LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 2009, n. 14 - Valorizzazione degli itinerari naturalistici, storici-archeologici, lacustri, religiosi, nonche' dei siti celebri e dei mestieri tradizionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 24 novembre 2009) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Provincia autonoma di Trento nell'ambito delle azioni tese alla conoscenza, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio paesaggistico-ambientale e culturale attua interventi per il recupero degli itinerari naturalistici, storico-archeologici, lacustri, religiosi, nonche' dei siti celebri.

  1. Tali interventi perseguono l'obiettivo di:

    1. promuovere forme di turismo compatibili a basso impatto ambientale;

    2. conservare, riqualificare e valorizzare l'ambiente naturale, le formazioni geologiche e geomorfologiche di interesse scientifico;

    3. promuovere e realizzare programmi di studio, di ricerca degli ecosistemi originari, di educazione ambientale, di percorsi didattici storici e naturalistici, rivolti alle istituzioni scolastiche provinciali;

    4. valorizzare gli elementi naturalistici, gli immobili ed i manufatti collegati agli itinerari previsti dal comma 1 realizzando le infrastrutture ad essi correlate;

    5. recuperare, fatto salvo il rispetto della normativa vigente, gli argini dei fiumi e dei torrenti;

    6. valorizzare i mestieri tradizionali.

      Art. 2

      Definizioni 1. Ai fini di questa legge si intendono per:

    7. 'itinerari naturalistici', i percorsi di preminente interesse paesaggistico-culturale idonei a permettere un corretto rapporto di fruizione e conoscenza della natura, dei laghi e dei valori ambientali del territorio, idonei alla realizzazione di collegamenti con localita' di interesse naturalistico, alternativi sia in termini di tracciato che di percorrenza, riservati a pedoni, cavalieri e ciclisti, fatto salvo quanto previsto dalla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini);

    8. 'itinerari storico-archeologici', i percorsi che si sviluppano in ambito comunale e provinciale, collegati ad avvenimenti storici, a consuetudini secolari, a ricerche archeologiche, al ritrovamento di reperti paleontologici e paletnologici, nonche' alla raccolta di minerali e fossili, nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 37 (Protezione del patrimonio mineralogico, paleontologico, paletnologico, speleologico e carsico);

    9. 'itinerari religiosi', i percorsi caratterizzati dalla presenza di chiese, eremi, abbazie, santuari, immagini, manufatti religiosi o...

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