N. 302 SENTENZA 18 - 22 ottobre 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), promosso dal Tribunale di Sanremo, con ordinanza del 5 gennaio 2009, iscritta al numero 229 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2009.

Visti l'atto di costituzione della Living Garden s.r.l. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 2010 il giudice relatore Gaetano Silvestri;

Uditi gli avvocati Lorenzo Acquarone e Giovanni Acquarone per la Living Garden s.r.l. e l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza del 5 gennaio 2009, il Tribunale di Sanremo ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), per violazione degli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione.

1.1. - In punto di fatto, il giudice a quo riferisce di essere investito di un ricorso, proposto dalla Living Garden s.r.l. ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile, per ottenere una misura cautelare utile ad evitare il pagamento della somma richiesta da Comune di Sanremo, con atto del 10 ottobre 2007, n. 53894, a seguito del nuovo computo del canone demaniale marittimo dovuto dalla stessa Living Garden per l'anno 2007.

La societa' ricorrente e' titolare di una concessione demaniale marittima per l'occupazione e la conduzione di un bar gelateria su un'area di complessivi mq. 922 (comprendenti un'area scoperta di mq.

259, un'area coperta con opere di facile rimozione di mq. 46, un'area coperta con impianti di difficile rimozione di mq. 142 ed una pertinenza demaniale di circa mq. 475, costituita da un fabbricato incamerato). Per l'intero compendio immobiliare la predetta societa' ha pagato, fino al 2007, un canone annuo di importo poco superiore a 2.500 euro, periodicamente aggiornato. Per l'anno 2007, il Comune di Sanremo ha richiesto un canone di 2.663,09 euro, oltre all'addizionale regionale del 10% (per un totale di 2.929,40 euro).

Nel giudizio a quo, la societa' ricorrente ha evidenziato come la norma censurata abbia introdotto nuovi criteri di calcolo dei canoni demaniali (quanto meno per le cosidette pertinenze demaniali), determinando spropositati aumenti degli stessi, addirittura superiori alla misura del 300%, gia' prevista dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.

In particolare, il censurato art. 1, comma 251, della legge n.

296 del 2006 - che ha sostituito il comma 1 dell'art. 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494 - ha, tra l'altro, stabilito che 'per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i seguenti criteri: 2.1) per le pertinenze destinate ad attivita' commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone e' determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento.

L'importo ottenuto e' moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo cosi' determinato e' ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento;

oltre 200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento;

oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento;

oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del piu' vicino comune costiero rispetto al manufatto nell'ambito territoriale della medesima regione'.

Ai sensi dell'art. 29 del codice della navigazione, sono considerate pertinenze del demanio marittimo 'le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale'.

Con il provvedimento impugnato nel giudizio principale il Comune di Sanremo, in applicazione del citato comma 251 dell'art. 1, ha ricalcolato il canone per l'anno 2007 nella misura di 41.878,92 euro ed ha invitato la societa' ricorrente a provvedere al pagamento delle somme non corrisposte.

A fronte della nuova quantificazione del canone annuo, la Living Garden s.r.l. ha adito il Tribunale di Sanremo chiedendo l'adozione di una misura cautelare idonea, come accennato, a ricondurre il canone demaniale al precedente importo o comunque ad un livello ragionevole, 'tale da consentire la prosecuzione dell'attivita''.

Nel giudizio a quo, la societa' ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006, in quanto la pertinenza demaniale in concessione alla Living Garden s.r.l. non rientrerebbe nelle categorie di destinazione soggette al disposto aumento, trattandosi di un fabbricato destinato ad attivita' di bar gelateria. In subordine, e' stata dedotta l'illegittimita' costituzionale del richiamato comma 251, in quanto il nuovo criterio di quantificazione del canone demaniale marittimo violerebbe gli artt. 3, 41 e 97 Cost.

1.2. - Il giudice rimettente ha escluso il fondamento della proposta distinzione tra gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande e le altre attivita' commerciali, ed ha invece ritenuto non manifestamente infondata, oltre che rilevante, la prospettata questione di legittimita' costituzionale.

Per quanto riguarda la rilevanza, il Tribunale assume che la stessa sarebbe in re ipsa, in quanto il provvedimento impugnato costituirebbe 'pedissequa applicazione delle nuove norme che regolano i contestati canoni demaniali'.

In merito alla non manifesta infondatezza, il rimettente sottolinea come l''ampia discrezionalita'', di cui gode il legislatore nell'adottare norme modificatrici dei rapporti giuridici di durata, sia censurabile ogni qual volta 'emergano profili di manifesta irragionevolezza tali da ledere il buon andamento della pubblica amministrazione o da determinare situazioni di disuguaglianza'.

Nel caso di specie, la...

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