Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 16 giugno 2006 (della Regione Emilia-Romagna) Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Prevista esecuzione della procedura sui progetti preliminari, e non anche sui successivi prog...

Ricorso della Regione Emilia-Romagna, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 785 del 5 giugno 2006 (doc. 1), rappresentata e difesa - come da procura rogata dal notaio dott. Federico Rossi, in data 6 giugno 2006, rep. n. 50821 (doc. 2) - dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova, dall'avv. prof. Franco Mastragostino di Bologna e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma nello studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri, 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, Suppl. ordinario n. 96/2006, con riferimento agli articoli:

VIA, VPC, IPPC: art. 5, comma 1, lett. e), g), m); art. 12, comma 2; art. 23, comma 4; art. 24, comma 1, lett. b); art. 25, comma 1, lett. a); art. 26, comma 3; art. 28, comma 2, lettera b); art. 33; art. 35, comma 1, lett. a) e b); art. 42, comma 1; art. 51, commi 1, 3, 5;

Difesa suolo, tutela acque: art. 57, commi 1, 4 e 6; art. 58; art. 59; art. 70; art. 72; art. 96; art. 101; art. 104, commi 3 e 4; art. 113, comma 1; art. 114, comma 1; art. 121; art. 124, commi 4 e 5;

Servizio idrico integrato: art. 147, comma 2, lettera b); art. 150, commi 1 e 2; art. 159; art. 160; art. 166, comma 1; art. 172, comma 2; art. 176, comma 1;

Rifiuti: art. 195, commi 1 e 2; art. 200; art. 201; art. 202, comma 1; art. 203; art. 204, comma 3; art. 207, comma 1; art. 214, comma 9; art. 215, comma 1; art. 238, commi 1 e 2;

Emissioni in atmosfera: art. 281, comma 10; art. 287, comma 1; Allegato IV alla parte quinta (attivita' in deroga), parte I, punto 4, lett. z); per violazione degli artt. 76, 117, 118 Cost., del principio di leale collaborazione, del principio di ragionevolezza, del principio di legalita', nonche' dei principi e delle norme del diritto comunitario, nei modi e per i profili di seguito indicati.

Si premette che la Regione Emilia-Romagna ha gia' proposto un ricorso avverso talune disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 per le quali essa riteneva urgente richiedere altresi' la sospensione delle norme impugnate. Tale ricorso e' pendente con il n. 56/2006 del Registro ricorsi.

Gia' in sede di delibera di tale ricorso, e poi nel ricorso stesso, la regione si e' espressamente riservata di impugnare, sempre nel rispetto dei termini costituzionali, altre disposizioni lesive delle competenze regionali contenute nello stesso decreto legislativo.

Il presente ricorso, anch'esso ritualmente deliberato con la deliberazione sopra menzionata, completa dunque il quadro dell'impugnazione proposta dalla Regione Emilia-Romagna avverso il decreto legislativo n. 152 del 2006.

Dei due ricorsi si chiede sin d'ora la riunione, ai fini della trattazione di merito.

F a t t o e d i r i t t o La parte narrativa relativa al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e' gia' stata svolta nel ricorso n. 56 del 2006, e ad evitare inutili duplicazioni ad essa qui ci si richiama.

Ugualmente, ci si richiama a quanto esposto nel ricorso n. 56 del 2006 in relazione ai vizi procedurali che inficiano l'intero decreto legislativo, in particolare alla "Violazione della legge di delega e del principio di leale collaborazione", che nel ricorso n. 56 sono stati illustrati al punto e).

Di seguito, dunque, si prospettano i motivi di impugnazione avverso le ulteriori disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, la cui impugnazione e' stata deliberata dalla ricorrente Regione con la deliberazione della Giunta regionale citata in premessa.

Per maggiore chiarezza espositiva, i motivi del ricorso vengono raggruppati secondo l'articolazione delle parti maggiori del decreto legislativo.

A) Illegittimita' costituzionale delle disposizioni della parte seconda, recante "procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC).".

I) Illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1, lett. e) e g);

L'art. 5, comma 1, lett. e), definito il concetto di "progetto di un'opera od intervento" dispone che la valutazione di impatto ambientale viene eseguita sui progetti preliminari senza prevedere correlativamente un obbligo automatico di sottoposizione alle medesime procedure dei successivi progetti definitivi che contengano (rispetto ai progetti preliminari sottoposti a valutazione) modifiche progettuali o nell'utilizzo delle risorse naturali o nelle immissione di inquinanti.

Tale disposizione appare in contrasto con le disposizioni delle direttive 85/337/CEE e 97/11/CE (art. 2, comma 1 ed Allegato II, punto 13), che tale obbligo invece prevedono. Si noti che tale aspetto e' gia' stato oggetto del formale avvio (con l'invio del parere motivato 2002/5170 del 18 ottobre 2005) di una procedura di infrazione della Commissione europea nei confronti delle analoghe previsioni della legge obiettivo (d.lgs. n. 190/2002, art. 20, comma 5).

Si noti che la lacuna non e' affatto coperta dalla successiva lett. f), che riguarda "la modifica di un piano, programma o progetto approvato", e non il passaggio tra progetto preliminare e progetto definitivo, ne' dalla successiva lett. g), che riguarda la modifica sostanziale di un'opera o intervento.

Si noti ancora che la problematica della suddivisione in fasi delle procedure di realizzazione delle opere, e dell'emergere della necessita' della valutazione d'impatto (o in questo caso di una nuova valutazione d'impatto) in fasi successive e' emersa anche all'attenzione della Corte di giustizia, la quale ha sempre ribadito l'obbligo delle procedure di valutazione in qualunque fase ne emerga la necessita' (cfr. sentenze 4 maggio 2006, causa C-290/03, e 4 maggio 2006, causa C-508/03).

L'art. 5, comma 1, lett. g), definisce la "modifica sostanziale di un'opera o intervento" ed in questo contesto stabilisce che "per le opere o interventi per i quali nell'Allegato III alla parte seconda del presente decreto sono fissate soglie dimensionali, costituisce modifica sostanziale anche l'intervento di ampliamento, potenziamento o estensione qualora detto intervento, in se' considerato, sia pari o superiore al trenta per cento di tali soglie.".

Tale disposizione appare direttamente confliggere con il punto 8, della Direttiva 2003/35/CE, che ha previsto l'integrazione dell'Allegato I della direttiva 85/337/CEE come modificata dalla direttiva 97/11/CE con il seguente punto "22. Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per se' sono conformi agli eventuali valori limite stabiliti nel presente allegato".

In altre parole, risulta contrario alla normativa comunitaria prevedere che le soglie stabilite debbano essere superate di oltre il trenta per cento: se tale e' il significato della disposizione della lett. g), per vero non del tutto chiaro.

II) Illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1, lett. m) e dell'art. 12, comma 2.

L'art. 5, comma 1, lett. m) definisce il "giudizio di compatibilita' ambientale" come l'atto con il quale l'organo competente conclude la procedura di valutazione ambientale strategica o di valutazione di impatto ambientale.".

A sua volta, l'art. 12, comma 2, dispone che l'autorita' preposta alla valutazione ambientale entro un determinato termina "emette il giudizio di compatibilita' ambientale", il quale "costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del piano o del programma" e "puo' essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del piano o programma valutato".

Occorre ricordare che tanto l'art. 5 quanto l'art. 12 non solo valgono anche per le VAS di competenza regionale ma rientrano tra quelli che anche le future leggi regionali dovranno rispettare, a termini dell'art. 22, comma 1.

Risulta dunque evidente che tali disposizioni configurano la procedura di VAS ed il suo esito in termini essenzialmente assimilati a quelli della procedura di VIA, senza tenere in debita considerazione le differenze sostanziali dei due processi decisionali, come stabilite per i due differenti strumenti nelle direttive europee.

Conviene qui ricordare che la proposta direttiva avanzata dalla Commissione (GUC 129 del 25 aprile 1997, pag. 14, e GU C 83 del 25 marzo 1999, pag. 13) lasciava alla decisione dei singoli Stati membri se prevedere la VAS come procedura di ulteriore autorizzazione (dal punto di vista ambientale) del piano o programma, oppure come processo di integrazione delle tematiche ambientali nella procedura di approvazione del piano o programma.

La direttiva 2001/42/CE, approvata ed oggi vigente, ha compiuto la scelta di prevedere la "Valutazione ambientale" dei piani e programmi come processo di integrazione delle tematiche ambientali nella procedura di approvazione del piano o programma, eliminando l'ipotesi di una ulteriore procedura di autorizzazione. Tale direttiva prevede in realta' - come emerge da numerose sue disposizioni una fortissima integrazione tra tematiche (ed autorita) ambientali e tematiche (ed autorita) dei settori interessati.

A questa stregua, la VAS non puo' essere configurata come uno specifico provvedimento autorizzativo di una autorita' sull'altra, ma deve essere concepita come un processo decisionale della stessa pubblica amministrazione che approva il piano o programma, e lo scopo della direttiva e' garantire che il processo decisionale possa tenere conto adeguatamente dei fattori ambientali.

Cio' e' evidente, ad esempio, nella stessa definizione che l'art. 2 della direttiva da' di "valutazione ambientale", come "l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la messa a...

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