DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 26 ottobre 2009, n. 24 - Approvazione del Regolamento concernente la determinazione dell'indennita' espropriativa delle aree edificabili (articolo 14 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n.6 - Norme sulla espropriazione per pubblica utilita').

(Pubblicato nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 22 dicembre 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige';

Visto l'art. 14 della legge provinciale 19 febbraio 1993 n. 6;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1668 di data 3 luglio 2009 recante: 'Approvazione del regolamento di attuazione dell'art. 14 della legge provinciale 19 febbraio 1993 n. 6 (Norme sull'espropriazione per pubblica utilita') concernente la determinazione dell'indennita' espropriativa delle aree edificabili;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n.2448 di data 16 ottobre 2009 recante: 'Riapprovazione con modifiche del regolamento di attuazione dell'art. 14 della legge provinciale 19 febbraio 1993 n. 6 (Norme sull'espropriazione per pubblica utilita') concernente la determinazione dell'indennita' espropriativa delle aree edificabili;

Emana il seguente regolamento:

Regolamento concernente la determinazione dell'indennita' espropriativa delle aree edificabili (art. 14 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n.6 - Norme sulla espropriazione per pubblica utilita').

Art. 1

Oggetto 1. In attuazione dell'art. 14 della legge provinciale 19 febbraio 1993 n. 6 (Norme sull'espropriazione per pubblica utilita') questo regolamento detta le norme relative alla determinazione del valore venale delle aree definite dall'art. 12, commi 2 e 3, della legge provinciale 19 febbraio 1993 n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilita').

Art. 2

Valore venale del bene 1. Ai fini di questo regolamento per valore venale del bene si intende il valore che il bene ha in comune commercio.

  1. Il valore venale del bene e' determinato in riferimento ad elementi oggettivi e stabili, in applicazione dei criteri individuati dall'art. 3.

    Art. 3

    Criteri di quantificazione del valore venale delle aree edificabili ed edificate 1. Il valore venale delle aree edificabili e' determinato tenendo conto:

    1. della destinazione urbanistica dell'area alla data del decreto, previsto dall'art. 6 della legge provinciale n. 6 del 1993, che autorizza le espropriazioni;

    2. dell'incidenza di costruzioni sull'area soggetta ad espropriazione o parzialmente espropriata.

  2. Ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge...

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