Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti. Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti - Intervento in giudizio - Soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto ovvero a resistervi - Inammissibilita'. Caccia - Calendario venatorio - Modifica disposta con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente della Regione S...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente della Regione Sardegna del 18 febbraio 2004, n. 3/V, con il quale viene consentito, in deroga al divieto di caccia, il prelievo, nel periodo 21-29 febbraio 2004, di alcune specie di volatili, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 17 aprile 2004, depositato in cancelleria il 27 aprile 2004 ed iscritto al n. 7 del registro conflitti 2004.

Visti l'atto di costituzione della Regione Sardegna, nonche' l'atto di intervento fuori termine dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature - Onlus e la Lega Anti Vivisezione - LAV;

Udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2006 il giudice relatore Maria Rita Saulle;

Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Graziano Campus per la Regione Sardegna.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 17 aprile 2004 e depositato il 27 aprile successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Sardegna, in relazione al decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente, emesso il 18 febbraio 2004, con il quale si e' provveduto a modificare il calendario venatorio in assenza dei presupposti indicati dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dalla normativa comunitaria, cosi' violando la competenza statale, ex art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

    Il ricorrente osserva che con il citato provvedimento, l'Assessore della difesa dell'ambiente della Regione Sardegna, in attuazione della legge regionale 13 febbraio 2004, n. 2 (Norme in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in Sardegna, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221), ha autorizzato il prelievo in deroga, nel periodo 21-29 febbraio 2004, di varie specie di uccelli al fine di proteggere le colture e le produzioni agricole.

    A parere...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT