DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 ottobre 2009, n. 20 - Regolamento sulle modalita' di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 16 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 22 dicembre 2010) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'articolo 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante: 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il TrentinoAlto Adige', ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'articolo 54, comma 1, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi provinciali;

Vista la deliberazione n. 2352 del 2 ottobre 2009 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il 'Regolamento sulle modalita' di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 16 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)';

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto 1. Questo regolamento in attuazione dell'articolo 16 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito denominata 'legge provinciale sulla scuola', disciplina le modalita' di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.

Art. 2

Strumenti e principi della programmazione finanziaria 1. Costituiscono strumenti di programmazione finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, di seguito denominate 'istituzioni', il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale di previsione.

  1. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale di previsione sono formulati nell'esercizio delle forme di autonomia riconosciute alle istituzioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale sulla scuola, ed in coerenza con quanto stabilito nel progetto di istituto previsto dall'articolo 18 della legge provinciale sulla scuola.

  2. La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni deve improntarsi a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' nell'utilizzo delle risorse e conformarsi ai principi dell'annualita', universalita', integrita', unita', veridicita' e dell'equilibrio finanziario. Sono vietate le gestioni fuori bilancio.

    Art. 3

    Contenuti e modalita' di approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale 1. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale di previsione sono redatti in termini di competenza e hanno durata corrispondente a quella del bilancio della Provincia. Il bilancio annuale di previsione ed il bilancio pluriennale di previsione sono rappresentati in un unico documento: gli stanziamenti previsti nel bilancio annuale di previsione coincidono con gli stanziamenti del primo anno del bilancio pluriennale.

  3. Il bilancio di previsione annuale e pluriennale, di seguito denominato 'bilancio', e' approvato dal consiglio dell'istituzione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il bilancio e' elaborato dal dirigente dell'istituzione, che si avvale del supporto tecnico del responsabile amministrativo dell'istituzione. La proposta di bilancio, adottata con determinazione del dirigente dell'istituzione, e' accompagnata da una proposta di programma di gestione, da una relazione tecnica del responsabile amministrativo dell'istituzione contenente i criteri adottati per la formulazione delle previsioni di entrata e di spesa e dalla relazione del revisore dei conti prevista dall'articolo 35.

  4. Il programma di gestione, approvato dal consiglio dell'istituzione entro il termine previsto dal comma 2, contiene gli interventi e gli obiettivi che, in coerenza con il progetto di istituto, il dirigente dell'istituzione deve perseguire nell'anno a cui si riferisce il bilancio annuale di previsione, attraverso le risorse umane, finanziarie e strumentali previste dal bilancio e messe a sua disposizione.

  5. Il bilancio si compone dello stato di previsione dell'entrata, dello stato di previsione della spesa e del quadro generale riassuntivo.

  6. Sono allegati al bilancio, formandone parte integrante e sostanziale:

    1. il quadro dimostrativo dell'avanzo di amministrazione presunto;

    2. il prospetto che evidenzia, per ognuno degli anni considerati, il rispetto dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 5;

    3. i prospetti dimostrativi di utilizzo dei fondi vincolati;

    4. ulteriori allegati definiti dalla Giunta provinciale.

    Art. 4

    Quantificazione delle entrate e delle spese 1. Nel bilancio le entrate relative ai finanziamenti provinciali sono quantificate in coerenza con le assegnazioni comunicate dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale, per i medesimi esercizi finanziari; le altre entrate sono iscritte sulla base delle risultanze accertate negli anni precedenti, dell'andamento dell'anno in corso e di quelle previste negli esercizi futuri.

  7. Nel bilancio sono indicate le spese per il funzionamento e per l'attivita' dell'istituzione che non sono direttamente a carico del bilancio della Provincia e, in ogni caso, sono stanziate le somme corrispondenti agli impegni gia' assunti.

    Art. 5

    Equilibrio di bilancio 1. Nel bilancio il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno deve essere uguale al totale delle entrate di cui si prevede l'accertamento, tenuto conto del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente.

  8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, nel bilancio il totale delle spese correnti non puo' superare il totale delle entrate correnti e della quota di avanzo di amministrazione di parte corrente.

  9. E' consentito l'utilizzo della quota dell'avanzo di amministrazione derivante da economie di spesa in conto capitale per il finanziamento di spese correnti, nei seguenti casi:

    1. per acquisti di attrezzature mediante leasing;

    2. per finanziare spese correnti aventi carattere di eccezionalita' e non ripetitivita', previa autorizzazione scritta del dirigente della struttura provinciale competente in materia di istruzione.

      Art. 6

      Documento tecnico 1. Il documento tecnico costituisce specificazione analitica del bilancio, e' elaborato con il supporto tecnico del responsabile amministrativo dell'istituzione ed e' approvato dal dirigente dell'istituzione con propria determinazione successivamente all'approvazione del bilancio da parte del consiglio dell'istituzione.

      Art. 7

      Classificazione delle entrate 1. Nel bilancio le entrate sono distinte nelle seguenti parti:

    3. parte prima - entrate per l'attivita' dell'istituzione;

    4. parte seconda - entrate per contabilita' speciali, riportanti le partite di giro.

  10. Nella parte prima, le entrate sono ripartite nelle seguenti macroaree:

    1. entrate derivanti da assegnazioni;

    2. entrate proprie.

  11. In ciascuna macroarea, le entrate sono ripartite in aree omogenee secondo la loro natura economica:

    1. entrate correnti;

    2. entrate in conto capitale.

  12. Le aree omogenee sono ripartite in unita' previsionali di base.

    Art. 8

    Classificazione delle spese 1. Nel bilancio le spese sono distinte nelle seguenti parti:

    1. parte prima - spese per l'attivita' dell'istituzione;

    2. parte seconda - spese per contabilita' speciali, riportanti le partite di giro.

  13. ...

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