere negativo sullo schema di decreto, motivandolo sia nel merito che nel metodo, parere del quale il rappresentante del Governo si limitava a dichiarare di "prendere atto".

Il 10 febbraio il Consiglio dei ministri riapprovava, di nuovo, "in via definitiva" il decreto legislativo (Consiglio dei ministri n. 43), e quindi senza tenere in alcun conto le osservazioni formulate nel citato parere.

Il 15 marzo 2006 il Presidente della Repubblica chiedeva al Governo alcuni chiarimenti nel merito e in relazione al procedimento di formazione del decreto legislativo, sospendendo l'emanazione del provvedimento.

In seguito a questa richiesta, in data 29 marzo 2006, il decreto legislativo e' stato ulteriormente riapprovato con alcune limitate modifiche dal Consiglio dei ministri. E' stato dunque approvato e successivamente emanato in data 3 aprile 2006 un testo formalmente (sia pure parzialmente) diverso da quello sottoposto all'esame delle Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata.

B) Il contenuto del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale".

2.1. - Con il d.lgs. n. 152/2006, il Governo, in parziale attuazione della legge delega n. 308/2004, ha elaborato un testo unico comprendente tutte le disposizioni di legge aventi ad oggetto "la materia ambientale". Ai sensi infatti dell'art. 1 il decreto legislativo citato disciplina le seguenti materie: "a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC); b) nella parte terza la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche; c) nella parte quarta la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati; d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera; e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente".

Restano escluse dal Testo unico la gestione delle aree protette nonche' la conservazione e l'utilizzo sostenibile delle specie protette di flora e fauna le quali continuano ad essere disciplinate dalle specifiche normative di riferimento.

2.2. - Il d.lgs. n. 152/2006, tuttavia, non si e' limitato a coordinare e/o riordinare la normativa dei diversi settori sopra menzionati ma, spesso, e' intervenuto con una disciplina del tutto innovativa con violazione di una pluralita' di norme e principi, anche di carattere comunitario, come di seguito illustrato.

In via preliminare peraltro e' necessario evidenziare anche quanto segue.

La materia disciplinata con il decreto in epigrafe coinvolge profili non solo attinenti all'ambiente "in senso stretto", ma anche relativi e connessi alla materia del governo del territorio, alla tutela della salute, alla tutela dei beni culturali etc.

A fronte di una simile "complessita" e pluralita' di interessi e di oggetti la Corte costituzionale, alla luce del rinnovato dato costituzionale contenuto nel Titolo V, ha gia' avuto occasione di chiarire che la materia della tutela dell' ambiente - la quale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost. e' attribuita alla competenza dello Stato - deve essere disciplinata nel rispetto e con la salvaguardia della potesta' legislativa "corrente" delle regioni a statuto ordinario.

Come piu' volte messo in evidenza dalla Corte costituzionale, infatti, la materia dell'ambiente, "piu' che una "materia" in senso stretto, rappresenta un compito nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare standard di protezione uniformi validi in tutte le regioni e non derogabili da queste; e che cio' non esclude affatto la possibilita' che leggi regionali, emanate nell'esercizio della potesta' concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, o di quella "residuale" di cui all'art. 117, quarto comma, possano assumere fra i propri scopi anche finalita' di tutela ambientale" (cfr. Corte cost., sent. n. 307/2003 punto 5 del Considerato in diritto; nello stesso senso anche le sentenze n. 407/2002; n. 222/2003; n. 62/2005 e n. 232/2005).

Secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, quindi, l'intervento del legislatore statale in materia di ambiente deve svolgersi nel...

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