N. 299 SENTENZA 18 - 22 ottobre 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 1, commi 1, 2, lettera h), e 3; 2; 3; 4, comma 4; 5, comma 1, lettere a) e b);

6, comma 1, lettere b) e c), 10, commi 5 e 6; 13; 14 e 15, comma 3, della legge Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 32 (Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 5/11 febbraio 2010, depositato in cancelleria l'11 febbraio 2010 ed iscritto al n. 20 del registro ricorsi 2010.

Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;

Udito nell'udienza pubblica del 21 settembre 2010 il giudice relatore Giuseppe Tesauro;

Uditi l'avvocato dello Stato Paola Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giuseppe Tucci e Nicola Colaianni per la Regione Puglia.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 5/11 febbraio 2010, depositato l'11 febbraio 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere a), b), h) ed l), della Costituzione, ed in relazione agli articoli 4, 5, 10, 10-bis, 11, 13, 14, 19 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 1, commi 1, 2, lettera h), e 3; 2; 3; 4, comma 4; 5, comma 1, lettere

  1. e b); 6, comma 1, lettere b) e c); 10, commi 5 e 6; 13; 14 e 15, comma 3, della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 32 (Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 7 dicembre 2009, n. 196.

  1. - Il ricorrente premette che la legge della Regione Puglia n.

    32 del 2009 reca norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati e, all'art. 1, dispone che la Regione:

    'concorre alla tutela dei diritti dei cittadini immigrati presenti sul territorio regionale, attivandosi per l'effettiva realizzazione dell'uguaglianza formale e sostanziale di tutte le persone' (comma 1); realizza politiche regionali finalizzate a garantire i diritti inviolabili degli stranieri presenti a qualunque titolo sul territorio regionale e, tra l'altro, a 'a) garantire i diritti umani inviolabili degli stranieri presenti a qualunque titolo sul territorio regionale', 'c) garantire l'accoglienza e l'effettiva inclusione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati nel territorio regionale', 'd) garantire pari opportunita' di accesso e fruibilita' dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, di conciliazione e dell'istruzione, per la qualita' della vita', 'e) promuovere la partecipazione alla vita pubblica locale', 'h) garantire la tutela legale, in particolare l'effettivita' del diritto di difesa, agli immigrati presenti a qualunque titolo sul territorio della Regione' (comma 3).

    Il successivo art. 2 prevede, genericamente, gli 'immigrati' quali destinatari degli interventi previsti dalla legge regionale;

    l'art. 3 stabilisce che, allo scopo di perseguire le finalita' di cui all'art. 1, comma 3, la Regione promuove la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per la piena integrazione degli immigrati, orientato agli obiettivi prioritari indicati in detta norma.

    L'art. 4, comma 4, attribuisce alla Giunta regionale le funzioni attinenti, tra l'altro, alla promozione di programmi in materia di protezione e inclusione sociale (lettera a), alla promozione di programmi di intervento per l'alfabetizzazione e l'accesso ai servizi educativi, per l'istruzione e la formazione professionale, per l'inserimento lavorativo e il sostegno ad attivita' autonome imprenditoriali, favorendo la piena integrazione istituzionale, programmatica, finanziaria e organizzativa per la realizzazione di tali interventi a livello regionale (lettera c), alla promozione di iniziative di sostegno alla realizzazione dei progetti di vita degli immigrati (lettera e).

    L'art. 5, comma 1, della legge in esame disciplina i compiti delle Province, ai fini dell'inserimento sociale degli immigrati, disponendo che esse svolgono le seguenti funzioni: partecipare alla definizione e attuazione dei piani di zona previsti dalla legge Regione Puglia 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignita' e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), in materia di interventi sociali rivolti ai cittadini stranieri immigrati, con compiti di coordinamento, monitoraggio e supporto ai Comuni per la definizione di specifici interventi sovra-ambito di valenza provinciale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri (lettera a); favorire la consultazione e la partecipazione alla vita sociale e istituzionale e l'esercizio dei diritti politici da parte degli immigrati (lettera b). Analoghi obiettivi sono fissati quali compiti dei Comuni dall'art. 6, comma 1, lettere a) e b) (recte: lettere b) e

    c), della legge regionale n. 32 del 2009.

    Il citato art. 10 disciplina l'assistenza sanitaria disponendo, al comma 5, che 'la Regione, con la presente legge, individua le modalita' per garantire l'accesso alle cure essenziali e continuative ai cittadini stranieri temporaneamente presenti (STP) non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno'.

    L'art. 13 della legge in esame, concernente la formazione professionale, dispone che 'gli immigrati, compresi i richiedenti asilo, hanno diritto alla formazione professionale in condizioni di parita' con gli altri cittadini', mentre l'art. 14 prevedrebbe analogo diritto in riferimento all'inserimento lavorativo.

    L'art. 15 della legge regionale n. 32 del 2009, avente ad oggetto le politiche di inclusione sociale, stabilisce che la Regione Puglia 'si impegna a riservare, all'interno del piano regionale delle politiche sociali, specifica attenzione alle condizioni di vita e alle opportunita' di integrazione e di inclusione sociale per gli immigrati'.

    Secondo il ricorrente, siffatte norme prevedono una serie di interventi volti, tra l'altro, a garantire l'accesso ai servizi, socio-assistenziali, socio-sanitari, all'abitazione, all'istruzione, alla formazione professionale, nonche' il diritto di difesa, garantendo altresi' la partecipazione alla vita pubblica locale, indicando i destinatari degli stessi, in modo generico, negli 'immigrati' (art. 2, comma 1), ovvero nei 'cittadini immigrati presenti sul territorio regionale' (art. 1, comma 1), oppure negli stranieri 'presenti a qualunque titolo sul territorio della regione' (art. 1, comma 3, lettere a) ed h).

    La lettera delle disposizioni, in considerazione della genericita' delle locuzioni adottate e della circostanza che altre norme della legge regionale in esame (quali, ad esempio, gli artt.

    10, commi 2 e 3; 14, comma 1; e 17, comma 1) si riferiscono espressamente ai 'cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nella regione', indurrebbe a ritenere che detti interventi riguardino anche gli immigrati privi di regolare permesso di soggiorno. Tuttavia, l'ingresso, la permanenza e l'espulsione dei cittadini stranieri sono stati compiutamente disciplinati dal d.lgs. n. 286 del 1998 e, quindi, le norme regionali impugnate si porrebbero in contrasto con i principi fondamentali da questo stabiliti, in particolare, negli artt. 4, 5, 10, 11, 13 e 14, concernenti l'illegittimita' del soggiorno degli immigrati irregolari e la disciplina del respingimento, dell'espulsione e della detenzione nei centri di identificazione ed espulsione, nonche' con l'art. 10-bis (introdotto dall'art. 1, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante 'Disposizioni in materia di sicurezza pubblica'), il quale configura come reato la condotta dello straniero che faccia ingresso o si trattenga nel territorio dello Stato, in violazione delle norme di detto decreto legislativo.

    Dunque, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, le norme regionali impugnate violerebbero l'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), Cost., in relazione alle materie 'diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea' e dell''immigrazione', nonche' lettere h) e l), Cost., poiche' 'disciplinano e in qualche modo agevolano la permanenza sul territorio nazionale di cittadini extracomunitari', i quali 'non solo non avrebbero titolo a soggiornare ma, una volta sul territorio nazionale, dovrebbero essere perseguiti penalmente'. Peraltro, gli artt. 19 e 35 del d.lgs. n. 286 del 1998 prevedono alcune deroghe a detta disciplina che, costituendo misure eccezionali, sarebbero tassative ed insuscettibili di applicazione per analogia.

    Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, la Regione non potrebbe emanare norme in detti ambiti e, comunque, non potrebbe prevedere interventi diretti al riconoscimento, ovvero all'estensione di diritti in favore dell'immigrato irregolare o in attesa di regolarizzazione e neppure stabilire, mediante 'regimi di deroga non previsti dalla normativa statale, casi diversi ed ulteriori di non operativita' della regola generale ovvero la condizione di illegittimita' e di autore di reato dell'immigrato irregolare'. Il d.lgs. n. 286 del 1998 attribuisce, infatti, alcuni compiti alle Regioni, ferma la competenza esclusiva dello Stato per tutto quanto attiene al controllo dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, con la conseguenza che la Regione non potrebbe emanare norme che, agevolando il soggiorno sul territorio nazionale da...

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