Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Thema decidendum - Individuazione. Usi civici - Legge della Regione Calabria - Prevista estinzione degli usi civici insistenti su terreni occupati per la realizzazione di opere di pubblica utilita' in caso di autorizzazione de...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 56, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali A.T.O. per la gestione del servizio idrico integrato), promosso con ordinanza del 28 febbraio 2005 dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per la Regione Calabria, iscritta al n. 237 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, 1 serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di costituzione del Comitato regionale Legambiente Calabria;

Udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 2006 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Udito l'avvocato Costantino Francesco Baffa per il Comitato regionale Legambiente Calabria.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Commissario per la liquidazione degli usi civici per la Regione Calabria, con ordinanza emessa in data 28 febbraio 2005, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 56, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali A.T.O. per la gestione del servizio idrico integrato), per contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, anche in riferimento alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751), nonche' al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno) e alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).

    Le disposizioni citate sono sospettate di illegittimita' costituzionale nella parte in cui consentono che i beni gravati da usi civici, qualora oggetto di intervento per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse, promosse da enti od organismi pubblici o privati delegati allo scopo e relative a reti per il trasporto di liquidi, aeriformi, energia elettrica, e con tali beni anche i loro accessori (manufatti, impianti, ecc.) interrati, possano essere sottratti alla loro destinazione mediante provvedimento autorizzatorio del sindaco.

  2. - L'ordinanza di rimessione e' stata resa in due giudizi, previa riunione degli stessi in unico procedimento.

    Il primo dei suddetti giudizi veniva incardinato, in origine, con ricorso proposto dal Comitato regionale Legambiente Calabria. Con ordinanza del 26 ottobre 2004, il Commissario per la liquidazione degli usi civici, dopo aver dichiarato la nullita' del suddetto ricorso, procedeva di ufficio all'accertamento - gia' richiesto dal predetto Comitato - della qualitas soli del terreno sito in localita' "Mezzana", nel comune di San Demetrio Corone, concesso "in locazione" dal comune all'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), per la costruzione della cabina primaria di 150/20 KV.

    Il secondo, avente analogo petitum, oltre la richiesta cautelare di sequestro giudiziario che non veniva accolta, e' stato instaurato, con successivo ricorso, dal medesimo Comitato regionale Legambiente Calabria.

  3. - Il Commissario premette che il comune di San Demetrio Corone ha stipulato con l'ENEL una convenzione che prevede la costruzione, da parte di quest'ultima societa', di una cabina elettrica nel territorio comunale (localita' bosco di "Mezzana"), e riferisce, in sintesi, le rispettive difese prospettate nei giudizi a quibus.

    La localizzazione dell'opera e' stata ritenuta dal Comitato regionale Legambiente Calabria illegittima, in quanto relativa ad un fondo appartenente al demanio comunale gravato da usi civici. Ad avviso del comune de quo, nonche' dell'ENEL, il fondo in questione non sarebbe sottoposto, invece, al regime degli usi civici; d'altro canto, la cabina elettrica sarebbe conforme alle disposizioni normative vigenti, in ragione di quanto previsto dall'art. 56 della legge della Regione Calabria n. 10 del 1997.

  4. - Tanto rilevato, il rimettente osserva che la natura demaniale del fondo in questione e la sottoposizione ad usi civici del medesimo sono state accertate con la propria sentenza, n. 3, pronunciata in data 30 giugno...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT