Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Ius superveniens privo di efficacia retroattiva - Rilevanza della questione - Sussistenza. - Legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 55. Previdenza e assistenza - Pensioni di guerra - Diritto a pensione indiretta - Soggetti benefic...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), promosso con ordinanza del 10 maggio 2005 dal giudice unico delle pensioni della Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, sul ricorso proposto da Biagio Cagliano, nella qualita' di erede di Giuseppe Cagliano, contro il Ministero dell'economia e delle finanze, iscritta al n. 6 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 3, 1 serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 5 luglio 2006 il giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza del 10 maggio 2005 (pervenuta a questa Corte il 3 gennaio 2006), il giudice unico delle pensioni della Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Liguria ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), "nella parte in cui non prevede il vedovo quale soggetto di diritto alla pensione indiretta di guerra", denunciandone il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

    1.1. - In punto di fatto il rimettente - chiamato a decidere sul ricorso proposto da Cagliano Giuseppe contro il Ministero dell'economia e delle finanze e successivamente riassunto dall'erede Cagliano Biagio - evidenzia, anzitutto, che l'amministrazione convenuta in giudizio aveva negato al ricorrente (con decreto del 2 novembre 1954, n. 1447315) la pensione di guerra in qualita' di vedovo di Biondi Angela, "civile deceduta per causa di guerra il 24 febbraio 1942, uccisa dai partigiani", giacche' "il vedovo non e' compreso tra le persone chiamate dalla legge a fruire del beneficio della pensione di guerra".

    Il giudice a quo espone, ancora, che il ricorrente aveva presentato domanda amministrativa il 5 maggio 1952 ed era stato sottoposto a visita medica collegiale il 4 ottobre 1952 dalla Commissione medica per le pensioni di guerra di Genova, che lo riscontrava affetto da "infermita' giudicata comunque non ascrivibile alla prima categoria di pensione". Agli atti del fascicolo risultavano allegati, tuttavia, un certificato medico del 3 aprile 1952 attestante la condizione di inabilita' a proficuo lavoro del padre del ricorrente, nonche' una dichiarazione dell'Ufficio Malattie Complementari della Cassa Marittima Tirrena attestante...

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