DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 22 luglio 2009, n. 15 - Modificazioni al Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/leg. concernente Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente «Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti» e successive modificazioni.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 35 del 25 agosto 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige', ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale n. 26 del 1993;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 269 di data 13 febbraio 2009, avente ad oggetto: 'Approvazione del regolamento recante: 'Modificazioni al Decreto del presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/leg. concernente 'Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente 'Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti' e successive modificazioni';

Visto il proprio decreto n. 4-6/leg. di data 23 febbraio 2009, successivamente ritirato;

Vista la successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 955 di data 24 aprile 2009, avente ad oggetto: 'Riapprovazione con modifiche del Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, concernente 'Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti' come modificata dalla legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6, recante 'Disposizioni modificative della normativa vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di edilizia abitativa';

Visto il proprio decreto n. 7-9/leg. di data 28 aprile 2009;

Vista infine la deliberazione della Giunta provinciale n. 1785 di data 17 luglio 2009, avente ad oggetto: 'Ri-approvazione del regolamento modificativo del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/leg. di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente 'Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti', come modificata dalla legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6 recante 'Disposizioni modificative della normativa vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di edilizia abitativa',

Emana

il seguente regolamento:

'MODIFICAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30

SETTEMBRE 1994, N. 12-10/LEG. CONCERNENTE REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 10 SETTEMBRE 1993, N. 26 CONCERNENTE 'NORME IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE PROVINCIALE E PER LA TRASPARENZA NEGLI APPALTI' E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Art. 1

Modificazioni dell'art. 1 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n.

12-10/Leg.

  1. All'art. 1 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. nel comma 1 le parole: 'cosi' come modificata dalla legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6, recante: 'Disposizioni modificative della normativa vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di edilizia abitativa'' sono soppresse;

    2. il comma 2 e' sostituito dal seguente: '2. Nelle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia le competenze per lo svolgimento delle attivita' disciplinate dal presente regolamento sono attribuite agli organi delle medesime secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ad eccezione dell'art. 12-bis.'

    Art. 2

    Modificazioni dell'art. 5 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n.

    12-10/Leg.

  2. All'art. 5 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. nel comma 3, lettera b), le parole: '50 milioni di lire' sono sostituite dalle parole '26.000 euro';

    2. il comma 4 e' sostituito dal seguente: '4. All'appaltatore sono richiesti il possesso dei requisiti di partecipazione e l'assenza delle cause di esclusione previsti dalla legge mediante dichiarazione resa in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.';

    3. nel comma 5 il primo periodo e' sostituito dal seguente: 'Ai fini del subappalto e dell'affidamento in cottimo dei lavori oggetto di appalto, il progetto esecutivo di cui all'art. 4 deve riportare l'indicazione della categoria prevalente con il relativo importo, nonche' le ulteriori categorie relative a tutte le altre lavorazioni non appartenenti alla categoria prevalente, anch'esse con il relativo importo.'; nel secondo periodo le parole: 'e dell'art. 25 del presente regolamento' sono soppresse;

    4. nel comma 8 la parola: 'Ecu' e' sostituita dalla seguente:

      'euro';

    5. nel comma 9 la parola: 'Ecu' e' sostituita dalla seguente:

      'euro';

    6. nel comma 12, lettera b) le parole: '50 milioni di lire' sono sostituite dalle seguenti: '26.000 euro'.

      Art. 3

      Modificazioni dell'articolo 6 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n.

      12-10/Leg.

  3. All'art. 6 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 2 le parole 'la Giunta Provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'l'Amministrazione concedente';

    2. al comma 4 la parola 'volte' e' sostituita dalle seguenti:

      'di amministrazione attiva relative';

    3. dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: '4-bis. Per gli effetti dell'art. 6 del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg., il collaudo e' reso nella forma della perizia asseverata ed integrato con i contenuti della stessa.'.

      Art. 4

      Sostituzione dell'art. 8 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n.

      12-10/Leg.

  4. L'art. 8 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. e' sostituito dal seguente: 'Art. 8 (Affidamento di incarichi professionali) - 1. Fatta salva, per quanto applicabile, la normativa statale di recepimento del diritto comunitario in ordine all'appalto di servizi in cui il valore stimato delle prestazioni oggetto di contratto sia superiore alla soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia nonche' quanto previsto dall'articolo 21 della legge, gli affidamenti da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli incarichi di progettazione, di direzione lavori, di studi di valutazione di impatto ambientale e coordinamento della sicurezza, di cui agli articoli 20 e 22 della legge, possono essere disposti direttamente nei casi previsti dal comma 2, ovvero mediante confronto concorrenziale secondo le modalita' di cui all'articolo 9, sulla base:

    1. del curriculum professionale di cui al comma 3;

    2. del preventivo di parcella redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di tariffe professionali, completo di tutte le voci di spesa e di ogni altro onere, con particolare evidenza delle voci non soggette all'applicazione di tariffe vincolanti a termini di legge;

    3. dei tempi necessari per i vari livelli di progettazione e per gli studi connessi e strumentali richiesti;

    4. della dotazione di personale tecnico dipendente, di collaboratori tecnici e specialisti nonche' l'attrezzatura e gli equipaggiamenti tecnici disponibili che il professionista intende impiegare nella progettazione oggetto di affidamento.

  5. L'affidamento diretto e' ammesso, previa acquisizione del curriculum professionale di cui al comma 3:

    1. nei casi di urgenza, nei casi in cui sussistono comprovate ragioni tecniche o nel caso in cui, a seguito dell'invito preventivamente inoltrato, non sia pervenuta alcuna offerta o le offerte pervenute non siano idonee o ammissibili;

    2. nel caso in cui il corrispettivo, calcolato ai sensi del comma 4, non ecceda l'importo di cui all'articolo 21, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

  6. Il curriculum professionale consiste in una dichiarazione resa dal professionista secondo le modalita' di cui al D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445, che contiene i titoli di studio e le specializzazioni posseduti, l'iscrizione agli albi professionali di appartenenza, l'elenco delle prestazioni professionali effettuate ritenute di interesse, secondo modelli predisposti dall'amministrazione, nonche' eventuali altre informazioni attinenti la qualificazione e l'esperienza professionale. Qualora le prestazioni professionali indicate nel curriculum siano state rese in collaborazione con altri professionisti, deve essere espressamente indicato il concreto apporto progettuale prestato personalmente dallo stesso professionista. E' in facolta' dell'amministrazione aggiudicatrice richiedere nella lettera di invito, in relazione all'oggetto dell'incarico, specifiche e puntuali indicazioni sulle opere progettate, sugli incarichi di direzione lavori o di coordinamento della sicurezza svolti ed eventuale documentazione tecnica illustrativa.

  7. Al fine dell'individuazione del valore stimato delle prestazioni oggetto di contratto, ai sensi del comma 1, gli incarichi relativi alle diverse specializzazioni esistenti sono considerati distintamente, in base al valore di ciascuno di essi. Nel caso in cui si intenda affidare allo stesso soggetto esterno, anche mediante una determinazione adottata successivamente, tutte le prestazioni specialistiche o una pluralita' di esse, il valore relativo a tali prestazioni deve essere considerato complessivamente. L'intenzione dell'amministrazione di riservarsi l'eventuale affidamento diretto dell'incarico di direzione lavori al progettista deve essere comunque prevista nell'invito, con l'indicazione del costo relativo.

    Analogamente si procede nel caso in cui si intenda affidare direttamente l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al soggetto gia' incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

  8. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico deve essere espletato da professionisti idonei, iscritti negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali, qualora cio' sia richiesto per la prestazione oggetto...

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