LEGGE 7 luglio 2009, n. 8 - Norme sulle inelegibilita' ed incompatibilita' dei deputati regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 32 del 10 luglio 2009) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato Nessuna richiesta di referendum ai sensi dell'art. 17-bis dello statuto regionale e' stata avanzata;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di ineleggibilita' e di incompatibilita' dei deputati regionali 1. Il comma 1 dell'art. 10-sexies della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, introdotto dall'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22, e' sostituito dai seguenti:

'1. I ricorsi o i reclami relativi a cause di ineleggibilita' o di incompatibilita', ove presentati all'assemblea, sono decisi secondo le norme del suo regolamento interno.

1-bis. Nel caso in cui venga accertata l'incompatibilita', dalla definitiva deliberazione adottata dall'assemblea, decorre il termine di dieci giorni entro il quale l'eletto deve esercitare il diritto di opzione a pena di decadenza. Ove l'incompatibilita' sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci...

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