Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per le stagioni 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.

102 del 10 luglio 2006)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La presente legge definisce il calendario venatorio regionale, sulla base della competenza legislativa della Regione nella materia della caccia, in conformita' al titolo V della parte seconda della Costituzione.

  2. Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, il territorio della Regione Emilia-Romagna destinato alla caccia programmata e' sottoposto a tale regime, sulla base della vigente normativa nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti.

  3. La caccia agli ungulati e' consentita secondo quanto previsto dall'apposito vigente regolamento.

  4. I tempi e le modalita' dei prelievi in selezione agli ungulati sono stabiliti al fine di garantire la completa attuazione dei piani di prelievo, in quanto condizione necessaria per la conservazione delle specie in un rapporto di compatibilita' con gli usi plurimi del territorio e tenuto conto delle esigenze di carattere biologico delle singole specie, delle necessita' di natura tecnica e gestionale, nonche' delle caratteristiche climatiche ed ambientali della Regione Emilia-Romagna.

  5. Le aziende faunistico-venatorie (AFV) ed agri-turistico venatorie (ATV) provvedono agli abbattimenti in base alle vigenti direttive regionali relative alla gestione delle aziende medesime ed al vigente regolamento regionale concernente la gestione faunistico-venatoria degli ungulati.

  6. Nei limiti dei piani approvati dalla provincia, i titolari di AFV possono autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di fagiano, starna, pernice rossa e lepre superiori a quelli previsti dall'Art. 6, purche' entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento; detto piano potra' essere realizzato fino al 31 dicembre, ad eccezione del fagiano per il quale il termine e' fissato al 31 gennaio. Per tutte le altre specie non citate nel presente comma valgono i limiti temporali e di carniere previsti agli articoli 3 e 6.

  7. Nelle AFV la caccia agli ungulati si svolge nei periodi fissati dall'Art. 3, comma 1, lettere c) e d). E' facolta' del titolare dell'AFV scegliere le giornate di caccia al cinghiale in forma collettiva nel rispetto delle vigenti.

    Art. 2.

    Rapporti tra province e regioni confinanti

  8. La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali prospicienti i corpi idrici interposti tra province diverse ivi comprese quelle confinanti con la regione Lombardia viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse specifiche intese stipulate tra gli ambiti territoriali di caccia (ATC) interessati, intese che le Province competenti renderanno eventualmente operanti, a mezzo di propri atti amministrativi, ove ritenute compatibili rispetto ai propri piani faunistico-venatori.

    Art. 3.

    Specie cacciabili e periodi di caccia

  9. Le specie cacciabili ed i periodi di caccia sono i seguenti:

    1. dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: tortora (Streptopelia turtur); merlo (Turdus merula); allodola (Alauda arvensis); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); lepre comune (Lepus europaeus); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); quaglia (Coturnix coturnix);

    2. dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: alzavola (Anas crecca); beccaccia (Scolopax rusticola); beccaccino (Gallinago gallinago); canapiglia (Anas strepera); cesena (Turdus pilaris); codone (Anas acuta); colombaccio (Golumba palumbus); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); fagiano (Phasianus colchicus); fischione (Anas penelope); folaga (Fulica atra); frullino (Limnocryptes minimus); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); gazza (Pica pica); germano reale (Anas platyrhynchos); ghiandaia (Garrulus glandarius); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); pavoncella (Vanellus vanellus); porciglione (Rallus aquaticus); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); volpe (Vulpes vulpes);

    3. dal 1° ottobre al 31 gennaio, in forma collettiva, nell'arco temporale massimo di tre mesi anche non consecutivi: cinghiale (Sus scrofa);

    4. ungulati unicamente in forma selettiva, alla cerca e all'aspetto, in cinque giornate settimanali, con esclusione del martedi' e del venerdi', secondo il prospetto di cui all'Allegato A;

    5. dal 1° novembre al 31 gennaio: moretta (Aythya fuligula).

  10. La caccia agli ungulati in forma selettiva e' consentita anche su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve. Le Province, valutato lo stato d'attuazione del piano di prelievo al cinghiale, possono consentirne la caccia in forma collettiva anche su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve, purche' di altezza non superiore ai venti centimetri.

  11. Le limitazioni di cui alla legge regionale 5 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria) e successive modificazioni, articolo 33, comma 9, lettera b) non si applicano alle specie appartenenti all'avifauna migratoria, per le...

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