N. 322 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 gennaio 2010

LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso, iscritto al n.

29761 del registro di segreteria, promosso da Ostuni Luciano rapp.to e difeso dagli avv.ti Gianluigi e Federico Pellegrino, giusta procura a margine del ricorso, per la declaratoria di nullita':

dell'atto di citazione. emesso in data 22 maggio 2009;

dell'invito a dedurre emesso in data 23 febbraio 2009;

di ogni altro atto istruttorio presupposto;

Udita alla pubblica udienza del 28 gennaio 2010 la relazione del consigliere dott. Vittorio Raeli;

Udito l'avv. Federico Pellegrino, per il ricorrente, e il sostituto generale dott. Carlo Picuno, in rappresentanza della Procura regionale;

Visto il ricorso in epigrafe, depositato il 20 gennaio 2010;

Esaminati gli atti;

Considerato in fatto Con ricorso notificato in data 15 gennaio 2010 alla Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale regionale, il Sig.

Ostuni Luciano rappresenta quanto in appresso e' detto.

In data 23 febbraio 2009 e' stato invitato dal Procuratore regionale a fornire deduzioni ex art. 5, comma 1, d.l. n. 453/1993 in ordine a due distinte voci di danno erariale:

la prima, consistente nella distrazione dal fine pubblico delle somme stanziate ai sensi della 1. n. 488/1992 dal Ministero delle Attivita' Produttive in favore della societa' 'ICHEM' a r.l., giusta decreto n. 54141 del 14 agosto 1998;

la seconda, identificabile con il pregiudizio arrecato all'immagine della P.A. erogante.

In particolare, il Procuratore regionale contesta all'ing.

Ostuni, dirigente dell'U.T.C. del Comune di Lequile dal 1998 al 2005, di avere:

chiesto all'amministrazione comunale l'indizione di una conferenza di servizi, in difetto dei presupposti indicati dall'art.

5 del D.P.R. n. 447/98;

presieduto la stessa, conclusasi con esito positivo, sebbene mancasse la certificazione di conformita' del progetto alla normativa ambientale;

e, quindi, di avere rilasciato alla societa' 'ICHEM' a r.l.

le concessioni numeri 47/00 e 52/00, omettendo qualsiasi successivo accertamento previsto dalla legge, peraltro attestando falsamente di essere il redattore di relazioni istruttorie inerenti le pratiche edilizie intestate alla stessa societa'.

E tutto cio' al fine di assicurare alla predetta societa' beneficiaria del finanziamento la formale trasformazione in zone industriali di aree aventi destinazione agricola secondo il P.R.G.

vigente nel Comune di Lequile, dietro compenso di denaro ed altre utilita'.

Afferma il difensore che i fatti di causa sono gli stessi per i quali il Procuratore della Repubblica di Lecce ha chiesto il rinvio a giudizio del ricorrente nel procedimento penale n. 4150/02 r.g.n.r. e sui quali, aperta la vertenza in sede contabile, il medesimo ha fornito le proprie deduzioni al P.M. contabile, in risposta all'invito notificato in data 2 marzo 2009.

Senonche' le argomentazioni difensive sono state disattese con la emissione in data 22 maggio 2009 dell'atto di citazione, notificato il 24 giugno 2009, a seguito del quale l'ing. Ostuni e' stato convenuto in giudizio per la condanna al pagamento in via principale della somma di € 795.563,12 per il danno arrecato all'immagine del Ministero delle Attivita' Produttive e, gradatamente, dell'intero importo del danno derivante dalla vicenda, pari a complessivi €

3.447.440,18; oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali.

Cio' premesso, il ricorrente chiede la declaratoria di nullita' dell'atto di citazione, dell'invito a dedurre e di ogni altro atto istruttorio ad essi presupposto, a mente dell'art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera

c), n. 1, d.l. n. 103/2009, convertito in legge n. 141/2009.

Con riferimento al danno all'immagine della P.A., deduce il ricorrente: 'il legislatore ha cosi' voluto limitare la perseguibilita' di tale autonoma figura di danno erariale alle sole ipotesi in cui il c.d. clamor fori sia stato determinato dalla divulgazione di notizia criminis riferita ad uno dei delitti (artt.

314-335 c.p.) ....con evidente esclusione di ogni altra ipotesi di reato' e, inoltre, che 'il giudicato penale per uno dei delitti previsti nel Capo I, Titolo Libro II, c.p. assurge a vera e propria condizione di procedibilita' dell'azione di responsabilita' amministrativa'.

Essendo stato prosciolto sia dal reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio sia dal reato di concorso in falso ideologico per effetto di sentenza di non luogo a procedere (sentenza n. 133 del 15 febbraio 2008) pronunciata dal G.U.P. presso il Tribunale di Lecce e passata in giudicato, il ricorrente invoca, dunque, l'applicazione della norma di cui all'art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009 nel testo risultante dall'art. 1, comma 1, lettera c), n. 1, del d.l. n. 103/2009 (conv. in legge n. 141/2009) e chiede la declaratoria di nullita' degli atti summentovati.

Venuto in discussione il giudizio alla odierna udienza, l'avv.

Pellegrino ha illustrato le tesi a fondamento del ricorso, richiamando la sentenza di non luogo a procedere e insistendo per la declaratoria di nullita' dell'invito a dedurre e dell'atto di citazione, ribadendo l'interesse al conseguimento della richiesta declaratoria di nullita' sebbene il processo, gia' incardinato con i1 predetto atto di citazione, risulti sospeso per regolamento preventivo di giurisdizione interposto dall'odierno convenuto.

Il Procuratore regionale si e' opposto all'accoglimento del ricorso sul presupposto della inapplicabilita' della suddetta normativa per il principio tempuis regit actum e, in via subordinata, ha prospettato questione di legittimita' costituzionale per violazione degli articoli 2, 3, 24, 25 della Costituzione.

Ritenuto in diritto 1. La Sezione solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 30-ter, d.1. n. 78 /2009 - per violazione dell'art. 3, comma 1, della Costituzione - nella parte relativa alla comminatoria della nullita' di ogni atto istruttorio e processuale compiuto, al di fuori dei casi previsti dall'art. 7 della legge n.

97/2001, prima della entrata in vigore della legge di conversione, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, secondo quanto di seguito specificato.

  1. Sotto il profilo della rilevanza, osserva il Collegio che sia I' invito a dedurre sia l'atto di citazione sono stati emessi (e notificati) in data anteriore alla entrata in vigore (5 agosto 2009) della normativa de qua, che limita l'esercizio della azione di responsabilita' erariale per il danno all'immagine, con la previsione 'nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97', disponendo, al contempo, che 'qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata gia' pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nullo e la relativa nullita' puo' essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e la relativa nullita' puo' essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta'.

    Per quel che concerne l'ambito oggettivo di...

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