Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Intervento di soggetto parte in un giudizio diverso da quello a quo - Inammissibilita'. Elezioni - Legge della Regione Siciliana - Elezione dei Consigli delle Province regionali - Ripartizione dei seggi - Attribuzione dei segg...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 18, comma secondo, n. 3, quarto e quinto periodo, della legge della Regione Siciliana 9 maggio 1969, n. 14 (Elezione dei Consigli delle Province regionali), come sostituito dall'art. 14 della legge della Regione Siciliana del 1 settembre 1993, n. 26 (Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al T.U. approvato con D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7), promosso con ordinanza del 29 dicembre 2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Giuseppe Rao contro la Provincia regionale di Messina ed altri, iscritta al n. 275 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, 1 serie speciale, dell'anno 2005.

Visti gli atti di costituzione di Calanna Francesco Concetto, nonche' gli atti di intervento di Lucchese Giuseppe e della Regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2006 il giudice relatore Romano Vaccarella;

Udito l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per la Regione Siciliana.

Ritenuto che nel corso di un giudizio elettorale promosso da Giuseppe Rao davanti al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, per ottenere l'annullamento delle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio della Provincia regionale di Messina, svoltesi nei giorni 25 e 26 maggio 2003, l'adito Tribunale, con ordinanza del 29 dicembre 2004, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 51, comma primo, della Costituzione, dell'art. 18, n. 3, comma secondo, periodi quarto e quinto, della legge della Regione Siciliana 9 maggio 1969, n. 14 (Elezione dei Consigli delle Province regionali), e successive modificazioni, introdotte dall'articolo 14, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26 (Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al T.U. approvato con D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7), limitatamente alle parole "a partire dal collegio con popolazione legale meno numerosa" e "quindi si passa all'attribuzione dei seggi residui a quei collegi che seguono il primo secondo l'ordine crescente di popolazione fino all'esaurimento dei seggi attribuiti a ciascuna lista provinciale";

che il giudice rimettente riferisce, in fatto, che il ricorrente ha partecipato alla competizione elettorale, per cui e' insorta controversia, quale candidato della lista "La Margherita - Democrazia e' Liberta" nel collegio n. 2 (Messina Nord); che tale lista - alla quale sono stati attribuiti, in sede provinciale, quattro seggi - ha conseguito nel predetto collegio il quoziente elettorale di 0,99568129, con il quale ha partecipato alla distribuzione dei seggi residui; che la lista medesima, pur avendo raggiunto nel collegio n. 2 il piu' alto quoziente tra tutte le liste in tutti i collegi, non ha conquistato alcun seggio nel menzionato collegio, avendo ottenuto i quattro seggi in altri collegi, nei quali ha riportato quozienti di gran lunga inferiori, e cio' per effetto del criterio...

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