N. 327 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 giugno 2010

IL GIUDICE DI PACE Nella causa iscritta al n. 21/10 R.G. e promossa da Magaly Del Carmen Cueves Alzamora, nata a La Cisterna Santiago (Cile) il 7 ottobre 1957, rappresentata e difesa per procura speciale in margine al ricorso dalla dott.ssa Claudia Pretto presso il cui studio in Trenta, Via Oss Mazzurana, n. 72, ha eletto domicilio), ricorrente.

Contro Questura della Provincia di Tento rappresentata dall'Assistente Capo Michele Pozzer, resistente.

Opposizione ex art. 13 comma 8 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.

Il Giudice di Pace dott. Andreina Ceretta Zanfei sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 25 marzo 2010 ha emesso fuori udienza la seguente ordinanza.

Letto il ricorso ex art. 13 comma 8 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m. presentato da Magaly Del Carmen Cueves Alzamora in data 19 marzo 2010 e considerati i documenti allegati;

Ribadita la legittimita' dell'applicazione della normativa vigente con la conseguente notifica del decreto di espulsione sub cat. A11/51/IMM;

Ritenuto pero' come non manifestamente infondate le motivazioni del ricorso ed in particolare:

che la ricorrente, cittadina cilena, ha fatto regolare ingresso in Italia il 17 febbraio 2009 con regolare visto attraverso la frontiera della Spagna;

  1. che la stessa e' la compagna del cittadino italiano Carlo Vitaioli Mattioli nato a Bosentino (Trento) il 20 dicembre 1950 e residente a Campodenno (Trento) con il quale ha intenzione di contrarre matrimonio;

  2. che la ricorrente, per assenza di documentazione riguardo al proprio divorzio nel paese di origine, non ha potuto finora contrarre matrimonio con il cittadino italiano Carlo Vitaioli Mattioli in quanto vedeva rifiutarsi dal Comune di Campodenno (Trento) la richiesta di pubblicazioni ai sensi dell'art. 93 c.c.;

  3. che in data 16 marzo 2010 le veniva contestato il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98 novellato dalla legge n.

    94/2009;

  4. che il diniego di esercizio del diritto a contrarre matrimonio in virtu' dei suo status di irregolare appare palesemente in contrasto con l'art. 29 comma 1 della nostra Costituzione, strettamente connesso all'art. 2 in quanto i costituenti hanno inteso garantire all'individuo, indipendentemente dal requisito della cittadinanza, l'esercizio di questo diritto umano fondamentale;

  5. che risulta evidente che il diritto a contrarre matrimonio debba considerarsi un diritto fondamentale della persona ove non sia in contrasto con l'ordine pubblico;

  6. che le modifiche apportate all'art. 116 c.c. e all'art. 6 commi 2-3 del d.lgs. n. 286/98 comportano l'obbligo di richiedere l'esibizione dei documenti inerenti alla regolarita' del soggiorno al fine di celebrare il matrimonio e consentire le. pubblicazioni (vedi l'ordinanza n. 14 del 2003 con la quale la Corte costituzionale ha statuito, ex art. 98 comma 2 c.c., che la possibilita' di contrarre matrimonio da parte del cittadino straniero ex art. 116 c.c. va letta nel senso di 'possibilita' di autorizzare le pubblicazioni, secondo una soluzione gia' piu' volte seguita dalla giurisprudenza di merito';

  7. che la legge n. 94/2009 all'art. 1 comma 15 integra l'art.

    116 c.c. stabilendo che: 'Lo straniero che vuole contrarre matrimonio...

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