Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 20 giugno 2006 (della Regione Puglia) Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali - Composizione - Partecipazione ...

Rirocorso ta la Regione Puglia (c.f. 80017210727), in persona del presidente della giuinta regionale dott. Nicola Vendola, difeso - in forza di procure speciali a margine del primo e del secondo foglio del presente atto, distintamente conferite in ragione delle due deliberazioni della giunta regionale n. 653 del 23 maggio 2006 e n. 740 del 6 giugno 2006 - dall'avv. Fabrizio Lofoco, con studio in Roma, in viale G. Mazzini n. 6, presso cui elettivamente domicilia, ricorrente;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato in Roma, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, avente ad oggetto "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento agli articoli (contenuti nella parte seconda, la cui entrata in vigore e' stata differita di centoventi giorni rispetto alla pubblicazione):

6, relativo alla "Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali"; 15, relativo ai "Piani e programmi sottoposti a vas in sede statale", comma 1; 19, relativo alla "Procedura di verifica preventiva", comma 2; 25, relativo alle "Competenze e procedure" in materia di V.I.A., comma 1, lettera a); 26, relativo alla "Fase introduttiva del procedimento" di V.I.A., comma 3; 42, relativo ai "Progetti sottoposti a via in sede regionale o provinciale", comma 3;

Nonche' per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, previa sospensione dell'esecuzione, degli articoli:

58, relativo alle "Competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio" in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, comma 3, lettere a) e b); 59, relativo alle Competenze della conferenza Stato-Regioni" in materia di difesa del suolo e di lotta alla desertificazione; 63, relativo alla "Autorita' di bacino distrettuale", comma 3; 64, relativo ai "Distretti idrografici"; 91, relativo alle "Aree sensibili", in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi, comma 2; 101, relativo ai "Criteri generali della discilina degli scarichi", comma 7; 104, relativo agli "Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee"; 121, relativo ai "Piani di tutela delle acque", comma 2; 154, relativo alla "Tariffa del servizio idrico integrato"; 155, relativo alla "Tariffa del seivizio di fognatura e depurazione"; 181, relativo al "Recupero dei rifiuti", commi da 7 a 11; 183, relativo alle "Definizioni" in materia di rifiuti, comma 1; 186, relativo alle "Terre e rocce da scavo"; 189, relativo al "Catasto dei rifiuti", comma 3; 214, relativo alla "Determinazione delle attivita' e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate", commi 3 e 5; 281 relativo alle "Disposizioni transitorie e finali", comma 10, in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera; 299, relativo alle "Competenze ministeriali" in materia di tutela risarcitoria per i danni all'ambiente, comma 5; 300, relativo al "Danno ambientale", comma 1; 306, relativo alla "Determinazione delle misure per il ripristino ambientale", commi 1, 2 e 5, per la violazione degli artt. 5, 76, 117, 118, 119 della Costituzione, e del principio di leale collaborazione.

Premessa

A) Con legge n. 308 del 15 dicembre 2004, il Governo veniva delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore, uno o piu' decreti legislativi per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale, che avrebbero dovuto conformarsi, "nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonche' delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarieta", ai criteri direttivi generali fissati al comma 8, dell'art. 1 della legge medesima.

In particolare, tra tali criteri direttivi veniva indicato quello di "riaffermazione del ruolo delle regioni, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, nell'attuazione dei principi e criteri direttivi ispirati anche alla interconnessione delle normative di settore in un quadro, anche procedurale, unitario, alla valorizzazione del controllo preventivo del sistema agenziale e rispetto al quadro sanzionatorio amministrativo e penale, nonche' alla promozione delle componenti ambientali nella formazione e nella ricerca" (punto "m" del comma 8, dell'art. 1 della legge n. 308/2004).

B) Orbene, nella seduta del Consiglio dei ministri del 18 novembre 2005, veniva approvato uno schema di decreto legislativo, avente ad oggetto "Norme in materia ambientale", il cui testo veniva trasmesso alle regioni in data 29 novembre 2005.

C) In relazione a tale schema, e con riferimento sia al contenuto che al metodo utilizzato, nella seduta della Conferenza unificata del 26 gennaio 2006 veniva espresso dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano un parere nettamente negativo, in cui si evidenziava il rischio di "... problemi di certezza del diritto e la sostanziale paralisi dell'azione pubblica in campo ambientale, data l'incompatibilita' delle norme regionali vigenti con quelle dello schema di decreto in assenza di norme transitorie e di salvaguardia".

Tuttavia, malgrado il parere sfavorevole delle regioni e l'assenza del parere obbligatorio del Consiglio di Stato (di cui all'art. 17, comma 25, della legge n. 127/1997), che determinavano una richiesta di chiarimenti da parte del Presidente della Repubblica, il decreto, con alcune modifiche, veniva comunque approvato dal Consiglio dei ministri, e quindi promulgato in data 3 aprile 2006.

D) Dunque, il d.lgs. n. 152/2006, cosi' come predisposto dal Governo, risulta, sia sotto l'aspetto della procedura seguita per l'approvazione, sia sotto l'aspetto contenutistico, profondamente lesivo del ruolo e delle competenze legislative ed amministrative riconosciute alle regioni in materia ambientale, e comunque discordante con quanto al riguardo prescritto nella legge di delega n. 308/2004, oltre che con i fondamentali principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione.

Cio' si riscontra, in particolare, con riferimento agli articoli indicati in epigrafe, di cui si chiede che venga dichiarata l'illegittimita' costituzionale alla stregua dei seguenti

M o t i v i

1) Illegittimita' costituzionale degli artt. 6, 15, comma 1, e 19, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, per violazione degli artt. 5, 76 e 118 della Costituzione e del principio di leale collaborazione.

  1. a.) L'art. 6, relativo alla "Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali", prescrive che "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e' istituita, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali. Con il medesimo decreto sono stabilite la durata e le modalita' per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione stessa".

    Tale Commissione provvede in via generale ad istruire i procedimenti e quindi ad emettere tutte le valutazioni in materia ambientale (ovvero la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e l'autorizzazione ambientale strategica (I.P.P.C.) relative a piani, programmi e progetti di opere ed interventi di competenza statale.

    Deve pero' rilevarsi che l'articolo in questione non prevede, nell'ambito dei suddetti procedimenti, alcuna forma di partecipazione o di coinvolgimento delle regioni il cui territorio sia di volta in volta direttamente interessato dai piani e progetti medesimi.

    Cio' in quanto la stessa Commissione opera di norma attraverso sottocommissioni, la cui composizione ordinaria non risulta integrata da rappresentanti regionali, essendo previsto, al comma 6, che solo qualora siano riscontrati "... specifici interessi regionali coinvolti dall'esercizio di un'attivita' soggetta alle norme di cui alla parte seconda del presente decreto, la relativa sottocommissione e' integrata dall'esperto designato da ciascuna delle regioni direttamente interessate per territorio dall'attivita".

    Qualora poi le regioni non provvedano a tale designazione, "... la sottocommissione e' costituita nella composizione ordinaria e procede comunque all'istruttoria affidatale".

    Dunque, gli esperti designati dalle regioni assumono un ruolo del tutto marginale, in quanto l'intervento di tali esperti viene previsto soltanto in via eventuale (tenendo presente che le procedure in oggetto coinvolgono sempre ed in ogni caso gli interessi delle regioni sul cui territorio esse ricadono), ed inoltre perche', in mancanza della designazione da parte delle regioni interessate, la commissione ministeriale puo' portare a termine il procedimento di propria competenza anche senza che queste abbiano in qualche modo espresso il proprio parere in merito.

    Deve allora dedursi che manchi del tutto la previsione di una forma di intesa o di collaborazione con le regioni coinvolte, dato che cio' non puo' ritenersi comunque garantito dalla composizione della Commissione, cosi' come introdotta dall'art. 6, che e' dunque costituzionalmente illegittimo.

  2. b.) L'assoluta mancanza di partecipazione delle regioni puo' evincersi anche dalla formulazione dell'art. 15, comma 1, del decreto in oggetto, relativo ai "Piani e programmi sottoposti a vas in sede statale", che si limita a prevedere la sottoposizione alla valutazione ambientale strategica dei "... piani e programmi di cui all'art. 7 la cui approvazione compete ad organi dello Stato", senza minimamente contemplare un intervento regionale nel procedimento, malgrado...

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