N. 311 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 marzo 2009

LA COMMSSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Nel giudizio di appello n. 618/2008 R.G.A. promosso dalla Centro Societa' Cooperativa a r.l. nei confronti della Agenzia delle entrate Ufficio di Terni, avverso la sentenza pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Terni in data 19 giugno 2008,

Considerato in fatto Con ricorso depositato in data 5 marzo 2008 la Centro Italia soc.

coop. a r.l. adiva la Commissione tributaria provinciale di Terni al fine di vedere riconosciuto il credito di imposta dichiarato nel modello unico 2005 per l'anno 2004 portato in compensazione.

L'Agenzia delle entrate - Ufficio di Terni si costituiva in giudizio ribadendo la legittimita' del proprio operato e la Commissione adita, con sentenza del 19 giugno 2008, respingeva il ricorso compensando tra le parti le spese processuali. Avverso la sentenza ha proposto appello la societa' suddetta provvedendo direttamente alla notificazione del ricorso alla Agenzia delle entrate che si e' costituita in giudizio chiedendo la conferma della sentenza appellata.

Alla udienza odierna questa Commissione ha invitato il difensore della ricorrente a provare l'avvenuto deposito di copia dell'appello presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale di Terni ma il difensore non e' stato in grado di ottemperare.

La causa e' stata quindi discussa e poi trattenuta in decisione.

Ritenuto in diritto L'art. 53, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - come modificato dall'art. 3-bis, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n.

248 - dispone testualmente: 'Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilita', depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata'.

Il tenore letterale della disposizione ('a pena di inammissibilita'') impone di dichiarare, anche d'ufficio, l'appello inammissibile se al momento della decisione non risulta provato il deposito di copia dell'atto di appello presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale nel caso in cui la parte abbia provveduto direttamente alla notificazione del ricorso e non anche quando vi abbia provveduto mediante ufficiale giudiziario. Ed effettivamente la giurisprudenza e'...

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