N. 320 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 giugno 2010

IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 85 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Flavia Chiaro, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Maria Valorzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trento,

Via Calepina, n. 65;

Contro provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolo' Pedrazzoli,

Lucia Bobbio e Marialuisa Cattoni ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura della Provincia in Trento, Piazza Dante, n. 15;

Nei confronti di Francesca Gozzi, Elena Merighi per l'annullamento quanto al ricorso principale:

della deliberazione della Giunta provinciale n. 14, di data 15 gennaio 2010, nonche' del bando dalla stessa approvato, relativo all'Aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente formate per gli anni scolastici 2009 2010, 2010 - 2011, 2011 - 2012 e 2012 - 2013. Termini e modalita' di presentazione delle domande', pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 3, parte IV, supplemento I, del 25 gennaio 2010, per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 9, comma 1, del medesimo bando, e dell'art. 67, comma 8, della L.p. n. 28 dicembre 2009, n.

19, in ordine al punteggio attribuito per il servizio effettivamente prestato per tre anni scolastici continuativi;

nonche' degli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento, ed in particolare dei successivi atti di approvazione definitiva della graduatoria provinciale permanente per titoli relativa alla scuola primaria;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

della determinazione del Dirigente del Servizio per la gestione risorse umane scuola e F.P. n. 125 del 15 giugno 2010, avente ad oggetto l''Approvazione e pubblicazione delle graduatorie principali per titoli provvisorie del personale docente per il quadriennio 2009 - 2013', nella parte in cui approva la graduatoria provvisoria relativa alla scuola primaria in cui la ricorrenti figura alla posizione 401 con punti 172, in applicazione dell'art. 9, comma 1, del citato bando e dell'art. 67, comma 8, della L.p. n. 19 del 2009.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della provincia autonoma di Trento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2010 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Fatto e diritto 1. La ricorrente espone in fatto di essere un'insegnante elementare e di essere iscritta nelle graduatorie per titoli della provincia autonoma di Trento valevoli per gli anni 2009 - 2013 e, segnatamente, alla posizione n. 362 con complessivi 120 punti (dei quali 3 per il titolo di studio, 41 per l'abilitazione e 76 di servizio). Allega inoltre di aver presentato la domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali degli insegnanti per gli anni 2010 - 2013 secondo le procedure stabilite dal bando approvato con la deliberazione della Giunta provinciale 15 gennaio 2010, n. 14, concernente l'aggiornamento straordinario delle suddette graduatorie provinciali per titoli del personale docente.

L'art. 9, comma 1, del bando per l'aggiornamento delle graduatorie ha disposto che 'sono attribuiti quaranta punti per il servizio effettivamente prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali a carattere statali paritarie, legalmente riconosciute pareggiate o parificate del Trentino; tale puntuto e' riconosciuto per un massimo di quattro volte e purche' il servizio sia stato prestato per almeno sei mesi per anno'; l'art. 1, comma 2, dello stesso bando ha inoltre disposto che 'gli aspiranti docenti che non presentano domanda di aggiornamento conservano il punteggio posseduto, fatta salva la rideterminazione del punteggio attribuito per il servizio effettivamente prestato con continuita' ai sensi del comma 1 dell'art. 9'. Tale peculiare criterio di formazione delle graduatorie rappresenta la pedissequa applicazione del comma 8 dell'art. 67 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19.

2. Con ricorso notificato in data 25 marzo 2010 e depositato presso la segreteria del Tribunale il successivo giorno 12 aprile, la ricorrente ha impugnato il citato bando, deducendo le seguenti censure in diritto:

I - 'illegittimita' costituzionale dell'art. 67, comma 8, della L.p. 28 dicembre 2009, n. 19, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione in relazione ai discendenti principi di tutela dell'affidamento e ragionevolezza della legge - conseguente invalidita' derivata degli atti applicativi impugnati'; a suo avviso contrasterebbe con i richiamati principi costituzionali la citata norma provinciale con la quale e' stato deciso di riconoscere retroattivamente per la continuita' didattica 40 punti per ogni triennio di lavoro prestato in Provincia di Trento, rinnovabili fino a quattro volte per un massimo di 160 punti: si tratterebbe di una scelta manifestamente irragionevole per la quantita' del punteggio, sia triennale che totale, previsto e che contrasterebbe con il principio di tutela dell'affidamento.

3. Si e' tempestivamente costituita in giudizio l'Amministrazione provinciale intimata, chiedendo la reiezione del ricorso nel merito perche' infondato.

4. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 18 giugno 2010 e depositato presso la segreteria del Tribunale il successivo giorno 22, la ricorrente ha impugnato la graduatoria provvisoria medio tempore pubblicata, deducendo la sua illegittimita' in via derivata e denunciando le conseguenze dell'applicazione delle impugnate disposizioni sulla sua posizione in graduatoria, all'evidenza peggiorativa sia della precedente che di quella che le sarebbe spettata se si fosse applicata la normativa a regime. La deducente, infatti, si e' vista collocare alla posizione n. 401, con un arretramento di 39 posti rispetto a quella precedente, vedendosi superare da 82 insegnanti che hanno goduto dei nuovi criteri di assegnazione e di calcolo del punteggio spettante per la continuita' didattica (fino a 160 punti) prestata in Provincia di Trento negli anni trascorsi.

L'istante ha contestualmente chiesto, in via cautelare, la sospensione. dei provvedimenti impugnati, anche ai sensi dell'articolo 21, nono comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

5. Con nota depositata in segreteria in data 22 giugno 2010 i difensori della provincia hanno rinunciato ai termini di difesa per la discussione dell'istanza cautelare.

6. Con decreto del Presidente del Tribunale n. 18 del 23 giugno 2010 e' stata fissata la discussione alla camera di consiglio del 24 giugno 2010.

7. Alla camera di consiglio del 24 giugno 2010 e' stata sentita l'illustrazione da parte dei procuratori presenti delle opposte posizioni difensive.

In esito a quanto deciso in camera di consiglio e' stata emessa l'ordinanza in pari data n. 74 con la quale, sul rilievo che la questione di legittimita' costituzionale dedotta sia rilevante ai fini del decidere, nonche' non manifestamente infondata, la domanda cautelare e' stata provvisoriamente accolta sospendendo l'efficacia del comma 1 dell'art. 9, oltre che del comma 2 dell'art. 1, del bando del 15 gennaio 2010 per l'aggiornamento straordinario delle graduatorie sul presupposto dell'esistenza di danni gravi ed irreparabili sino alla pronuncia della Corte costituzionale e con riserva di successivo riesame all'esito della pronuncia da parte di quest'ultima.

8a. Cosi' riassunti i prolegomeni della vicenda, il Collegio premette, in termini generali, che il principio della continuita' didattica ha occupato un ruolo centrale nel dibattito psicopedagogico italiano degli ultimi anni, tanto che ne e' stata anche proposta l'adozione come indicatore d'analisi per la valutazione della qualita' e dell'efficacia di un sistema scolastico volto a realizzare una scuola moderna d'ispirazione europea ma, al tempo stesso, radicata nella realta' locale. Tale principio e' essenzialmente volto a garantire la presenza stabile di un corpo docente per non frammentare l'azione educativa e meglio realizzare lo sviluppo delle conoscenze e delle personalita' degli studenti. Sotto diverso profilo, e' stato anche osservato che cio' non significa che l'esigenza della continuita' didattica debba essere intesa in maniera aprioristica ed assoluta, posto che anche un ragionevole avvicendamento degli insegnanti e' in grado di apportare un arricchimento del bagaglio culturale dei discenti e non si traduce necessariamente in un pregiudizio.

Nella scienza educativa, il concetto di continuita' educativo didattica si identifica nello sviluppo e nella crescita degli scolari e degli studenti ed esige per il loro perseguimento che si evitino macroscopiche soluzioni di continuita' nell'insegnamento:

cio' significa che ogni momento formativo deve essere legittimato dal precedente e tendere all'armonica integrazione funzionale delle esperienze e degli apprendimenti compiuti.

Tale scienza assoggetta a motivata critica non solo la mancanza di continuita' didattica dello stesso insegnante negli anni successivi ma, piu' in generale, dell'intero processo di formazione, visto nella stretta connessione della gradualita' dell'apprendimento, quando sia insufficiente o faccia del tutto difetto il raccordo nei passaggi tra i diversi ordini e gradi del percorso scolastico in cui transita il soggetto in eta' evolutiva (denominata 'continuita' curriculare'); e' giudicata, poi, altrettanto negativamente la mancanza di continuita' con l'ambiente familiare e sociale (cosiddetta...

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