DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 dicembre 2009, n. 332 - LR 2/2002, art. 161. Regolamento recante la disciplina degli ambiti di intervento e delle priorita', nonche' dei criteri e delle modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi per infrastrutture turistiche, di cui all'articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo).
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 9 dicembre 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche;
Visto, in particolare, l'art. 161 della citata legge regionale n.
2/2002, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi a favore di enti pubblici e associazioni senza fini di lucro per la realizzazione di infrastrutture turistiche, secondo le diverse modalita' previste rispettivamente nei commi 1 e 4 dello stesso art. 161;
Visti gli articoli 152, comma 2, 153 e 161, comma 2, della legge regionale n. 2/2002, i quali prevedono che siano disciplinati con regolamento regionale, su parere conforme della competente commissione consiliare, gli ambiti di intervento, le priorita', i massimali di intervento, i criteri e le modalita' di concessione degli incentivi previsti dal titolo X della legge regionale n. 2/2002 e, in particolare, dall'art. 161;
Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici);
Visto l'art. 1 (Semplificazione delle procedure contributive in materia di opere pubbliche) della sopraccitata legge regionale n.
11/2009, con il quale vengono apportate modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e in particolare agli articoli 56 (Concessione del finanziamento a enti pubblici) e 68 (Termini di inizio e di ultimazione dei lavori e delle espropriazioni) della legge;
Visto inoltre l'art. 5 della sopraccitata legge regionale n.
11/2009, il quale autorizza, in via di interpretazione autentica dell'art. 161, comma 1, della legge regionale n. 2/2002, l'amministrazione regionale a concedere contributi anche a favore di altri enti a carattere privato diversi dalle associazioni senza fine di lucro, ma che appartengono alla categoria delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), cosi' come definite dall'art.
10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale), e purche' l'investimento proposto persegua la finalita' dell'accrescimento del patrimonio pubblico;
Dato atto che con proprio decreto 2 febbraio 2007, n. 022/Pres.
e' stato emanato il 'Regolamento recante la disciplina degli ambiti di intervento e delle priorita', nonche' dei criteri e delle modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi per infrastrutture turistiche, di cui all'art. 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche';
Ritenuto di dover adeguare alla normativa regionale sopra richiamata il regolamento di cui al proprio decreto n. 022/Pres/2007, concernente i contributi di cui all'art. 161 della legge regionale n.
2/2002;
Rilevato che in sede di applicazione del regolamento citato e' emersa l'esigenza di semplificare e chiarificare alcune fasi procedimentali ivi disciplinate e di introdurre modifiche con particolare riferimento al capo II;
Ritenuto pertanto opportuno prevedere un nuovo testo regolamentare recante la disciplina degli ambiti di intervento e delle priorita', nonche' dei criteri e delle modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 161 della legge regionale n. 2/2002, con contestuale abrogazione del regolamento emanato con proprio decreto n. 022/Pres/2007;
Visto il nuovo testo regolamentare predisposto dalla direzione centrale attivita' produttive, al fine di dare attuazione alle leggi sopraccitate e di soddisfare le esigenze manifestatesi in sede di applicazione del regolamento emanato con proprio decreto n.
022/Pres/2007;
Preso atto che il predetto regolamento e' stato approvato, in via preliminare, con propria deliberazione n. 2400 in data 29 ottobre 2009 e trasmesso alla commissione consiliare competente per l'acquisizione del parere conforme, ai sensi degli articoli 152, comma 2, e 153 della legge regionale n. 2/2002, sopra richiamati;
Preso atto che e' stato acquisito il parere favorevole della II commissione consiliare permanente nella seduta tenutasi il giorno 11 novembre 2009 e comunicato alla direzione competente con nota datata 11 novembre 2009, prot. n. 7924/P;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;
Richiamato l'art. 42 dello statuto d'autonomia della regione;
Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2632 del 26 novembre 2009, di approvazione definitiva del nuovo testo regolamentare;
Decreta:
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E' emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il 'Regolamento recante la disciplina degli ambiti di intervento e delle priorita', nonche' dei criteri e delle modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi per infrastrutture turistiche, di cui all'art. 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche', nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
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E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.
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Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.
TONDO
Regolamento recante la disciplina degli ambiti di intervento e delle priorita', nonche' dei criteri e delle modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi per infrastrutture turistiche, di cui all'art. 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo).
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1.
Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 152, comma 2, 153 e 161, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, di seguito denominata legge, gli ambiti di intervento, le priorita', i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi per infrastrutture turistiche, di cui all'art. 161 della legge.
Art. 2.
Definizioni 1. Ai sensi dell'art. 161 della legge e ai fini del presente regolamento, per 'infrastrutture turistiche' si intendono impianti ed opere complementari all'offerta turistica, per la qualificazione della stessa attraverso la maggior valorizzazione turistica del territorio e per la libera fruizione turistica dello stesso, nei suoi aspetti naturali, storici, artistici e socio-culturali o comunque investimenti che inducano una maggiore competitivita' turistica del territorio stesso, quali, ad esempio: impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavita' naturali di interesse turistico, strutture ricettive a carattere sociale, rifugi e bivacchi alpini, parchi attrezzati, approdi turistici, aviosuperfici o impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, o altre infrastrutture per l'esercizio della pratica sportiva abbinata al turismo, centri per il turismo congressuale e religioso, centri termali e di benessere.
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Ai fini del presente regolamento, inoltre:
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per la definizione del contenuto proprio di ciascun tipo di intervento edilizio, finanziabile e non, ai sensi dell'art. 4 e in particolare per la definizione di 'nuova costruzione', 'ampliamento', 'ristrutturazione edilizia', 'manutenzione straordinaria', 'restauro e risanamento conservativo' e 'manutenzione ordinaria' si fa rinvio alla normativa vigente in materia di edilizia;
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per 'lavori' e per 'opera' si intende quanto specificato al comma 8, art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche e integrazioni;
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per 'lotto' di un lavoro o di un'opera, conformemente a quanto disposto in materia di lavori pubblici con il decreto del presidente della regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres., si intende la parte di un lavoro generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurare funzionalita', fruibilita' e fattibilita' indipendentemente dalla realizzazione degli altri lotti previsti.
Art. 3.
Soggetti beneficiari 1. Possono presentare domanda per i contributi di cui all'art.
161 della legge gli enti pubblici e le associazioni senza fine di lucro le quali abbiano nel proprio statuto finalita' turistiche.
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Sono ammessi a presentare domanda per ottenere i contributi di cui all'art. 161 anche gli altri enti a carattere privato, diversi dalle associazioni senza...
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