Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 21 giugno 2006 (della Regione Campania) Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Ricorso della Regione Campania - Denunciata adozione attraverso un procedimento gravemente ...

Ricorso della Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore on. Antonio Bassolino, rapp.to e difeso, giusto mandato a margine ed in virtu' della deliberazione della giunta regionale n. 507 del 28 aprile 2006, dagli avv. proff. Vincenzo Cocozza e Fabrizio Criscuolo unitamente all'avv. Vincenzo Baroni dell'Avvocatura regionale, insieme con i quali elettivamente domicilia in Roma, prsso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Campania alla via Poli n. 29;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 63 e 64, concernenti le nuove attivita' di bacino; 101, comma 7, concernente gli scarichi derivanti dalle imprese agicole; 154, concernente la tariffa del servizio idrico integrato; 155, concernente la tariffa del servizio fognatura e depurazione, 181, commi 7, 8, 9, 10, 11, concernenti il c.d. recupero dei rifiuti, 183, comma 1, concernente la definizione dei rifiuti; 186, concernente le terre e le rocce da scavo; 189, comma 3, concernente gli obblighi di comunicazione relativi a certe categorie di rifiuti; 214, commi 3 e 5, concernenti le procedure semplificate per i rifiuti, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, supplemento ordinario n. 96/2006, per violazione degli artt. 11, 76, 117 e 118 della Costituzione, del principio di leale cooperazione, del principio di ragionevolezza nonche' della normativa comunitaria.

F a t t o

  1. - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. l52, "Norme in materia ambientale" e' stato emanato in attuazione della delega legislativa contenuta nella legge 15 dicembre 2004, n. 308, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 187.

La delega aveva come oggetto il "riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative "in materia ambientale" anche mediante la redazione di testi unici".

La legge di delegazione (art. 1, comma 4) prescriveva l'obbligo per il Governo di sentire il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

E' ancora importante notare che fra i principi fissati dalla legge di delegazione vi era anche l'obbligo del "rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonche' delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarieta" (art. 1, comma 8).

Va, a questo punto, segnalata una rilevante notazione di tipo procedimentale.

Il modo in cui si e' svolta l'intera vicenda di approvazione del decreto legislativo con omissioni, ritardi nella comunicazione del testo alla Conferenza Stato-regioni, in uno con la grande complessita' ed ampiezza del testo e degli allegati, hanno impedito che tale organo potesse esprimere il parere, obbligatoriamente previsto dalla stessa legge di delegazione.

Risulta, infatti, che il testo del decreto legislativo sia stato trasmesso alle regioni con nota della Presidenza del Consiglio dei ministri solo in data 29 novembre 2005, e che gli allegati tecnici siano stati resi disponibili soltanto in rete (peraltro solo il 7 dicembre).

Con tutta evidenza vi era una grande difficolta' a poter, in pochi giorni, conoscere seriamente la disciplina e ad esprimere il parere.

Ed infatti, nella seduta della Conferenza unificata del 15 dicembre 2005 vi e' la richiesta di "rinvio dell'espressione del parere per consentire al Tavolo tecnico di terminare l'istruttoria", in quanto, oggettivamente, non vi era stato il tempo materiale per una consapevole valutazione di una materia avente impatto forte con le competenze e la politica degli Enti territoriali.

Il Governo ha manifestato opinioni diverse sulla richiesta di rinvio. Di fatto la stessa non viene accolta ed il parere, per le ragioni indicate, non viene reso.

Pur mancando questo passaggio essenziale, il Consiglio dei ministri, il 19 gennaio 2006, approvava "in via definitiva" il testo del decreto legislativo.

L'anomalia, che ridonda in illegittimita', del procedimento continua nella successiva riunione della Conferenza unificata del 26 gennaio 2006. I presidenti delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, dell'UNPI e dell'UNCEM, infatti, presentavano un ordine del giorno recante il parere negativo sullo schema di decreto, motivandolo sia nel merito che nel metodo ed evidenziando profili di illegittimita' costituzionale. Parere del quale il rappresentante del Governo si limitava a dichiarare di "prendere atto".

Il tormentato e confuso procedimento continua, poi, con ulteriori fasi che confermano e rafforzano l'illegittimita'.

Risulta, infatti, che in una nuova seduta, 10 febbraio, il Consiglio dei ministri riapprovava, di nuovo "in via definitiva" il decreto legislativo.

Ed ancora una nuova approvazione con modifiche del Consiglio dei ministri il 29 marzo 2006, dopo che il Presidente della Repubblica aveva chiesto al Governo alcuni chiarimenti nel merito e in relazione al procedimento di formazione del decreto legislativo con la sospensione dell'emanazione.

La nuova approvazione e le modifiche introdotte comportano che il testo e' diverso da quello sottoposto all'esame della Conferenza unificata.

Il decreto legislativo, negli artt. 63 e 64; 101, comma 7; 154; 155; 181, commi 7, 8, 9, 10, 11; 183, comma 1; 186; 189, comma 3; 214, commi 3 e 5, e' illegittimo per i seguenti

M o t i v i

1) Violazione degli artt. 117, comma 3, 118 e 76 della Costituzione. Violazione del principio di leale cooperazione. Irragionevolezza. Violazione della normativa comunitaria.

E' necessaria una premessa.

La Regione Campania propone la questione di legittimita' nei confronti nei confronti delle singole disposizioni indicate alle quali le censure vengono specificamente indirizzate. Ma, e' evidente, che il decreto risulti affetto da gravi vizi di procedimento, attinenti, in particolare, alla violazione del principio di "leale cooperazione". E questo costituisce vizio comune a tutte le disposizioni impugnate.

Il Governo non ha rispettato, infatti, tale essenziale principio cercando le condizioni perche' la Conferenza non potesse esprimersi anche con la mancata informazione tempestiva sul nuovo testo normativo. Cosi', non vi e' stato il parere della Conferenza unificata e non si e' potuto realizzare alcun confronto, essenziale, invece, per la conformazione della materia.

La violazione del principio di leale cooperazione si salda come vizio di carattere generale e comune a quello di violazione delle delega legislativa, con le conseguenti gravi ricadute sulle attribuzioni costituzionalmente garantite alle regioni, dal momento che, come si e' detto...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT