Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso del Tribunale di Monza nei confronti della Camera dei deputati - Eccezione di inammissibilita' per mancata descrizione delle dichiarazioni del parlamentare, delle quali e' stata affermata la insindacabilita' - Alle...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 14 marzo 2002, relativa all'insindacabilita' delle opinioni espresse dall'on. Cesare Previti nei confronti della signora Stefania Ariosto, promosso con ricorso del Tribunale di Monza - Sezione penale, notificato il 6 giugno 2003, depositato in cancelleria il 24 giugno 2003 ed iscritto al n. 24 del registro conflitti 2003.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2006 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Udito l'avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

Nel corso di procedimenti penali riuniti, a carico del deputato Cesare Previti, imputato, in concorso con alcuni giornalisti e con il direttore responsabile di una testata giornalistica, del reato di diffamazione a mezzo stampa, per le dichiarazioni rilasciate su Stefania Ariosto e pubblicate nel periodo compreso tra il 26 maggio 1996 e il 13 dicembre 1997, il Tribunale di Monza, con atto del 26 marzo 2002, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della deliberazione del 14 marzo 2002 (doc. IV-quater, n. 22), con la quale la Camera dei deputati ha ritenuto insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni riguardo alle quali sono state formulate le imputazioni, risultanti dai fogli allegati all'atto introduttivo del conflitto; in tali dichiarazioni si fa, tra l'altro, riferimento alla Ariosto, teste in un procedimento penale nel quale il predetto deputato era coimputato, come ad una "una bugiarda calunniatrice", "un teste falso", che avrebbe inventato fatti, luoghi, tempi, persone, circostanze, prospettandosi, inoltre, la possibilita' che la stessa fosse stata ricompensata da organismi pubblici con considerevoli somme di danaro o altri beni per le accuse che gli aveva rivolto, e che la sua testimonianza fosse un elemento di un impianto accusatorio costruito anche con una "inesistente intercettazione ambientale".

Secondo il Tribunale ricorrente, la descritta condotta del deputato Previti non potrebbe essere ricompresa nella previsione di cui al primo comma dell'art. 68 della Costituzione, dal momento che "non possono farsi rientrare tra gli atti tipici dell'attivita' di membro del Parlamento i discorsi pronunziati da un parlamentare nel proprio personale interesse e finalizzati ad ottenere - come nel caso di specie - il rigetto di una istanza di autorizzazione a procedere all'applicazione di una misura cautelare fra quelle specificate nel libro quarto, titolo primo, del codice di procedura penale". Pertanto, la deliberazione di cui si tratta avrebbe illegittimamente interferito nella sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, dell'autorita' giudiziaria.

Il conflitto e' stato dichiarato ammissibile con ordinanza di questa Corte n. 180 del 2003, depositata il 23 maggio 2003.

Il Tribunale di Monza ha provveduto a notificare tale ordinanza e l'atto introduttivo del giudizio innanzi a questa Corte alla Camera dei deputati in data 6 giugno 2003, depositandoli entrambi il 24 giugno 2003.

Si e' costituita in giudizio, con memoria depositata il 26 giugno 2003, la Camera dei deputati, eccependo la inammissibilita' e, in subordine, la irricevibilita' del ricorso, e, nel merito, la infondatezza dello stesso. Sotto il primo profilo, si denuncia la assenza di una compiuta descrizione dei fatti di causa e, in particolare, del contenuto delle dichiarazioni rese extra moenia dal parlamentare di cui si tratta, emergente non gia' dall'atto introduttivo del giudizio, ma solo da alcuni "fogli", ritenuti di incerta natura, pervenuti alla Camera dei...

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