LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2009, n. 87 - Trasformazione della societa' «Agenzia regione recupero risorse s.p.a.» nella societa' «Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.» a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 4 gennaio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 123 della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera o) dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 14 dicembre 2009;

Considerato quanto segue:

  1. l'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), al fine di evitare alterazioni del mercato e delle condizioni di concorrenza, prevede tra l'altro:

    1. che le societa' a capitale interamente pubblico o misto operino esclusivamente con gli enti partecipanti alla societa' medesima;

    2. che le attivita' non consentite cessino entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa norma;

  2. la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) all'articolo 3, comma 27, prevede che gli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), non possano costituire societa', ne' mantenere partecipazioni in societa' aventi per oggetto attivita' di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali;

  3. la Regione Toscana con l'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1988, n. 60 (Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti) ha promosso l'istituzione di una agenzia regionale, costituita in forma di societa' per azioni a capitale misto pubblico privato, che ha assunto la denominazione 'Agenzia regione recupero risorse s.p.a.';

  4. la societa' di cui al punto 3, qualora non trasformata in societa' a capitale interamente pubblico avente caratteristiche in house, dovrebbe cessare la propria attivita' in applicazione delle normative sopra citate;

  5. l''Agenzia regione recupero risorse s.p.a.' ha rivestito negli anni un ruolo strategico di supporto alle politiche regionali di gestione dei rifiuti, tanto da renderne indispensabile il mantenimento, cosi' come riconosciuto nel rapporto concernente il governo delle partecipazioni regionali, approvato con decisione della Giunta regionale 28 luglio 2008, n. 11;

  6. sussiste l'interesse attuale della Regione Toscana a sostenere la trasformazione della societa' di cui al punto 3 che riveste un valore strategico in considerazione del ruolo di assistenza e di supporto all'attivita' regionale che la societa' e' chiamata a svolgere nell'ambito della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti inquinati;

  7. si e' posta la necessita' di supportare, oltre alla Regione, anche l'attivita' degli altri enti aventi funzioni di pianificazione e programmazione in ambito regionale in materia di rifiuti e bonifiche dei siti inquinati, segnatamente province e ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 24 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, tenuto conto delle funzioni poste a carico degli stessi per attuare il processo di riorganizzazione del sistema di gestione dei rifiuti come derivante dall'applicazione delle modifiche introdotte dalla legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 'Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati' e norme per la gestione integrata dei rifiuti);

  8. e' opportuno non disperdere l'esperienza e le professionalita' presenti nell'ambito della 'Agenzia regione recupero risorse s.p.a.', trasformandola in una societa' avente caratteristiche in house con funzioni di assistenza e supporto tecnico esclusivamente a favore della Regione, delle province e degli ambiti territoriali ottimali;

  9. ai fini della praticabilita' dell'intervento di trasformazione societaria, e' stata verificata la disponibilita' dei soci diversi dalla Regione a recedere dalla societa', in conformita' agli indirizzi espressi nella deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2008, n. 877, e fatti propri dal Consiglio di amministrazione della societa' nella seduta del 19 dicembre 2008;

  10. data la particolare rilevanza delle funzioni svolte dalla Regione in materia di rifiuti e bonifiche dei siti inquinati ed in considerazione delle valutazioni riportate al punto 5 ed al punto 6, e' opportuno riservare alla Regione una partecipazione maggioritaria nella nuova societa';

  11. e' inoltre necessario ottimizzare l'organizzazione ed il funzionamento della societa' in ragione dei mutati compiti di cui al punto 7, garantendo il piu' elevato livello delle prestazioni ed altresi' la piena rispondenza dell'attivita' della societa' alle esigenze dei soci attraverso la puntuale definizione dell'oggetto sociale e l'individuazione di meccanismi che assicurino il controllo degli stessi sugli obiettivi strategici e sulle piu' importanti decisioni della societa';

  12. la dismissione delle partecipazioni azionarie della societa' in essere, diverse da quelle della Regione, sara' attuata tramite riduzione del capitale sociale della societa' 'Agenzia regione recupero risorse s.p.a.', da attuarsi mediante acquisto e successivo annullamento di azioni proprie ai sensi dell'articolo 2357-bis, comma 1, n. 1) del codice civile, in misura non proporzionale tra i soci e quindi senza oneri di spesa per la Regione Toscana;

  13. si e' reso necessario prevedere l'adeguamento di alcune disposizioni della 1.r. n. 25/1998 nella parte in cui fanno riferimento alla 'Agenzia regione recupero risorse s.p.a.'; tali modifiche acquistano efficacia al compimento del processo di trasformazione della...

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