Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Titoli di credito - Assegno bancario - Emissione senza provvista e pagamento nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione - Obbligo del trattario di effettuare la segnalazione all'archivio informatico della Banca d'Italia, ove la prova dell'avvenuto pagament...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 9 e 9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), come modificati e introdotti dall'art. 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999 n. 205), promosso con ordinanza del 30 dicembre 2004 dal Tribunale di Trapani, nel procedimento civile vertente tra Tansini Maurizio e la Banca di credito cooperativo G. Toniolo di San Cataldo soc. coop. a r.l., iscritta al n. 567 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1 serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 21 giugno 2006 il giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto che con ordinanza del 30 dicembre 2004 il Tribunale di Trapani ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli articoli 2, 3 e 41 della Costituzione, degli articoli 9 e 9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), come modificati e "introdotti" dall'art. 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205);

che il giudizio a quo e' stato promosso, con ricorso ex art. 700 del codice di procedura civile, da un imprenditore che - avendo tratto sul proprio conto corrente un assegno bancario rimasto impagato per mancanza di fondi ma alla cui copertura egli aveva provveduto, entro il termine di cui all'art. 8 della legge n. 386 del 1990, con la corresponsione del capitale e delle spese - aveva visto inserito il suo nominativo nell'archivio informatico della Banca d'Italia, ex art. 10-bis della legge n. 386 del 1990, perche' non aveva prodotto la prova dell'avvenuto pagamento e che aveva percio' domandato, in via d'urgenza, "stante l'insussistenza dei presupposti richiesti e il grave e irreparabile pregiudizio arrecato all'attivita' commerciale dalla revoca dell'autorizzazione" a emettere assegni, che venisse ordinata la sospensione del predetto inserimento;

che, riferisce il giudice a quo, accolta l'istanza cautelare, il ricorrente aveva proposto nel termine assegnato per l'instaurazione del giudizio di merito, domanda volta ad...

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