LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 19 - Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 80 del 29 dicembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Obiettivi della legge 1. La presente legge e' finalizzata:

  1. al contrasto della crisi economica e alla tutela dei livelli occupazionali, attraverso il rilancio delle attivita' edilizie nel rispetto degli indirizzi di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13 (Piano territoriale regionale), e al miglioramento della qualita' architettonica ed edilizia;

  2. a favorire l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile ed al miglioramento strutturale del patrimonio edilizio esistente e del suo sviluppo funzionale nonche' alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico;

  3. a incrementare, in risposta anche ai bisogni abitativi delle famiglie in condizioni di particolare disagio economico e sociale, il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e privata anche attraverso la riqualificazione di aree urbane degradate o esposte a particolari rischi ambientali e sociali assicurando le condizioni di salvaguardia del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale;

  4. all'abbattimento delle barriere architettoniche.

    1. A questi fini sono disciplinati interventi di incremento volumetrico e di superfici coperte entro i limiti di cui agli articoli successivi e interventi di riqualificazione delle aree urbane degradate di cui all'articolo 7, da attuare con procedure amministrative semplificate e sempre nel rispetto della salute, dell'igiene e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

    Art. 2

    Definizioni 1. Ai fini della presente legge si fa riferimento alle seguenti definizioni:

  5. per aree urbane degradate si intendono quelle compromesse, abbandonate, a basso livello di naturalita', dismesse o improduttive in ambiti urbani ed in territori marginali e periferici in coerenza al Piano territoriale regionale (PTR) di cui alla legge regionale 13/2008;

  6. per edifici residenziali si intendono gli edifici con destinazione d'uso residenziale prevalente nonche' gli edifici rurali anche se destinati solo parzialmente ad uso abitativo;

  7. la prevalenza dell'uso residenziale fuori dall'ambito delle zone agricole e produttive e' determinata nella misura minima del settanta per cento dell'utilizzo dell'intero edificio;

  8. per superficie lorda dell'unita' immobiliare si intende la somma delle superfici delimitate dal perimetro esterno di ciascuna unita' il cui volume, fuori terra, abbia un' altezza media interna netta non inferiore a metri 2,40;

  9. per volumetria esistente si intende la volumetria lorda gia' edificata ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;

  10. la volumetria lorda da assentire non comprende le cubature, da definirsi con linee guida nel termine perentorio di trenta giorni, necessarie a garantire il risparmio energetico e le innovazioni tecnologiche in edilizia;

  11. per aree urbanizzate si intendono quelle dotate di opere di urbanizzazione primaria;

  12. per distanze minime e altezze massime dei fabbricati si intendono quelle previste dagli strumenti urbanistici generali o, in assenza, quelle definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.

    1444 (Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).

    Art. 3

    Casi di esclusione 1. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 4, 5 e 7 non possono essere realizzati su edifici che al momento delle presentazione della Denuncia di inizio di attivita' di edilizia (DIA) o della richiesta del permesso a costruire risultano:

  13. realizzati in assenza o in difformita' al titolo abitativo;

  14. collocati all'interno di zone territoriali omogenee di cui alla lettera A) dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444/1968 o ad esse assimilabili cosi' come individuate dagli strumenti urbanistici comunali;

  15. definiti di valore storico, culturale ed architettonico dalla normativa vigente, ivi compreso il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici comunali e con vincolo di inedificabilita' assoluta;

  16. collocati nelle aree di inedificabilita' assoluta ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali, ivi compreso il decreto legislativo n. 42/2004, e nelle aree sottoposte a vincoli imposti a difesa delle coste marine, lacuali, fluviali, a tutela ed interesse della difesa militare e della sicurezza interna;

  17. collocati in territori di riserve naturali o di parchi nazionali o regionali, nelle zone A e B, oltre i limiti imposti dalla legislazione vigente per dette aree;

  18. collocati all'interno di aree dichiarate a pericolosita' idraulica elevata o molto elevata, o a pericolosita' geomorfologica elevata o molto elevata, dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti di pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni;

  19. collocati all'interno della zona rossa di cui alla legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 (Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area Vesuviana).

    1. Oltre che nei casi di cui al comma 1, le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 7 non si applicano nelle zone agricole o nelle Aree di sviluppo industriale (ASI) e nei Piani di insediamenti produttivi (PIP).

      Art. 4

      Interventi straordinari di ampliamento 1. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti e' consentito l'ampliamento fino al venti per cento della volumetria esistente degli edifici residenziali uni-bifamiliari, e comunque degli edifici di volumetria non superiore ai mille metri cubi e degli edifici residenziali composti da non piu' di due piani fuori terra, oltre all'eventuale piano sottotetto.

    2. L'ampliamento di cui al comma 1 e' consentito:

  20. su edifici a destinazione abitativa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la cui restante parte abbia utilizzo compatibile con quello abitativo;

  21. per interventi che non modificano la destinazione d'uso degli edifici interessati, fatta eccezione per quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);

  22. su edifici residenziali ubicati in aree urbanizzate, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati;

  23. su edifici residenziali ubicati in aree esterne agli ambiti dichiarati in atti formali a pericolosita' idraulica e da frana elevata o molto elevata;

  24. su edifici ubicati in aree esterne a quelle definite ad alto rischio vulcanico;

  25. per la realizzazione di opere interne non incidenti sulla sagoma e sui prospetti delle costruzioni e comunque non successivamente frazionabili.

    1. Per gli edifici a prevalente destinazione residenziale e' consentito, in alternativa all'ampliamento della volumetria esistente, la modifica di destinazione d'uso da volumetria esistente non residenziale a volumetria residenziale per una quantita' massima del venti per cento.

    2. Per la realizzazione dell'ampliamento sono obbligatori:

  26. l'utilizzo di tecniche costruttive, anche con utilizzo di materiale eco-compatibile, che garantiscano prestazioni energetico-ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dagli atti di indirizzo regionali e dalla vigente normativa. L'utilizzo delle tecniche costruttive ed il rispetto degli indici di prestazione energetica fissati dalla Giunta regionale sono certificati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori.

    Gli interventi devono essere realizzati da una ditta con iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da...

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