DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 ottobre 2009, n. 299 - Regolamento di modifica al «Regolamento per la concessione di incentivi per favorire i soggetti ad elevata qualificazione e di personale da impiegare in attivita' di ricerca», emanato con decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2004, n. 325.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 4 novembre 2009) IL PRESIDENTE Visto il 'Regolamento per la concessione di incentivi per favorire l'occupazione di soggetti ad elevata qualificazione e di personale da impegnare in attivita' di ricerca', emanato con proprio decreto 8 ottobre 2004, n. 0325/Pres., in attuazione dell'art. 16, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2003 n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione);

Vista la legge regionale bio novembre 2005, n. 27, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a), che abroga la legge regionale 11/2003, e l'art. 4, comma 1, che dispone che ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della stessa legge continuano ad applicarsi la legge regionale 11/2003 e i relativi regolamenti o atti di esecuzione, e comma 2, che dispone che i regolamenti regionali emanati ai sensi degli articoli 7, 8, 10, 11 e 16 della legge regionale n. 11/2003 continuano a trovare applicazione sino all'entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione degli articoli 17, 18, 19, 23 e 24, comma 1, lettera c), della legge regionale lo novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);

Considerato che l'art. 24, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 26/2005 dispone la concessione alle imprese di contributi per la stipula con soggetti a elevata qualificazione, di contratti di lavoro a tempo indeterminato, a termine, di inserimento o apprendistato per percorsi di alta formazione;

Considerato che il 'Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attivita' di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche' per gli anni 2006-2008, previsto dall'art. 3 della legge regionale n.

26/2005 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2372 del 6 ottobre 2006, ha previsto che i criteri di priorita' relativi al regolamento di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 26/2005 saranno definiti nella prossima programmazione 'in quanto, stante l'attuale vigenza della normativa preesistente, l'adozione dello stesso viene rinviata';

Considerato altresi', che la legge regionale 30 dicembre 2008 n.

17 (Legge finanziaria 2009), all'art. 8, comma 49, ha apportato modifiche alla legge regionale n. 26/2005, per cui il Programma dell'innovazione sopra citato e' approvato per un periodo quadriennale, con eventuale aggiornamento annuale, e rimane comunque in vigore fino all'approvazione del Programma successivo;

Preso atto che trova pertanto ancora oggi applicazione il 'Regolamento per la concessione degli incentivi per favorire i soggetti ad elevata qualificazione e di personale da impiegare in attivita' di ricerca', emanato con proprio decreto n.

0325/Pres./2004;

Considerato che il regolamento regionale in questione prevede l'erogazione di aiuti 'de minimi' e che l'applicazione di tale categoria di aiuti e' attualmente disciplinata dai seguenti regolamenti...

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