LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2009, n. 85 - Riconiscimento della «Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanita' pubblica» come ente di diritto pubblico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 4 gennaio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;.

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge regionale 21 giugno 2006, n. 25 (Istituzione della Fondazione toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanita' pubblica);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 5 ottobre 2009.

Considerato quanto segue:

  1. La Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanita' pubblica (di seguito denominata Fondazione) istituita con legge regionale 21 giugno 2006, n. 25, quale persona giuridica di diritto privato, svolge una attivita' di rilievo e di interesse pubblico nel campo dell'assistenza sanitaria e di ricerca e nel contesto del servizio sanitario regionale, ricevendo, per tale motivo, finanziamenti diretti da parte dello stesso servizio sanitario regionale.

  2. La Fondazione e' retta da uno statuto approvato con deliberazione del Consiglio regionale e su di essa la Regione esercita funzioni di indirizzo e controllo analoghe a quelle che le competono nei confronti delle aziende sanitarie.

  3. La Fondazione e' stata riconosciuta come presidio ospedaliero specialistico nell'ambito dell'area vasta nord ovest e in relazione ai rapporti convenzionali con le aziende sanitarie toscane, partecipando in tal modo alle attivita' del servizio sanitario regionale.

  4. Il rilievo pubblicistico della Fondazione rende necessario un adeguamento della natura giuridica della stessa, riconoscendola come ente pubblico che partecipa a pieno titolo alle attivita' del servizio sanitario regionale.

  5. La Regione ha competenza legislativa sugli enti che esercitano attivita' sanitarie nel suo territorio e, pertanto, puo' disporre con legge. il riconoscimento della natura pubblicistica della Fondazione sulla base del rilievo pubblicistico degli scopi alla medesima assegnati.

    Art. 1

    Riconoscimento come ente di diritto pubblico 1. La 'Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanita' pubblica', di seguito denominata 'Fondazione', gia' istitutuita come fondazione di diritto privato dalla legge regionale 21 giugno 2006, n. 25 (Istituzione della Fondazione...

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