Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 17 giugno 2006 (della Regione Abruzzo) Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Ricorso della Regione Abruzzo - Denunciata adozione attraverso un procedimento gravemente le...

Ricorso della Regione Abruzzo, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore on.le Ottaviano Del Turco, rappresentata e difesa ai sensi della legge regionale n. 9 del 2000 e della deliberazione autorizzativa della Giunta regionale d'Abruzzo n. 587 del 29 maggio 2006, congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Sandro Pasquali e Stefania Valeri dell'Avvocatura regionale, elettivamente domiciliata in Roma presso e nello studio dell'avv. Fabio Francesco Franco, via Giovanni Pierluigi da Palestrina, n. 19, come da procura speciale apposta a margine;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale previa sospensione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, Suppl. ordinario n. 96/2006, con riferimento agli articoli:

63 e 64, concernenti le nuove Autorita' di bacino; 101, comma 7, concernente gli scarichi derivanti dalle imprese agricole; 154, concernente la tariffa del servizio idrico integrato; l55, concernente la tariffa del servizio fognatura e depurazione; 181, commi da 7 a 11, concernente il c.d. recupero dei rifiuti; 183, comma 1, concernente la definizione dei rifiuti; 186, concernente le terre e rocce da scavo; 189, comma 3, concernente gli obblighi di comunicazione relativi a certe categorie di rifiuti; 214, commi 3 e 5, concernenti le procedure semplificate per i rifiuti, per violazione degli artt. 76, 117, 118 Cost., del principio di leale collaborazione, del principio di ragionevolezza, nonche' dei principi e delle norme del diritto comunitario.

F a t t o

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", costituisce attuazione della delega legislativa contenuta nella legge 15 dicembre 2004, n. 308, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004 - Supplemento ordinario n. 187, che autorizzava il Governo ad emanare entro 18 mesi - quindi entro 7 luglio 2006 - uno o piu' decreti "di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici".

L'art. 1, comma 4, della legge di delega prevede che i decreti legislativi debbano essere adottati "sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

Richiama il comma 8 dello stesso articolo il "rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonche' delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarieta".

Lo schema di decreto e' stato approvato, a seguito dei pareri delle Commissioni parlamentari, nella seduta del Consiglio dei ministri del 18 novembre 2005. E' stato trasmesso alle regioni con nota della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 29 novembre 2005, cui ha fatto seguito una nota del successivo 7 dicembre che avvertiva che gli allegati tecnici, "a causa della loro voluminosita", venivano resi disponibili soltanto in rete (ed anche cio' su personale richiesta al Ministro da parte del Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni).

Il parere sul decreto legislativo e' stato iscritto nell'ordine del giorno della seduta della Conferenza unificata del 15 dicembre 2005. Il Presidente della Conferenza delle regioni ne chiedeva la sospensione, in ragione dell'estrema complessita' della materia e dell'esiguita' del tempo concesso per l'esame.

Nella seduta della Conferenza unificata del 15 dicembre 2005 il rinvio del punto all'ordine del giorno e' oggetto di nuova richiesta.

Nella seduta della Conferenza unificata del 15 dicembre 2005 il rinvio del punto all'ordine del giorno e' oggetto di nuova richiesta.

Nella seduta del 15 dicembre 2005 per divergenza delle posizioni il parere non pote' essere espresso. Ciononostante il Consiglio dei ministri, il 19 gennaio 2006 (n. 40), approvava "in via definitiva" il testo del decreto legislativo.

Nella Conferenza unificata del 26 gennaio 2006, i Presidenti delle regioni e delle province autonome, dell'ANO, dell'UPI e dell'UNCEM esprimevano parere negativo sullo schema di decreto.

Il 15 marzo 2006 il Presidente della Repubblica chiedeva al Governo alcuni chiarimenti nel merito e in relazione al procedimento di formazione del decreto legislativo. Il decreto legislativo e' stato ulteriormente riapprovato con alcune modifiche dal Consiglio dei ministri il 29 marzo 2006. E' stato dunque approvato in un testo formalmente (sia pure parzialmente) diverso da quello sottoposto all'esame delle Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata. Esso e' stato poi emanato il 3 aprile e pubblicato il 14 aprile. Entrera' dunque in vigore il 29 aprile.

La Regione Abruzzo contesta la conformita' a costituzione delle disposizioni impugnate per ragioni che attengono da un lato al decreto legislativo nel suo complesso, dall'altro alle singole norme. Nel suo complesso il decreto appare viziato da gravi difetti di procedimento, attinenti in particolare alla violazione della procedura di "leale collaborazione". Il Governo non ha rispettato i contenuti minimi della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata, rendendo consapevolmente impossibile un informato esame del nuovo testo normativo. La Conferenza unificata non ha avuto modo di esprimere formalmente il proprio parere, e sulle posizioni da essa assunte in merito al decreto legislativo il Governo non ha aperto alcuna discussione, violando quanto disposto dalla legge di delega e ribadito dalla Commissione parlamentare. Inoltre - anche formalmente il procedimento appare gravemente carente, essendo il testo emanato diverso da quello precedentemente adottato sulla base del parere della Commissione parlamentare e sottoposto alla conferenza unificata.

Nel merito, il decreto legislativo n. 152 del 2006 appare in molte parti eccedere la delega legislativa e porsi in contrasto con la disciplina comunitaria, con grave ricaduta sulle attribuzioni costituzionali delle regioni; inoltre e' direttamente lesivo delle competenze regionali in molte sue disposizioni.

Esso viola, per eccesso di delega, la stessa legge delega n. 308/2004, stravolge l'assetto delle competenze definite dall'art. 117 e 118 Cost. e dal decreto legislativo n. 112/1998 consolidate da numerose pronunce della Corte costituzionale. L'opposizione che le regioni hanno manifestato nei confronti del decreto e' quindi motivata da ragioni assai gravi, sia in ordine al rispetto della normativa comunitaria, sia in ordine al mantenimento degli attuali presidi legislativi, anche regionali, posti a tutela dell'ambiente. Le disposizioni del decreto producono infatti - ad avviso delle regioni - il risultato "di indebolire le politiche ambientali nel nostro Paese e la loro coerenza con le direttive dell'Unione europea, nonche' quelle di determinare l'abbassamento dei livelli di tutela dell'ambiente e della salute a danno di tutti i cittadini senza, peraltro, che a questo possa corrispondere l'auspicata semplificazione delle procedure e dei processi attuativi per gli operatori e le imprese". Inoltre le nuove norme determinano "la totale paralisi dell'azione delle regioni e degli enti locali in campo ambientale data l'incompatibilita' delle norme regionali vigenti con quelle dello schema di decreto".

Le norme oggetto del presente ricorso hanno, un'efficacia immediata: talvolta prevista con un termine preciso dallo stesso decreto, ma comunque in ogni caso ravvicinata.

Cosi', per esempio, l'art. 63 sopprime "a far data dal 30 aprile 2006" le Autorita' di bacino istituite dalla legge n. 183/1989, trasferendone le funzioni alle istituende Autorita' di bacino distrettuale, senza precisare quale sia il regime transitorio, rinviato ad un atto amministrativo del Governo che ha un solo giorno per essere emanato!

In altri casi - in particolare in materia di rifiuti - il decreto legislativo introduce una disciplina innovativa che ha l'effetto immediato di smantellare l'attuale normativa ambientale, rendendo meno rigorosa la normativa vigente e favorendo comportamenti che attualmente, anche per precisa richiesta delle norme comunitarie, costituirebbero un illecito amministrativo o penale.

E' contro queste disposizioni che muove l'impugnazione proposta nel presente ricorso, rivolta, come detto, avverso le norme che hanno una decorrenza immediata e rischiano di provocare danni gravi e irreparabili all'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, all'ordinamento giuridico nazionale e regionale nonche' ai diritti dei cittadini alla salute e alla salubrita' dell'ambiente: per queste ragioni la regione ricorrente avanza anche istanza di sospensione dell'esecuzione delle disposizioni stesse, in applicazione dell'art. 35 della legge n. 87/1953, come modificato dall'art. 9, comma 4, della legge n. 131/2003.

D i r i t t o

A) Illegittimita' costituzionale degli artt. 63, comma 3, e 64, relativi all'Autorita' di bacino, per violazione degli art. 117, comma terzo, 118 e 76 della Costituzione.

1) Illegittimita' costituzionale dell'accorpamento delle funzioni in macrodistretti e della sostituzione delle Autorita' di bacino con le nuove Autorita' di distretto.

L'art. 63, comma 3, dispone: "Le autorita' di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono soppresse a far data dal 30 aprile 2006 e le relative funzioni sono esercitate dalle Autorita' di Bacino Distrettuale di cui alla parte terza del presente decreto". Il riferimento generico alla "terza parte" (alla quale in realta' la disposizione appartiene) e' in effetti curioso, dato che le autorita' distrettuali sono...

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